Catanzaro, l’inchiesta su iGreco per bancarotta e riciclaggio: l’intervento diretto di Otello Lupacchini

Tre giorni fa il Csm ha assolto il magistrato cosentino Eugenio Facciolla, nei cui confronti era stato sanzionato un procedimento disciplinare che di fatto lo aveva messo ai margini della sua professione. Uno degli aspetti più infamanti era l’accusa di aver condotto indagini abusive su Gratteri e Luberto nell’ambito delle sue inchieste sul gruppo iGreco e sul Pd, allora “renziano”.

Ci siamo chiesti per anni cosa ci fosse dietro il trasferimento del procuratore generale di Catanzaro Otello Lupacchini e, appena un mese prima, del procuratore della Repubblica di Castrovillari Eugenio Facciolla. E più volte abbiamo provato a decodificarne gli aspetti più squallidi. 

In estrema sintesi, ci sono tre vicende alla base della clamorosa guerra tra magistrati consumatasi nel Palazzo di giustizia di Catanzaro. La prima è la madre di tutte le battaglie: la grande inchiesta sul Pd che coinvolge il Ministero dello Sviluppo Economico e quindi l’ex ministro Calenda, l’ex ministro e viceministro Bellanova ma anche il resto del cerchio magico renziano a partire dal “solito” Luca Lotti per continuare con Maria Elena Boschi, don Magorno e Ferdinando Aiello, con i colletti bianchi al loro servizio. Ma anche gli interessi della sanità privata, rappresentati dal gruppo paramafioso de iGreco e pezzi importanti di stato deviato con il grave coinvolgimento di magistratiUno per tutti l’ex procuratore aggiunto di Catanzaro Vincenzo Luberto, per circa tre anni braccio destro di Gratteri.

Nella prima parte dell’inchiesta abbiamo esaminato l’irresistibile ascesa della famiglia iGreco all’indomani dell’omicidio del capostipite Tommaso Greco, paravento per le attività criminali del “locale” di ‘ndrangheta di Cariati, “eliminato” dal clan rivale degli Iona per uno sconfinamento di territorio (http://www.iacchite.blog/catanzaro-cosa-ce-dietro-il-trasferimento-di-lupacchini-e-facciolla-linchiesta-sul-pd-e-igreco/).

I figli di Tommaso Greco, tuttavia, hanno continuato il suo “lavoro” e si sono specializzati nell’acquisizione di cliniche e alberghi in amministrazione giudiziaria. Lo schema è semplice: un’azienda è in difficoltà economiche, ne viene chiesto il fallimento dai creditori, il giudice amico la mette in amministrazione giudiziaria nominando un commissario amico (sempre lo stesso, il dottor Fernando Caldiero, uomo legato mani e piedi al Pd calabrese) che l’affida al prezzo simbolico di un euro all’azienda iGreco che presenta l’offerta di rilancio in assenza di concorrenti.

E’ accaduto così anche per il Gruppo Novelli, eccellenza dell’Umbria. Primo atto di una operazione truffaldina fin dall’inizio, in frode al MISE e soprattutto ai creditori, è lo scorporo operato dal boss Saverio Greco dal gruppo dele tre aziende controllate in bonis, cioè le uniche aziende che producono mangimi, pregiate uve di Montefalco e uova vendute con il rinomato marchio OvitoAziende in attivo che escono dal gruppo fallito e finiscono accorpate al gruppo iGreco attraverso la cessione alla Azienda Agricola Poderi Greco Tommaso, cassaforte di famiglia.

Poi, come da scontatissimo copione, la richiesta di concordato ma il procuratore di Castrovillari Eugenio Facciolla si mette di traverso e chiede il fallimento della nuova società “fantasma”, di nome Alimentitaliani, che deve portare a termine il “bait”…

TERZA PUNTATA

Il Tribunale di Castrovillari decreta il fallimento della scatola vuota de iGreco, il boss Saverio Greco propone reclamo alla sentenza, e la fase relativa davanti alla Corte di Appello di Catanzaro vede il procuratore generale Otello Lupacchini intervenire direttamente all’udienza, anche con accuse vibrate e tecnicamente ineccepibili, tant’è che il fallimento è stato confermato.

