Salone del Libro, Regione condannata dal Tar

Il commissario Anastasi e Palla Palla

La Regione Calabria ha fatto vedere solo pochi documenti relativi al Salone del Libro 2015. La Bottega Editoriale Srl lo ha denunciato al Tar che l’ha obbligata a farglieli vedere e le ha comminato una sanzione di oltre 2.000 euro. La Regione ha fatto vedere a questo punto solo alcuni documenti nuovi ma molti altri mancano ancora; l’importo poi lo ha pagato tardissimo. A causa di ciò la Bottega Editoriale è tornata al Tar che – come potete leggere nella sentenza – ha detto senza possibilità di equivoci che se la Regione non ce li fa vedere tutti manderà il prefetto di Catanzaro a farlo. E l’ha condannata a pagarci un altro importo, stavolta di un po’ meno di altri 2.000 euro.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1153 del 2017, proposto da
Bottega Editoriale S.r.l. Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Caristi, con domicilio eletto
presso lo studio Giovanna Diaco in Catanzaro, via Padre A. Da Olivadi 15;
contro
Regione Calabria – Dip. n. 10 Turismo, Beni Culturali Istruzione e Cultura non
costituita in giudizio;

Per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza TAR Catanzaro, I sez., 2 novembre 2016, n. 2054 adottata ex art. 116 c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2018 la dott.ssa Germana Lo
Sapio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
N. 01153/2017 REG.RIC.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza n. 2054/2016 depositata in data 2 novembre 2016, il TAR Catanzaro
ha accolto il ricorso recante n. R.G. 583/16, introdotto dalla odierna società ex art.
116 c.p.a., ordinando alla Regione Calabria di consentire l’accesso ai documenti
indicati nell’istanza presentata dalla società in data 10 marzo 2016
(documentazione inerente l’allestimento dello stand rappresentativo della Regione presso il “Salone internazionale del libro di Torino”, edizione 2015) disponendo altresì, ai sensi dell’art. 1 coma 32 bis l. 6 novembre 2012 n. 190, la comunicazione della sentenza all’Autorità Nazionale Anticorruzione.

Con la medesima sentenza, il Tribunale ha anche condannato la soccombente alla
“rifusione in favore della società ricorrente, delle spese e competenze di lite”
liquidate in euro 1.200,00 oltre accessori per I.V.A. e C.P.A., come per legge, e
contributo unificato di euro 300,00 oltre ad euro 27,00 di contributo forfettario.

Sul presupposto che la Regione Calabria avesse non esattamente ottemperato al giudicato formatosi sulla predetta sentenza, avendo consentendo solo un accesso
parziale alla documentazione di interesse della ricorrente, quest’ultima ha agito in ottemperanza, deducendo, in particolare, che che l’accesso non era stato consentito
per “le comunicazioni ed email inviate dalla medesima ricorrente (inviate il 3.2.15 alla dott.ssa Sonia Tallarico, il 19.2.15 al dott. Armando Pagliaro, il 30.4.15 al medesimo dott. Pagliaro, il 7.5.15 al dott. Pasquale Anastasi”; nonché per quelle del 9.4.15, del 13.4.15 (Pec) e del 24.4.15 (Pec) con cui la società aveva proposto alla Regione la gestione dello stand a costo zero per la Regione; per quella della stessa Regione Calabria di convocazione della riunione degli operatori editoriali calabresi del 6.5.15 a firma del Dirigente regionale dott. Pasquale Anastasi”.

L’azione di ottemperanza ex art. 112 co. 2 lett a) c.p.a. è stata spiegata inoltre anche con riguardo alla statuizione di condanna alle spese, anch’essa rimasta ineseguita.
N. 01153/2017 REG.RIC.
Avendo la ricorrente chiesto l’ottemperanza sul presupposto che l’accesso non era stato consentito anche in relazione ad altra documentazione inerente medesima
vicenda (con particolare riferimento “ai lavori di progettazione, realizzazione e gestione dello stand e l’arrivo del preventivo stesso” e alle conseguenti trattative
intercorse tra la Regione e l’ente responsabile dell’organizzazione del “Salone del libro”), alla camera di consiglio del 23 marzo 2018, il giudizio è stato rinviato per
consentire la precisazione della domanda anche con riguardo a tale documentazione.

In data 15 aprile 2018, la ricorrente ha depositato memoria scritta con cui vengono indicati i documenti oggetto di originaria istanza di accesso, non resi disponibili
alla visione e/o copia anche all’esito della sentenza di accoglimento del ricorso.
Alla luce di tali precisazioni e dell’assolvimento dell’onere della prova dell’inadempimento, per la parte posta a carico della odierna ricorrente, vittoriosa nel giudizio di cognizione ex art. 116 c.p.a., risulta dimostrata l’ottemperanza solo parziale – e quindi inesatta – al giudicato e deve pertanto accogliersi la domanda ex
art. 112 c.p.a. e per l’effetto:
-assegnare alla Regione Calabria termine di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione di questa decisione, per consentire l’accesso ai documenti indicati nella memoria del 15 aprile 2018 di parte ricorrente e per il pagamento delle somme oggetto di condanna contenuta nella medesima sentenza TAR Catanzaro 2054/2016;
-nominare, in caso di inottemperanza, un commissario ad acta nella persona del Prefetto di Catanzaro o di un suo delegato che, entro i successivi 15 giorni, si sostituisca all’amministrazione inadempiente e ottemperi alla sentenza sopra citata, anche mediante reperimento materiale della documentazione presso gli uffici
regionali;
All’accoglimento del ricorso, consegue la condanna al pagamento delle spese di lite, secondo il principio di soccombenza, con liquidazione contenuta nel
dispositivo.
N. 01153/2017 REG.RIC.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Condanna la Regione al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in complessivi euro 1.000 oltre accessori come per legge e refusione del
contributo unificato, se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2018 con
l’intervento dei magistrati:
Vincenzo Salamone, Presidente
Francesco Tallaro, Primo Referendario
Germana Lo Sapio, Primo Referendario, Estensore