Finalmente è arrivato il giorno della verità. La procura di Salerno ha fermamente voluto l’incidente probatorio di oggi tra il giudice corrotto Marco Petrini e l’avvocato – più corrotto di lui – Marcello Manna, che è anche sindaco di Rende. Lo ha voluto – inserendolo nel processo Genesi – perché ha visionato decine e decine di volte le intercettazioni video e audio dalle quali emerge con assoluta chiarezza che c’è stato un patto corruttivo tra il giudice e l’avvocato per annullare una condanna a 30 anni di carcere per omicidio nei confronti di un boss mafioso, Francesco Patitucci. Annullamento della condanna che è effettivamente avvenuto, con il boss in questione che gira liberamente per le strade dell’area urbana “glorificando” la sua intoccabilità “garantita” dall’avvocato corrotto e sindaco di Rende. Insomma, nonostante le chiacchiere di Marcello Mazzetta, la questione è molto seria e va messo urgentemente un freno alla deriva della giustizia in Calabria, così come ha sottolineato con forza anche lo stesso procuratore Gratteri: “Dobbiamo essere feroci contro magistrati e avvocati corrotti”. E i destinatari del messaggio erano con assoluta certezza proprio Petrini e Manna.
L’incidente probatorio è un istituto del diritto processuale penale previsto e disciplinato dall’articolo 392 del codice di procedura penale.
Consiste in un’udienza che si svolge in camera di consiglio, senza la presenza del pubblico, nella quale le prove vengono assunte con le stesse modalità previste per il dibattimento.
Ad esempio, la prova dichiarativa è assunta attraverso un esame incrociato.
Gli organi competenti sono il GIP (Giudice Indagini Preliminari)il GUP Giudice Udienze Preliminari) e il giudice incaricato nel dibattimento.
Le fasi
Il diritto processuale penale, di solito, prevede che gli elementi raccolti durante la fase delle indagini preliminari nella fase istruttoria supervisionata dal GIP non possano essere utilizzati in seguito nei dibattimenti in aula.
Utilizzando l’incidente probatorio il pubblico ministero può chiedere l’assunzione dei mezzi di prova nelle fasi che precedono il dibattimento.
Si tratta di una sessione di indagine alla quale partecipano, oltre al magistrato, i rappresentanti legali e i consulenti di più parti, e che, a differenza dei normali atti di indagine, ha valore di prova utilizzabile direttamente in un eventuale processo come se fosse un’ udienza processuale, ed è per sua natura, una prova “cristallizzata” e non ripetibile.
La prova
Attraverso l’incidente probatorio si richiede di “formare” una prova durante la fase delle indagini preliminari, o nell’udienza preliminare, prima che siano concluse e che si apra la fase del dibattimento.
La stessa prova successivamente verrà portata davanti al giudice o al GUP.
Questa procedura viene scelta quando ci sono potenziali limitazioni di tempo legate alla formazione della prova e non si vuole rimandare a un futuro dibattimento, per evitare il rischio che, con il trascorrere del tempo, la fonte di prova si comprometta o venga meno la genuinità della prova stessa. Questa procedura avviene più raramente dei normali atti di indagine, o in modo straordinario, e per questo motivo viene definito “incidente”. Ci sono mezzi di prova che possono essere assunti su semplice richiesta di parte: l’esame dell’indagato che debba deporre su fatti concernenti la responsabilità altrui. L’esame dell’imputato (o indagato) connesso o collegato.
Per diversi motivi, il pubblico ministero può chiedere al GIP di potere stabilire che una particolare prova raccolta nella fase preliminare (anche un interrogatorio) possa essere oggetto di studio per poterla presentare con carattere probatorio nel dibattimento in aula, e da qui deriva il nome di “incidente” (perché si tratta di una eccezione alla norma) “probatorio” (perché ha valore di prova).