Nel corso dell’indagine, il boss e i suoi sodali, si meravigliano del’intervento diretto del procuratore generale non mascherando affatto i propositi di “vendetta” nei confronti dello stesso e di Eugenio Facciolla.

Qualche mese fa Lupacchini ha parlato – per la prima volta – in una intervista a Il Giornale, del gruppo iGreco e di quella indagine. Ecco il passaggio cruciale.

Cosa lega lei e Facciolla?
«Entrambi ci siamo interessati alla vicenda che ruota intorno alla s.r.l. Alimentitaliani, società costituita dal gruppo iGreco di Cariati dell’imprenditore Saverio Greco, poco prima che il Mise decretasse l’aggiudicazione, a un euro, dell’intero gruppo f.lli Novelli di Terni, azienda di rilevanza strategica nazionale in crisi finanziaria. Facciolla stava indagando, per il reato di bancarotta fraudolenta e altro, lo stesso Greco. L’indagine era stata avviata a seguito della sentenza dichiarativa di fallimento emessa dal Tribunale di Castrovillari, avverso la quale Greco aveva interposto reclamo. All’udienza di discussione del reclamo, fissata con inusitata tempestività per gli standard ordinari della Corte d’Appello di Catanzaro, fui proprio io a rappresentare la Procura generale, ottenendo la conferma della sentenza. Da un’intercettazione telefonica emerge lo sconcerto dei due conversanti per la mia presenza addirittura in udienza. Castrovillari indagava anche sulla sorella di Saverio, Filomena, sindaco pro tempore di Cariati, e sull’altro fratello, Giancarlo».

I due magistrati avevano ben compreso che dietro l’operazione dell’ acquisizione del Gruppo Novelli, si celava un sistema collaudato di drenaggio di danaro attraverso la gestione per un certo  periodo dell’azienda in bonis senza pagare alcun debito, e oi mandare in malora il tutto per impossibilità di realizzo del concordato. Infatti, Saverio Greco risulta aver venduto uova e mangimi nel 2017, in costanza di proposta di concordato, incassando milioni di euro, a fronte dei quali nessun debito è stato pagato, né dopo il fallimento la procura ha trovato danaro in cassa.

Se la politica, cioé quelli di cui sopra, accompagnava addirittura di persona iGreco al MISE, pure bypassando l’ufficio pass, è evidente che ciò non avveniva per simpatia o per fiducia ma per altro. L’ipotesi cui stavano lavorando Facciolla e i suoi magistrati infatti era quella di illecito finanziamento al Pd e di riciclaggio, ma l’attività della procura di Catanzaro e di Morra (insieme alla sua lunghissima coda di paglia) hanno impedito che ciò proseguisse, facendo trasferire Facciolla e Lupacchini (http://www.iacchite.blog/catanzaro-finanziamento-illecito-al-pd-e-riciclaggio-del-gruppo-igreco-protagonisti-e-retroscena/).

Quest’ultimo, da procuratore generale, avrebbe potuto avocare a se il fascicolo e continuare le indagini impedite a Facciolla e svelare le responsabilità di politici che continuano ancora oggi a ricoprire ruoli importanti. Con evidenti ricadute, quindi, dell’indagine sulle elezioni politiche del 2018 e sulla stessa tenuta del governo.

Di seguito, l’intervento integrale in udienza del procuratore generale di Catanzaro Otello Lupacchini. 

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA

PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI CATANZARO

Il Procuratore Generale

letto il Reclamo ex art. 18 l. fall. proposto dalla debitrice Alimentitaliani S.r.l., depositato in data 22 gennaio 2018 presso la Corte d’Appello di Catanzaro, che ha fissato per la trattazione dell’11 aprile 2018, avverso la sentenza n. 29/2017,  in data 15 dicembre 2017 e comunicata il giorno 22 dicembre 2017, con la quale il Tribunale di Castrovillari ha dichiarato, sia  l’inammissibilità della domanda di concordato preventivo formulata dalla debitrice sia il  fallimento della stessa, su richiesta di T&M Logistica Integrata S.r.l., Obiettivo Logistica S.r.l., Grexstore S.r.l. e  il Pubblico Ministero;

esaminati gli atti;

ritenuto che le società creditrici ebbero già a presentare in anteriorità istanza di fallimento, ma la proposizione della domanda di concordato ha imposto al Tribunale un esame preliminare d’ammissibilità dello stesso, pregiudiziale alla declaratoria di fallimento, stante il rapporto di alternatività fra i due istituti, a fronte dello scopo comune a entrambi di regolamentare la situazione di crisi e/o d’insolvenza, sebbene con modalità diverse;

