Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso…
a) respinge il ricorso, in quanto inammissibile, in parte infondato;
b) dichiara i motivi aggiunti improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse;
b) condanna Pubbliemme S.r.l. al pagamento, in favore del Comune di Rende, delle spese del presente giudizio, che liquida, in relazione al valore della controversia, in € 15.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ivo Correale, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
Federico Baffa, Referendario, Estensore
Con questo dispositivo, il 12 marzo scorso, il Tar ha respinto il ricorso della Pubbliemme, che si opponeva alla disposizione del Comune di Rende del 25.10.2024, approvata dal dirigente del Settore Lavori Pubblici-Manutenzioni-Patrimonio con determina n.297 del 25.10.2024, con la quale è stata prescritta la esclusione della società Pubbliemme dalla procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione degli impianti pubblicitari di servizio.
Nella sentenza del Tar si ripercorrono tutte le tappe del contenzioso a partire dalla determina dirigenziale n. 130 del 10 luglio 2024 con la quale il Comune di Rende ha indetto una procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione degli impianti pubblicitari da destinare alle affissioni dirette, per la durata di cinque anni.
All’esito delle operazioni di gara è stata redatta graduatoria provvisoria la quale vedeva quale prima e unica classificata la Pubbliemme s.r.l.
In data 17 settembre 2024, conseguentemente, la Centrale Unica di Committenza ha proposto di aggiudicare l’appalto alla Pubbliemme.
Successivamente, il 9 ottobre 2024 il Comune ha comunicato alla Pubbliemme l’avvio del procedimento di esclusione fondato sulla asserita sussistenza di gravi violazioni, non definitivamente accertate di imposte e tasse o contributi previdenziali, accertate dal Concessionario comunale delle entrate tributarie, nonché in relazione a circostanze richiamate quale grave illecito professionale.
È seguito un contraddittorio tra l’ente e la società che ha visto, da parte della società, la presentazione di osservazioni a difesa.
Infine, con provvedimento n. 62411 del 25 ottobre 2024, il Comune ha disposto l’esclusione della società Pubbliemme dalla procedura di gara de qua.
Con ricorso notificato il 23 novembre 2024 ed iscritto a ruolo il 3 dicembre 2024, affidato a sette motivi, la Pubbliemme ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, degli atti in epigrafe indicati ed in particolare della propria esclusione dalla gara, oltre all’accertamento della aggiudicazione in suo favore, del suo diritto a subentrare nel contratto eventualmente medio tempore stipulato, e la condanna del Comune a risarcire il danno subito per l’illegittimità del provvedimento.
Il 3 dicembre 2024 si è costituito in giudizio il Comune di Rende, depositando successiva memoria il 7 dicembre 2024 nella quale, in sintesi, ha dedotto l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, nella misura in cui non sarebbero stati contestati da parte ricorrente tutti i fatti posti a fondamento dell’esclusione; ha inoltre argomentato in ordine alla infondatezza di tutti e sette i motivi di ricorso.
Successivamente, con motivi aggiunti notificati il 2 gennaio 2025 e depositati il 4 gennaio 2025, Pubbliemme ha impugnato, in particolare, la decisione del Comune di Rende di procedere ad affidamento diretto del servizio di affissione di manifesti degli impianti pubblicitari per le affissioni dirette, in favore della società in house Rende Servizi Unipersonale s.r.l. per il trimestre dicembre 2024-febbraio 2025. Ha svolto sul punto sia motivi relativi ai nuovi provvedimenti impugnati, sia ne ha contestato l’illegittimità derivata. Ha inoltre chiesto la sospensione degli atti impugnati in via cautelare
Venendo al motivo in esame, nel paragrafo del provvedimento impugnato si contesta in estrema sintesi che:
a) in relazione al precedente contratto di gestione degli impianti pubblicitari intercorrente fra il Comune di Rende e Pubbliemme, concluso in data 6 novembre 2009, esso è citato nella relazione del Ministero dell’Interno allegata al D.P.R. del 28 giugno 2023 di scioglimento del Comune di Rende per infiltrazioni mafiose, ed in particolare ivi si afferma che Pubbliemme avrebbe violato il divieto di subappalto, lasciando eseguire le prestazioni a ditte riconducibili a un soggetto molto vicino ad ambienti della criminalità organizzata;
b) Pubbliemme non avrebbe rispettato le date di scadenza del predetto contratto nonché di quello concluso con scrittura privata n. 23 del 21 luglio 2006, più precisamente “ha continuato ad esercitare il diritto di gestire i servizi oggetto dei contratti, incamerando le relative somme, non consentendo di fatto all’Amministrazione di avviare nuove procedure ordinarie di scelta del contraente, fino all’emissione di diverse diffide da parte dell’Amministrazione”;
c) il mancato rispetto dei termini di scadenza ha comportato l’emissione da parte del Prefetto di Cosenza, nei confronti di Pubbliemme, di numerose ingiunzioni di pagamento a titolo di sanzione amministrativa per esposizione di pubblicità abusiva sul territorio comunale.
