Fonte: Marsili Notizie
Da lunedì anche i bambini in età scolare che frequentano i plessi di Rende, potranno far rientro in classe grazie ad un pronunciamento del Tar.
Secondo quanto sancito dal Tribunale Amministrativo catanzarese, che ha accolto le ragioni dell’impugnativa proposta dall’avvocato Paolo Perrone di Paola, la validità dell’ordinanza emessa dal sindaco rendese Marcello Manna è stata sospesa.
Diversamente da quanto accaduto nella Città del Santo, dove s’è assistito allo stillicidio mediatico di quei genitori che hanno voluto vederci chiaro in merito ai provvedimenti assunti dal Comune, messi all’indice pure con espressioni foscamente “malauguranti” implicitamente innestate in talune lettere aperte alla cittadinanza, dalle parti dell’area metropolitana condivisa con Cosenza non s’è battuto ciglio.
Probabilmente perché il provvedimento dei giudici catanzaresi giunge in concomitanza dell’istituzione della “zona gialla” a livello regionale, i genitori rendesi da lunedì potranno far tornare i propri figli a scuola.
L’ordinanza sindacale impugnata dall’avvocato Perrone è la numero 969 del 3 dicembre 2020, nella quale il sindaco di Rende, Marcello Manna, aveva addirittura chiarito che «nel periodo successivo all’emanazione della Ordinanza sindacale n. 894 del 24/11/2020 l’A.S.P. di Cosenza ha informalmente fatto sapere che attualmente il numero di contagi da Covid19 è compatibile con la generale riapertura delle attività didattiche in presenza». Un’ammissione che ha praticamente spianato la strada alla contestazione condotta, sempre in punta di diritto, dal legale paolano, che ancora una volta si è visto riconoscere la bontà del suo operato.
Di seguito il dispositivo emesso dal Tar di Catanzaro nella mattinata di oggi, 12 Dicembre 2020.
Pubblicato il 12/12/2020
- 00640/2020 REG.PROV.CAU.
- 01499/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1499 del 2020, proposto da -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Paolo Perrone, Adolfo Cavaliere, Nicola Cassano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Rende non costituito in giudizio;
nei confronti
Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza non costituito in giudizio;
PER L’ANNULLAMENTO previa sospensiva, anche inaudita altera parte ex art. 56 c.p.a., dell’ordinanza contingibile ed urgente dell’8/-OMISSIS-del Sindaco del Comune di Rende, Avv. Marcello Manna, con la quale è stata ordinata la sospensione delle attività didattiche delle scuole dell’infanzia, delle primarie e delle secondarie di primo grado, sia pubbliche che private, ricadenti nel territorio del Comune di Rende dal 9 dicembre 2020 al 22 dicembre 2020, pubblicata sull’Albo Pretorio online del Comune di Rende in data 9/12/2020
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che nell’atto impugnato non sembra tenersi conto delle disposizioni di cui al DPCM del 3/12/20 e di quelle del Ministero dell’Istruzione e cioè:
-dell’articolo 3 comma 4 lettera f) con cui si ribadisce lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del D.Lgs. 13 a