Simeri Crichi. “Sospendere il funzionamento dell’autovelox della discordia”

CONSIGLIO COMUNALE DI SIMERI CRICHI DEL 13 OTTOBRE 2025

TESTO INTERVENTO

La necessità di aprire una discussione sulla legittimità dell’autovelox è a nostro parere  necessaria ed opportuna sia sotto il profilo della legittimità giuridica dell’operato politico ed amministrativo del Comune di Simeri Crichi, da valutare in tutte le sue sfaccettature, e sia sotto il profilo della valenza sociale ed etica dello stesso strumento.

La richiesta trova la sua genesi dalle notizie di stampa dell’avvenuto sequestro di atti presso il Comune di Simeri Crichi in relazione allo stesso autovelox avvenuta nei primi giorni di settembre 2025; nonché dalla superficiale destinazione dei proventi che di fatto non hanno valorizzato la rete stradale del comune, ma realizzato eventi con tanto di intrattenimento anche food; nonché dalla richiesta di sospensione dello strumento avanzata con pec fin dal 7.8.2024 dai consiglieri di minoranza Luigi Talarico ed Alessio Zangari.

E’ opportuno fare chiarezza sulla destinazione degli introiti 2023 e 2024 ammontanti ad euro 3.040.587,94 (in attesa di conoscere i dati del 2025) perché’ è giusto che i cittadini conoscano la analitica destinazione della somma per valutare l’operato di indirizzo politico degli importi sotto l’aspetto della valorizzazione del territorio.

VALUTAZIONE SOCIALE ED ETICA DELLO STRUMENTO DELL’AUTOVELOX

Preliminarmente è il caso di accertare se l’Autovelox così come installato sia strategico a ridurre il grado di incidentalità oppure sia strumentale solo a fare cassa.

A nostro parere la collocazione dell’autovelox non è strategica a ridurre il grado di incidentalità, non potendosi desumere genericamente che trovasi sulla SS 106 strada ad alto tasso di incidentalità in quanto deve essere valutata la specifica collocazione.

 

Sarebbe opportuno, necessario e doveroso che:

— il Sindaco tramite una attestazione sua e/o degli uffici confermi la legittimità dell’autovelox in relazione alla riduzione del grado di incidentalità; 

— il Sindaco proponga una delibera di istituzione, qualora fosse certo del Suo Operato, di una Commissione di Indagine che accerti la legittimità dell’autovelox in relazione alla riduzione del grado di incidentalità.

LEGITTIMITA’ DELL’AUTOVELOX INSTALLATO 

Non è nostro compito stabilire la legittimità dell’autovelox sotto il profilo giuridico ma solo richiamare alcune decisioni chiedendo al Sindaco ed alla sua maggioranza di adottare alcuni provvedimenti.

In particolare si riporta solo le ultime decisioni sul punto (rispetto alle molteplici esistenti):

1 — Leggiamo da Calabria7news il 23.9.2025  https://calabria7.news/giudiziaria/annullata-multa-per-eccesso-di-velocita-a-simeri-crichi-dispositivo-non-omologato-e-autovelox-posizionato-su-lato-sbagliato/?sfnsn=scwspmo&fbclid=IwdGRzaANRvG5jbGNrA1G8aWV4dG4DYWVtAjExAAEe976FeKWpecdrw0MnuU9MuCiAaL99nCLrFiM6KQTDzfVzUzGaHiZwykM5Vyw_aem_nxGqVWrBkjuCQGrwnEpd7A&sfnsn=scwspwa :

Annullata multa per eccesso di velocità a Simeri Crichi: “Dispositivo non omologato e autovelox posizionato su lato sbagliato”.

Il giudice di pace di Catanzaro accoglie il ricorso.

Decisiva la distinzione fra omologazione e approvazione e il posizionamento dell’autovelox.

Condannato il Comune alle spese.

Multa annullata e spese a carico dell’amministrazione.

Con una sentenza sul tema autovelox, il giudice di pace di Catanzaro ha accolto il ricorso di un’automobilista  contro un verbale del Comune di Simeri Crichi per presunto eccesso di velocità (limite 70 km/h).