“… Nondimeno la contestazione del ricorrente – scrive il Tar della Calabria – non è idonea a censurare la motivazione del Comune. Ciò perché è proprio nel ricorso che si afferma che “anche le diffide del 20.12.2023 e 7.3.2024, menzionate dal Comune di Rende nella disposizione di esclusione a riprova del preteso mancato rispetto del termine di scadenza del contratto, e del fatto che la Pubbliemme avrebbe illegittimamente continuato a gestire gli impianti pubblicitari, non hanno rilievo; fermo restando che, comunque, in attesa della indizione della nuova gara, la società ha corrisposto regolarmente il canone concessorio e che, in seguito alla richiesta di rimozione e riconsegna degli impianti, ha provveduto con celerità a darvi esecuzione”. Il che è sufficiente a dimostrare che, quanto meno a partire dal termine della proroga concordata e fino all’effettiva riconsegna degli impianti, Pubbliemme abbia esercitato abusivamente il servizio oggetto di concessione.
RENDE, PUBBLICITA’ MAFIOSA. IL GIOCO DELLE TRE CARTE (https://www.iacchite.blog/rende-pubblicita-mafiosa-il-gioco-delle-tre-carte-tra-le-societa-di-maduliiacovo-centinaia-di-fatture-incassate-dal-faccendiere-di-cetraro/)
A nulla rileva, in questo senso, che la società abbia provveduto a versare il canone di concessione “in attesa della indizione della nuova gara”, e si sia resa disponibile a rimuovere e riconsegnare gli impianti a seguito delle due diffide del Comune: trattasi di circostanze che, quand’anche fossero idonee a riconoscere la buona fede, restano relegate al foro interno e non fanno venir meno l’abusività della gestione del servizio, che resta esercitato oggettivamente senza titolo. Così anche il pagamento del canone, se effettivamente avvenuto, sarebbe avvenuto senza titolo, ma tale circostanza non fa venir meno l’abusività (e dunque la successiva qualificazione del fatto come grave illecito professionale) bensì la conferma.
Ciò si riflette anche sulla questione relativa alle ordinanze-ingiunzione notificate dal Prefetto per abusiva esposizione di pubblicità. Infatti a nulla rileva che, per le sanzioni relative ai periodi successivi al termine della proroga, Pubbliemme si sia dichiarata disponibile a transigere. Infatti una tale affermazione conferma, in mancanza di altra indicazione, proprio il presupposto delle sanzioni e cioè i medesimi fatti posti alla base della valutazione fiduciaria effettuata dalla amministrazione con il provvedimento impugnato.
Quanto alla relazione del Ministero dell’Interno, il ricorrente – ovvero Pubbliemme — eccepisce che essa va valutata nel contesto del procedimento per il quale è stata redatta e prodotta, cioè quello relativo alla proposta di scioglimento del Comune per infiltrazioni mafiose, per il quale sono sufficienti anche solo elementi indiziari. Se ne trarrebbe che indiziario sarebbe anche l’addebito alla società di aver violato il divieto di subappalto e ciò sarebbe confermato dalla circostanza che il Comune all’epoca non contestò tale violazione alla società, come confermato dalla stessa relazione del Ministero.
Anche tale censura non coglie nel segno.
Se è vero che la relazione del Ministero dell’Interno raccoglie elementi anche di natura indiziaria, va però tenuto conto che, rispetto al grave illecito professionale, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che: “L’apprezzamento della ricorrenza del grave illecito professionale è connotato da un importante contenuto fiduciario, da intendersi nel senso che assume particolare rilevanza la condotta dell’operatore rispetto allo specifico contratto stipulando e alla posizione della singola stazione appaltante; a tal fine, l’amministrazione, nell’esercizio dell’ampio potere tecnico-discrezionale attribuitole dal Codice degli appalti pubblici, può utilizzare ogni tipo di elemento idoneo e mezzi adeguati a desumere l’affidabilità e l’integrità del concorrente, potendo evincere il compimento di gravi illeciti professionali da ogni vicenda pregressa, anche non tipizzata, dell’attività professionale dell’operatore economico di cui sia stata accertata la contrarietà ad un dovere posto in una norma civile, penale o amministrativa, secondo un giudizio espresso non in chiave sanzionatoria, ma fiduciaria”
Se ne deduce che la valutazione fiduciaria ben può essere desunta da fatti riportati nella relazione del Ministro dell’Interno predisposta nell’ambito di un procedimento di scioglimento di un comune per infiltrazioni mafiose.
Né vale eccepire che la violazione del divieto di subappalto non sia mai stata contestata dal Comune in quanto, nella ricostruzione della relazione, ciò costituisce proprio una delle ragioni della ritenuta vicinanza alla criminalità organizzata della compagine politica e amministrativa dell’epoca.
“… In definitiva – conclude il Tar – le motivazioni spiegate dal Comune di Rende superano il vaglio delle censure di parte ricorrente, alla luce di quanto sopra esposto, non presentando palese illogicità, contraddittorietà o travisamento dei fatti, che costituiscono il limite dello scrutinio della valutazione fiduciaria in esame, connotata da ampia discrezionalità, come da giurisprudenza amministrativa consolidata sul punto…”.
Pubbliemme ricorrerà certamente al Consiglio di Stato ma per Maduli e i suoi scagnozzi sarà molto dura e intanto un numero sempre maggiore di Comuni sta aprendo gli occhi e sta escludendo dalle gare questa accozzaglia di gentaglia (che fa anche rima) e che toccata nei suoi interessi più vivi (la pila…) è destinata a sgonfiarsi come… un pallone sgonfiato. Sempre e comunque a futura memoria.