OSSERVA

I. – Prima di esaminare nel dettaglio le diffuse censure alla sentenza dichiarativa di fallimento, si reputa utile delineare, sia pure in via di rapidissima sintesi e in prospettiva diacronica, il quadro normativo afferente il concordato preventivo, atteso che il primo intervento riformatore dell’istituto risale al marzo 2005 e che detta procedura ha subito penetranti rimaneggiamenti, anche a causa dell’uso e dell’abuso del ricorso a essa nei primi anni di sua applicazione, allorché, nel passaggio tra la vecchia e la nuova disciplina dell’istituto, alla natura originaria prevalentemente liquidatoria di esso è subentrata la logica conservativa volta al risanamento dell’’impresa, per non disperdere il valore produttivo della azienda e prevenire le ricadute negative dell’insolvenza.

Già a questo primo livello, poiché non v’è dubbio che il nuovo assetto normativo fosse in vigore anche al momento della proposta umbra, non è dato comprendere quali eventi economici siano intervenuti, né quali portate innovative siano state prospettate nella proposta Greco, peraltro in soli 85 giorni, se non quella di trasferire la primaria insolvenza sulla seconda, mediante l’uso distorto, per non dire più brutalmente fraudolento, dell’Istituto concordatario.

Altro elemento di interesse da segnalare è che, a tutt’oggi, non si è ancora pervenuti a una definizione giuridica di stato di crisi rispetto a quella più elaborata e sicura di insolvenza, posto che quest’ultima è ben perimetrata e descritta dall’art. 5 l. fall.

Posta la difficoltà di pervenire a una univoca e soddisfacente definizione dello stato di crisi quale presupposto oggettivo per accedere alla procedura di concordato preventivo, il legislatore è finalmente intervenuto per precisare, all’ultimo comma dell’art. 160 l. fall., che per stato di crisi  debba intendersi anche l’insolvenza e ciò per non privare l’imprenditore (così favorendolo) di accedere ad una procedura alternativa rispetto al suo fallimento. In tal modo, il concetto di crisi, non definito tecnicamente dal legislatore, è assurto a criterio giuridico “aperto”, e quindi ampio, il quale, benché di derivazione economico-aziendale, consente comunque di cogliere dinamicamente la tendenza della situazione di impresa.

Alla stregua di queste sia pur sintetiche premesse, ecco la schematica ricostruzione normativa del concordato preventivo, tenuto conto altresì conto dei progressivi approdi sia della giurisprudenza sia della dottrina:

  1. Inquadramento
  • deposito da parte del debitore ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo (unitamente alla documentazione prevista dall’art. 161 l. fall.) → il tribunale verifica la sussistenza dei presupposti per l’ammissione del debitore alla procedura;
  • dibattito in dottrina e giurisprudenza in merito alla natura e all’ampiezza del controllo che il tribunale può esercitare sull’ammissibilità della domanda.
  1. Art. 162, comma 1, l. fall.
  • potere del Tribunale di concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti;
  • è ancora aperta la questione se la concessione del termine de quo agitur debba avvenire solo su richiesta del debitore o anche per iniziativa officiosa del Tribunale.
  1. Procedimento
  • il giudizio in merito all’ammissibilità della domanda di concordato si svolge secondo il rito camerale.
  1. Casi di domanda dichiarata inammissibile
  • se non sussista il presupposto soggettivo od oggettivo per l’ammissione alla procedura;
  • se la formazione delle diverse classi dei creditori non sia corretta;
    • se la documentazione di accompagnamento alla domanda non sia completa
    • se la relazione del professionista sia incompleta od inattendibile con riferimento alla attestazione della veridicità dei dati aziendali;
    • se il debitore non abbia rispettato il termine assegnatogli dal tribunale ai sensi dell’art. 162, comma 1, l. fall. per l’integrazione del piano e della documentazione
    1. Dichiarazione di inammissibilità della domanda di concordato
    • l’inammissibilità della domanda di concordato preventivo è pronunciata con decreto non soggetto a reclamo
    • la domanda di concordato preventivo è sempre riproponibile
    • la dichiarazione di inammissibilità della domanda di concordato non comporta l’automatica dichiarazione di fallimento del debitore
  • Sic stantibus rebus, il punto, allora, è che, con questa situazione di ingresso, la debitrice Alimentialiani, approfittando delle facoltà riconosciute dall’ordinamento, ha presentato una proposta concordataria “in bianco” (c.d. “concordato con riserva”) che si connota, nel caso di specie, come l’approdo finale di un disegno architettato in anteriorità, attraverso negozi giuridici tra loro concatenati, i quali, sul piano formale parrebbero presentare profili contrattuali all’apparenza dotati di tutela e di riconoscimento giuridico; là dove, per contro, è affatto evidente il tentativo di dissimulare  lo stato di insolvenza del “Gruppo Novelli”, in anteriorità manifesto, così da metterlo in sicurezza giuridica e sottrarlo all’esecuzione dei singoli creditori pervenuti in accollo non liberatorio e quindi, di importazione, mediante l’intervento dei Greco, e ciò nel brevissimo arco temporale di 85 giorni.La new co Alimentitaliani, infatti, già dalla sua costituzione non aveva alcun apprezzabile corredo finanziario come si desume dalla lettura del bilancio alla data del 28 febbraio 2017 depositato dalla debitrice, in cui il capitale sociale è indicato in € 10.000,00; né è dato sapere quale sia stata l’evoluzione gestionale di essa, se non quella di un mero transito di una insolvenza da una parte verso un’altra.Ed infatti, se ci si limita alla mera cronologia degli eventi si nota come nel breve spazio temporale di nemmeno tre mesi e per l’esattezza di 12 settimane ed un giorno, ovvero 85 giorni, sia stata presentata, con smaccato abuso del diritto, la domanda concordataria, secondo una tempistica così scandita:
    1. costituzione della società il 5 dicembre 2016 con un capitale sociale risibile rispetto all’assunzione degli impegni;
    2. acquisizione, nello stesso giorno, del ramo aziendale dal “Gruppo Novelli” la cui modalità pare non essere conforme al piano concordatario elaborato dallo stesso “Gruppo Novelli” (Cfr. atto di citazione in pauliana promossa dal concorso umbro sia nei confronti di Alimentitaliani sia nei confronti dei terzi sub-acquirenti delle quote);
    3. cessione subitanea delle partecipazioni oggetto di domanda di revoca;
    4. deposito domanda di ammissione al beneficio di concordato “con riserva”.

In via di estrema sintesi:

È chiaro, insomma, per un verso, che la debitrice più che essere in stato di crisi era in stato di insolvenza oltretutto ”importata”,  e, per l’altro, che il Tribunale, nel marzo 2017, ha  agito doverosamente e, pertanto, legittimamente, avendo concesso alla debitrice, in prima battuta, l’esercizio della facoltà di depositare il ricorso per ammissione alla procedura fallimentare, astenendosi dal dichiarare subito il fallimento benché pendenti le istanze di fallimento che certificavano non già una stato di crisi, per come preteso, invece, quanto al suo riconoscimento, da Alimentitaliani, ma piuttosto quello ben più severo dell’insolvenza.

Prima di avventurarsi sul terreno delle valutazioni di merito, occorre calare una sonda sui poteri del Tribunale di sindacare il piano concordatario vuoi sotto il profilo della fattibilità vuoi sotto quello della convenienza. La questione, infatti, è stata al centro tanto dell’opus giurisprudenziale quanto del dibattito dottrinale: era materia controversa se il Tribunale potesse esaminare la fattibilità del piano nonché la relazione del professionista e, in caso affermativo, se il controllo del Tribunale fosse di legittimità o di merito.

