La Cooperativa Universiis gestisce in Calabria due strutture Socio-Sanitarie di cui una è la RSA SAN FRANCESCO DI PAOLA: ubicata nel comune di San Nicola Arcella. Struttura di proprietà dell’azienda sanitaria realizzata con i fondi dell’ex art 20 L n° 67/88.
Nell’anno 2004 l’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza indice una gara pubblico incanto per l’affidamento adeguamento strutturale e gestione per nove anni + nove rinnovabili della RSA denominata successivamente “San Francesco di Paola”.
L’Aggiudicazione è stata fatta alla Universiis Società Cooperativa Sociale con sede legale a Udine in via Cividina 41/A dopo aver dimostrato capacità tecniche economiche e finanziarie nel progetto allegato all’offerta. Azienda che ha dimostrato serietà nel territorio calabrese con apprezzamenti vari anche nelle istituzioni regionali e provinciali ASP inclusa. I dipendenti soci –lavoratori non hanno mai accusato la crisi del settore in Calabria e dei cronicizzati ritardi nei pagamenti da parte delle istituzioni .
La cooperativa ha sempre pagato i dipendenti e fornitori con puntualità e nello specifico per i dipendenti non solo la parte contributiva ma anche la parte retributiva senza mai saltare una mensilità. Sempre la Cooperativa ha speso considerevoli cifre per adeguare dal punto di vista strutturale e delle attrezzature la RSA “San Francesco di Paola” che all’atto della gara, si presentava a livello strutturale fatiscente ed abbandonata come la maggior parte delle strutture costruite nella Regione Calabria con l’ex art 20 L 67/88.
L’atto grave è che ad oggi l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza non ha intenzione di rinnovare l’appalto per successivi anni 9 per come indicato nel bando /disciplinare di gara e nel contratto di locazione sottoscritto a suo tempo con l’azienda Sanitaria che scadrà il prossimo 2 agosto. Inoltre non siamo stati convocati nemmeno per la stipula del contratto per l’acquisto delle prestazioni anno 2016 sottoposto a tutte le strutture territoriali in questi ultimi giorni dove noi abbiamo sempre dimostrato la volontà di firmare, Perché?
Nell’ anno 2006: sottoscriviamo il contratto di locazione post-aggiudicazione con decorrenza dalla data di autorizzazione e successivo accreditamento conclusasi nell’ agosto 2007. Procedura avviata dalla Cooperativa e che doveva concretizzarsi in tempi più brevi poiché la legge n° 1 del 11.01.2006 art 22 che testualmente recita “ Il Dipartimento Sanità può autorizzare ed accreditare, anche in deroga ai limiti del fabbisogno territoriale, le strutture alle quali partecipi la regione Calabria, quelle a gestione diretta delle Aziende Sanitarie ed ospedaliere e quelle realizzate con fondi previsti dall’art 20 legge 67/88.
Inoltre la successiva Legge regionale n° 22/2007 all’art 9 comma 2 stabiliva che tutte le aziende sanitarie che mediante l’utilizzo delle risorse dell’ex art. 20 L. n° 67/88 hanno esperito bandi ad evidenza pubblica per adeguamento strutturale, ristrutturazione edilizia, fornitura di arredi, attrezzature e gestione delle strutture sanitarie individuate nell’art 22 della legge n°1 del 11-01-2006 (citata in precedenza) , sono tenute a stipulare con le ditte aggiudicatrici il rapporto negoziale in piena conformità ai disciplinari di gara. Perché oggi non teniamo conto di tutto ciò?
Biagio Ariete
Socio Stella SAS in ATI con Universiis San Nicola Arcella