Due i cardini: mancata omologazione dell’apparecchiatura e incongruenza del lato di posa rispetto alla corsia effettivamente controllata.

Onere della prova e documenti in causa

Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa l’onere della prova si ribalta: spetta all’ente resistente (…il Comune di Simeri Crichi)  dimostrare la regolarità dell’accertamento e confutare le eccezioni del ricorrente.

Qui, secondo il giudice, la prova non c’è stata: mancano elementi idonei a dimostrare l’omologazione dello strumento utilizzato e la coerenza del posizionamento con il decreto prefettizio.

Omologazione non è approvazione

Cuore della decisione: l’articolo 142 del Codice della Strada richiede “apparecchiature omologate, non approvate“.

La differenza — scandisce la sentenza richiamando l’art. 192, commi 2 e 3, del Regolamento — non è semantica ma procedurale e funzionale: le operazioni di omologazione sono più complesse e servono a garantire affidabilità metrologica e ripetibilità delle misurazioni; l’approvazione non le sostituisce.

Il giudice richiama alcune sentenze della Cassazione per cui, in difetto di omologazione, la rilevazione non può fondare la sanzione. “Le operazioni di omologazione sono molto più complesse di quelle di approvazione ed hanno finalità ben diverse“, si legge nella motivazione.

Lato di posa e corsia controllata

Secondo un ulteriore profilo accolto, l’autovelox era posizionato sul lato sinistro della carreggiata come da autorizzazione prefettizia, mentre il veicolo del ricorrente procedeva sulla destra. Ne discende — per costante giurisprudenza la presunzione che siano legittimamente misurabili solo i veicoli in transito sul lato autorizzato.

Diversamente, l’accertamento è invalidato per difetto di congruenza tra posizionamento e flusso effettivamente monitorato. “Dev’essere presunto che soltanto i veicoli circolanti sulla corsia autorizzata possano essere sottoposti all’accertamento della velocità”, è il principio richiamato. Da qui l’annullamento del verbale “con ogni sanzione accessoria” e la condanna del Comune di Simeri Crichi a 243,00 euro di spese.

2 — Leggiamo su gazzetta motori del 4 ottobre 2025  Autovelox: “Multe nulle se i dispositivi non sono omologati” 

https://www.gazzetta.it/Motori/04-10-2025/autovelox-e-multe-verso-una-valanga-di-ricorsi-la-pronuncia-della-cassazione.shtml?refresh_ce

La Corte di Cassazione ribadisce che la sola approvazione di un apparecchio da parte del Ministero non rende affatto validi i verbali e la decurtazione dei punti patente.

Ed invero:

L’articolo 45, comma 6, del Codice della strada adottato nel 1992 prevedeva già che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità fossero soggette “all’approvazione od omologazione da parte del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”.

All’articolo 142, comma 6, si ribadisce in modo più chiaro però che “per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate”. Con l’approvazione si intende il riconoscimento formale da parte del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che una determinata apparecchiatura possa svolgere il compito di rilevatore della velocità.

Con l’omologazione arriva invece la verifica pratica sugli standard di costruzione di ogni dispositivo, sulla sua efficacia e dunque precisione.

Con l’ordinanza 26521/25 depositata il 1° ottobre la Corte di Cassazione ha ribadito che “per essere considerato a norma, e quindi per poter legittimamente sanzionare gli eccessi di velocità, un dispositivo di rilevamento elettronico deve aver completato il processo di omologazione”.

Per la Cassazione, invece, “la semplice approvazione non può essere considerata equipollente all’omologazione”.

A questo punto sarebbe opportuno, necessario e doveroso che:

— il Sindaco tramite una attestazione sua e/o degli uffici confermi la legittimità dell’autovelox per come installato in relazione alla normativa vigente valutati i cardini giuridici di cui alle sentenze richiamate;

— il Sindaco proponga una delibera di istituzione, qualora fosse certo del Suo Operato, di una Commissione di Indagine che accerti la legittimità dell’autovelox per come installato in relazione alla normativa vigente valutati i cardini giuridici di cui alle sentenze richiamate.