II a. – A fronte dei contrasti insorti in sede giurisprudenziale, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza 23.01.2013, n. 1521, hanno fatto chiarezza, dettando importanti princìpi di diritto sulla tematica in esame.

In particolare, con riferimento all’oggetto del controllo giudiziale, la Cassazione ha precisato che la fattibilità del piano di concordato non deve essere confusa con la convenienza della proposta, ovvero con il giudizio di merito certamente sottratto al tribunale e riservato ai creditori.

Poiché la fattibilità, intesa come una prognosi circa la possibilità di realizzazione della proposta nei termini prospettati, è sia giuridica sia economica, la verifica della prima, ma non anche quella della seconda, spetta sicuramente al giudice, il quale dovrà esprimere un giudizio negativo sull’ammissibilità della proposta quando le sue modalità attuative risultino incompatibili con norme inderogabili (Cass. 29.01.2015, n. 1726; Cass. 23.05.2014, n. 11497; Cass. 22.05.2014, n. 11423; in ordine allo scrutinio giudiziario della “fattibilità economica” della proposta, si vedano, peraltro, App. Firenze 2.11.2015; App. Firenze 29.09.2015; Cass. 09.08.2016, n. 16830).

Parimenti, per quanto concerne il potere di sindacato avente ad oggetto la relazione del professionista, la Suprema Corte, nella sua massima espressione collegiale,  ha affermato che, sul punto, il controllo del giudice non è destinato a realizzarsi esclusivamente sulla completezza e congruità logica della motivazione offerta dal professionista anche sotto il profilo del collegamento effettivo tra i dati riscontrati ed il giudizio espresso, ben potendo egli discostarsi dalle valutazioni espresse dal professionista.

In sintesi, secondo la Suprema Corte, “nel concordato preventivo il margine di sindacato del giudice sulla fattibilità del piano va stabilito in ragione del contenuto della proposta e quindi della identificazione della causa concreta del procedimento“.

Ne consegue, dunque, che il giudice avrà il potere di verificare l’idoneità della documentazione prodotta, per la sua completezza e regolarità, a corrispondere alla funzione di fornire elementi di giudizio ai creditori, nonché l’effettiva adeguatezza della proposta ad assicurare la realizzazione della causa della procedura consistente nella regolazione della crisi e nella soddisfazione almeno parziale dei creditori nel rispetto dei termini di adempimento previsti. I principi predicati dalle Sezioni Unite sono stati di recente ribaditi: a tal fine, vedi, Cass. 17.10.2014, n. 22045Cass. 14.01.2015, n. 495).

  1. b. – È dunque facile contestare la fondatezza del proposto reclamo, atteso che il Tribunale ha affrontato diverse criticità del piano, censurandole in modo puntuale e pertinente su diversi temi, quali:
  2. la mancata indicazione da parte del debitore del diritto di voto attribuito ai creditori muniti di prelazione;
  3. l’illegittimità della proposta di concordato circa la dilazione offerta ai creditori privilegiati;
  4. la necessità di un preventivo accordo con i creditori prelazionari;
  5. la necessità di un autonomo cassamento dei creditori privilegiati degradati;
  6. la genericità dell’impegno rilasciati dai soci della società fallita nell’ambito della proposta concordataria;
  7. le diffuse carenze nella relazione ex 160, comma 2, l. fall.;
  8. la generica l’informativa della relazione di attestazione ex art. 161, comma 3, l. fall.

Questi punti sono stati oggetto di puntuale critica nella memoria depositata dalla Grexstore S.r.l. alla cui lettura (segnatamente pp. 12 e ss.) si rinvia, in ordine alla carenza delle relazioni ex artt.160, comma 2 e 161, comma 3 l. fall. di cui ai motivi nn. 6 e 7 del Reclamo.

III. – Questioni procedurali.

III. a. – Il reclamo si appalesa inammissibile, così come  evidenziato dalla Curatela fallimentare nella sua memoria di costituzione (v. sub A,pp. 1-6), in quanto non è stata impugnata l’autonoma ratio decidendi (Cfr. Cass. Civ., sez. III, n. 4349/2001, Id. Sez. III, n. 7077/2001 e Id. sez. V^ n. 3965/02.)

