Un’ora al giorno in meno e stagione accorciata di 15 giorni: i riscaldamenti si accendono otto giorni dopo il consueto e si spengono sette giorni prima. E dovranno abbassarsi di un grado, con l’obiettivo di risparmiare 2,7 miliardi di gas che per una famiglia – calcola Enea – può avere il non secondario beneficio di tagliare la bolletta di 179 euro.
La firma di Cingolani
Il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, “ha firmato il Decreto che definisce i nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale e la riduzione di un grado dei valori massimi delle temperature degli ambienti riscaldati, da applicare per la prossima stagione invernale come previsto dal Piano di riduzione dei consumi di gas naturale”, ha annunciato il Mite. “Il periodo di accensione degli impianti è ridotto di un’ora al giorno e il periodo di funzionamento della stagione invernale 2022-2023 è accorciato di 15 giorni, posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 la data di fine esercizio”.
Le nuove date e i nuovi orari di accensione dei riscaldamenti
Si ridisegna così la cartina di accensione dei riscaldamenti, in questo modo:
1) Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo;
2) Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo;
3) Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;
4) Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile;
5) Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;
6) Zona F: nessuna limitazione.
Il decreto dĂ però una forma di flessibilitĂ ai Comuni: “In presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autoritĂ comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l’accensione degli impianti termici alimentati a gas anche al di fuori dei periodi indicati al decreto, purchĂ© per una durata giornaliera ridotta”.
Non tutte le strutture sono coinvolte, ci sono delle esenzioni: “Non si applicano agli edifici adibiti a luoghi di cura, scuole materne e asili nido, piscine, saune e assimilabili e agli edifici adibiti ad attivitĂ industriali, artigianali e simili per i quali le autoritĂ comunali abbiano giĂ concesso deroghe ai limiti di temperatura dell’aria, oltre che agli edifici che sono dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili”.
Temperatura giĂą di un grado
Per quel che riguarda la temperatura, il decreto recita che “durante il periodo di funzionamento nella stagione invernale 2022-2023 degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, i valori di temperatura dell’aria indicati all’articolo 3, comma 1, del DPR n.74/2013 sono ridotti di 1°C”. I valori di riferimento erano 18 gradi (con 2 di tolleranza) per le attivitĂ industriali e artigianali e 20 gradi (sempre con 2 di tolleranza) per gli altri edifici. Si scende quindi a 17 e 19 gradi.
Queste misure erano giĂ state anticipate nel piano pubblicato a inizio settembre dallo stesso Mite. L’Enea aveva stimato i possibili risparmi in termini di metri cubi di gas consumati, 2,7 miliardi, e quantificandolo in una media di risparmi a famiglia di 179 euro. Fonte: Repubblica