CORRETTO UTILIZZO DEI PROVENTI

L’art. 208, comma 4, lett. c) del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), che riguarda, in generale, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dallo stesso Codice, prevede al comma 4 un parziale vincolo di destinazione, disponendo che una quota pari al 50 % degli stessi sia destinata:

  1. a) in misura non inferiore a un quarto a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell’ente;
  2. b) in misura non inferiore a un quarto, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale;
  3. c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell’ente, all’installazione, all’ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani urbani del traffico, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all’educazione stradale, a interventi a favore della mobilità ciclistica.

Sarebbe opportuno, necessario e doveroso che:

— il Sindaco tramite una attestazione analitica sua (soprattutto per le determinazioni della Giunta) e/o degli uffici indichi analiticamente dove sono stati destinati gli introiti 2023 e 2024 pari ad euro 3.040.587,94 per consentire ai cittadini di poter esprimere un corretto giudizio valutativo;

— il Sindaco proponga una delibera di istituzione, qualora fosse certo del Suo Operato, di una Commissione di Indagine che accerti la corretta destinazione di 3.040.587,94 e la sua conformità alla legge.

NUOVA NORMATIVA

Con Decreto 11 aprile 2024 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal 12 giugno 2025 sono cambiate le regole per l’installazione e l’uso degli autovelox in Italia.

In particolare il Decreto Legge 21.5.2025 n73 convertito nella legge 18 luglio 2025 ha stabilito nuove regole.

Occorre pertanto conoscere se il comune di Simeri Crichi sia in linea con la nuova legge relativamente anche al censimento nazionale degli autovelox che ha introdotto una piattaforma digitale centralizzata.

Le nuove regole sembrerebbe che stabiliscano che:

— e’ vietata l’installazione su tratti dove il limite è troppo basso rispetto a quello previsto per quel tipo di strada (ad esempio si potrebbe ritenere che su strade extraurbane non siano possibili rilevamenti dove il limite scende sotto i 90 km/h)

— che i dispositivi già presenti e non conformi alle nuove regole debbano essere rimossi o disattivati.

— che gli autovelox, siano installabili solo in zone con alta incidentalità o dove non è possibile fermare i veicoli in sicurezza.

— che ogni autovelox deve essere omologato e autorizzato (inoltre, la Cassazione ha stabilito che le multe elevate con strumenti solo “approvati” (ma non “omologati”) sono nulle. La legge distingue infatti tra approvazione (per la vendita) e omologazione (per l’uso legale), come previsto dall’articolo 142 del Codice della Strada.

Sarebbe opportuno, necessario e doveroso che:

— il Sindaco tramite una attestazione sua e/o degli uffici confermi la legittimità dell’autovelox anche in relazione alla nuova normativa sopra indicata.

— il Sindaco proponga una delibera di istituzione, qualora fosse certo del Suo Operato, di una Commissione di Indagine che accerti il corretto rispetto della nuova normativa sopra indicata.

RICHIESTE CONCLUSIVE

Restiamo in attesa delle determinazioni del Sindaco e della sua maggioranza senza sottacere che si ripropone a tutti gli effetti di legge quanto formulato con pec del 7.8.2024 protocollo 00012312 con la quale si chiese al Sindaco, nel caso in cui l’apparecchio installato sulla SS 106 nel tratto di strada di competenza del Comune di Simeri Crichi, non dovesse essere omologato, al fine di scongiurare il rischio concreto di danno erariale nel caso di ricorso da parte di utenti a cui spesso i giudici aditi riconoscono oltre l’annullamento del verbale anche il risarcimento delle spese, di valutare l’opportunità di sospendere il funzionamento del dispositivo installato, fino a che non se ne sarà provvisto.

Sarebbe il caso di conoscere quante condanne alle spese e per quali importi siano intervenute per ricorsi notificati dopo tale data e fino ad oggi.

TESTO INTERVENTO DEI CONSIGLIERI: LUIGI TALARICO,  ALESSIO ZANGARI, GIUSEPPE CANISTRÀ E MASSIMO NICOLA TALARICO  DA INSERIRE A VERBALE DEL CONSIGLIO.

Simeri Crichi 13 ottobre 2025

LUIGI TALARICO                                                                                       

ALESSIO ZANGARI

GIUSEPPE CANISTRA                                                                  

MASSIMO NICOLA TALARICO