III. b. – Il piano supera ampiamente il termine di durata ragionevole (5 anni massimo) e non pare siano state previste adeguate misure (v. sentenza primo grado p. 8;  cfr., altresì, Trib. Avezzano, 22 Ottobre 2014, giusta la quale, “Secondo la più autorevole dottrina aziendalistica, un piano può dirsi davvero realizzabile solo entro un arco temporale ricompreso tra i tre e i cinque anni, in quanto la riduzione del segmento temporale di durata della procedura consentono di ridurre il rischio di mal prevedere le tendenze future, potenzialmente compromettenti la riuscita del piano: indi, ordinariamente, il concordato preventivo in continuità aziendale non può avere durata superiore ai cinque anni. In caso di previsione di durata superiore, l’interessato dovrebbe motivare adeguatamente la scelta operata e, soprattutto, dovrebbe predisporre misure dirette a prevenire rischi non agevolmente pronosticabili che possono, comunque, compromettere l’attuazione del piano medesimo”.

III. c. – Manca la causa concreata. Preme far notare, in proposito che si verte in materia di un concordato in continuità diretta, proposto a seguito dell’acquisto di un compendio aziendale da un altro procedimento di concordato in continuità, con la nota (negativa) che dopo la cessione vi sono stati atti di dispersione dei beni come anche rilevato nella comparsa di costituzione di Grexstore s.r.l. (pp. 4/7).

III. d. – Nel richiamare in proposito, condividendolo a pieno, quanto già rilevato dal P.M. in primo grado, relativamente all’omesso deposito dei bilanci da parte della Alimentitaliani (v. Intervento P.M. sub § 2, pag. 6 in fasc. I grado), si evidenzia come tale carenza (giustificata dalla repentina proposta di concordato) costituisca un ulteriore elemento presuntivo del fatto che tale struttura giuridica possa essere servita solo a trasferire altrove l’insolvenza (interposizione fittizia) e che non vi sia alcuna causa concreta (cfr. supra §§ I e III. c).

  1. – Motivi di reclamo
    1. 2 – La sentenza di prime cure ha correttamente censurato la prospettazione di fattibilità giuridica, sottolineando una carenza di motivazione che non permettendo di valutare l’attitudine del piano, esclude il consenso informato. In ogni caso è noto che, in tema di concordato preventivo, il sindacato del giudice sulla fattibilità, quale presupposto di  ammissibilità del concordato, intesa come prognosi di concreta realizzabilità del piano concordatario, consiste nella verifica diretta del presupposto stesso, sia sotto il profilo della fattibilità giuridica, intesa come non incompatibilità del piano con norme inderogabili, sia sotto il profilo della fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del piano  medesimo, dovendosi in tal caso verificare unicamente la sussistenza o meno di un’assoluta e manifesta non attitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obiettivi prefissati, ossia a realizzare la causa concreta del concordato”. (cfr. Cass. Civ. sez. I, n. 7959/2017). Del resto, è ormai pacifico che anche la fattibilità economica può ben essere sindacata dal giudice del fallimento nei casi in cui il piano si riveli irrealizzabile prima facie, al punto che la stessa distinzione astratta, tra verifica di fattibilità giuridica e verifica di fattibilità economica, può dirsi nella sostanza superata dalla più recente giurisprudenza di legittimità, in un’ottica da ultimo recepita anche dalla legge delega n. 155 del 2017 per la riforma delle procedure concorsuali (cfr. Cass. Civ. VI-I sez. n. 5825/2018).
      1. 1 – Il primo motivo di reclamo non pare essere conferente, fermi i richiami giurisprudenziali, di cui sopra, come evidenziato dalla curatela. V’è poi da notare che, dal dicembre 2014, gli interessi legali, dal giorno della domanda giudiziale, sono paragonati agli interessi qualificati di mora da ritardato pagamento nelle transazioni commerciali, altro problema del quale la proponente non ha tenuto conto, visto che tutti i crediti pecuniari si considerano scaduti ai sensi dell’art 55 comma 2 e 169 l.f.
    1. 3. – Contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, l’orientamento maggioritario sia della dottrina sia della giurisprudenza sia quello citato dalla sentenza di primo grado, confermato anche dagli arresti citati dalla curatela fallimentare (v. comparsa costituzione fallimento, pagg. 10 /11 sub note 6 e 7).

     

    IV. 4. – Venendo al quarto motivo del reclamo, per come condotto ad emersione dalla comparsa del Curatore (pag. 12 sub § IV) non s’è provveduto, nella proprosta di concordato alla formazione delle classi, con conseguente abuso dellostrumento. L’omogeneità del classamento, infatti, deve riguardare la posizione sia giuridica sia economica (cfr. Tribunale Torino 20.12.2006, Tribunale Messina 18.2.2009, Tribunale Firenze 14.6.2008, Tribunale Monza 7.4.2009, Tribunale Roma 27.1.2009, Tribunale Pordenone 21.10.2009, Tribunale Treviso 11.2. 2009, Tribunale Modena 27.2.2009, secondo cui è necessario sia prevista una classe ad hoc per i creditori privilegiati, limitatamente alla parte del credito degradata a chirografo, in virtù di quanto previsto dall’art. 160, comma 2, l.f.).

    1. 5. –Le argomentazioni svolte dalla reclamante circa la dichiarazione d’impegno, sono inconferenti: in proposito si rinvia all’atto della creditrice Grextore S.r.l.

     

    1. 6. – La relazione ex art. 160 l. fall., come evidenziato nella comparsa del Curatore del fallimento (pag. 15-17) e della Grxtore S.r.l. (comparsa sub § 3, pp. 13/15) non tiene conto le possibili azioni e non si perita di valutarne e sterilizzarne la portata se non con una formula di stile: manca la perizia di stima né, come evidenzia la sentenza di primo grado, c’è stata la verifica del conto (pag. 15).

     

    1. 7. – È noto che “in sede di giudizio di ammissibilità, il tribunale deve (…) verificare che la relazione, elaborata dal professionista incaricato dal debitore, sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa sia aggiornata e dettagliata, che lo stato analitico ed estimativo delle attività possa considerarsi tale e che la predetta relazione, attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, sia adeguatamente motivata, indicando le verifiche effettuate nonché la metodologia e i criteri seguiti per pervenire all’attestazione, anche riguardo la congruità della valutazione dei beni immobili che dovranno formare oggetto di cessione ai creditori” (cfr. V. Cass. Civ., sez. I, n. 13817/2011; Id., sez. I, n. 3586/2011; Id, sez. I, n. 21860/2010. Cfr., altresì, Tribunale Rimini, 20 Luglio 2017 G. Est. Rossino in Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19111 – pubb. 27/02/2018, relativa alla fattispecie in cui la relazione dell’attestatore art. 161 terzo comma l. fall. è stata ritenuta inidonea e carente di motivazione, in riferimento alle stime peritali dei beni concordatari, per la presenza di formule di stile del seguente tipo: “avendo verificato tutti gli elementi e i dati inseriti nella stima del perito incaricato dalla società, si ritiene congruo il valore ivi indicato e che lo stesso possa essere conseguito nell’ammontare e nei tempi all’interno della presente procedura concorsuale”; in ogni caso, v. quanto scritto dalla Grexstore a pagina 13 sub § 3).
    2. In generale, sui poteri di controllo del giudice è ormai acquisito che, “nel concordato preventivo, spetta al giudice il compito di controllare la corretta predisposizione dell’attestazione in termini di completezza dei dati e comprensibilità dei criteri di giudizio, ciò rientrando nella verifica di regolarità dell’andamento della procedura, che è presupposto indispensabile al fine della garanzia della corretta formazione del consenso dei creditori” (cfr. Cass. civ. sez. VI – n.  5825/2018: ipotesi in cui  l’attestatore non aveva indicato i criteri seguiti ai fini della condivisione dei valori immobiliari riportati nella perizia di parte allegata alla domanda
    3. Catanzaro, 10 aprile 2018
    4. IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICAOtello Lupacchini