Caccia assassina: ecco il vademecum per difendersi dai cacciatori

Un esercito sempre più piccolo quello dei cacciatori, una specie quasi in via di estinzione, considerata anche l’età media “settantanni”, ma sappiamo tutti che l’erba cattiva non muore mai. L’Associazione “vittime della caccia” interviene a fare chiarezza sui numeri degli incidenti di caccia della scorsa stagione venatoria, i dati sono sconcertanti : 16 morti e 64 feriti, di cui 18 i “civili” coinvolti. Apertura con il botto la stagione che si è appena aperta, sono già 8 le vittime e una quarantina i feriti.  Dati allarmanti questi, che non scuotono le coscienze di chi permette tutto questo perchè sono tanti i soldi che questi signori versano nelle casse dello stato. Una lobby ben protetta anche da politici massoni amanti della “nobile” arte venatoria.  Non è difficile incontrare i cacciatori nei boschi, squadre di 10, 15 persone tutte con i fucili in mano, uno scenario da guerra, come sarcasticamente raccontava nel suo libro il grandissimo Paolo Villaggio.

Spari vicino alle abitazioni, spari alle specie protette, munizioni sparate e mai raccolte, pallini di piombo che inquinano il suolo “ricordiamo la pericolosità del pesante metallo nel terreno”, uccidono gli animali e uccidono anche le persone che vogliono trascorrere una giornata nei boschi, rinchiudono i loro cani sei mesi all’anno  dentro box un metro per un metro abbandonandoli quando raggiungono l’età avanzata , infatti non è un caso che le gabbie dei canili sono di cani da caccia , violazione di domicilio,  e nessuno può dire loro nulla, altrimenti parte la denuncia di “disturbo venatorio”, questa una legge fascista del 1930. Si sentono i padroni della montagna, della catena alimentare, fanno i censimenti dopo i periodi venatori, e incredibilmente risultano esserci più cinghiali dopo la stagione appena conclusa. Ma chi fa questi censimenti? I cacciatori.

Questi soldati frustrati si trasformano anche in bracconieri, è cosa nota e risaputa quello che fanno, uccidendo specie protette non seguendo il calendario venatorio, pubblicando anche il loro “trofei” sulle loro tristissime pagine social. Ricordiamo a tutti, cacciatori compresi, le regole che devono rispettare i braccocacciatori inquinatori, invitando a comporre il numero anticaccia 351 1804615, nel caso ci siano delle irregolarità.

Ecco il Vademecum per difendersi dai cacciatori:

  1. Distanze dalle case. La caccia è vietata per una distanza di 100 metri da case, fabbriche, edifici adibiti a posto di lavoro. E’ vietato sparare in direzione degli stessi da distanza inferiore di 150 metri.
  2. Distanze da strade e ferrovie.La caccia è vietata per una distanza di 50 metri dalle strade (comprese quelle comunali non asfaltate) e dalle ferrovie. E’ vietato sparare in direzione di esse da distanza inferiore a 150 metri.
  3. Distanze da mezzi agricoli.La caccia è vietata a una distanza inferiore di 100 metri da macchine agricole in funzione.
  1. Distanze da animali domestici.La caccia nei fondi con presenza di bestiame è consentita solo ad una distanza superiore a metri 100 dalla mandria, dal gregge o dal branco.
  1. Trasporto delle armi.È vietato trasportare le armi da caccia, che non siano scariche e in custodia, all’interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l’attività venatoria, a bordo di veicoli di qualunque genere e nei giorni non consentiti per l’esercizio venatorio.
  1. Mezzi vietati di caccia. Reti, trappole, tagliole, vischio, esche e bocconi avvelenati, lacci, archetti, balestre, gabbietrappola.
  1. Giorni vietati. Martedì e venerdì sono giorni di assoluto silenzio venatorio anche se festivi.
  2. Orari di caccia. La caccia è consentita da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.
  3. Stagione venatoria. Inizia la terza domenica di settembre e chiude il 31 gennaio.
  1. Luoghi di divieto di caccia. Terreni di pianura innevati, stagni e laghi ghiacciati, terreni allagati, giardini privati, parchi pubblici, centri abitati, aree adibite a sport, parchi e riserve naturali, oasi, zone di ripopolamento, foreste demaniali.
  1. Allenamento dei cani da caccia. È consentito dalla terza domenica di agosto fino alla seconda domenica di settembre, nei giorni di mercoledì, sabato e domenica, dalle ore 6 alle ore 11 e dalle ore 16 alle ore 20, su terreni incolti, boschivi di vecchio impianto, sulle stoppie, su prati naturali e di leguminose, non oltre dieci giorni dall’ultimo sfalcio.  L’allenamento è poi consentito nei campi addestramento cani tabellati.
  1. Colture agricole e caccia con i cani. L’accesso dei cani è vietato nei terreni coltivati a riso, soia, tabacco ed ortaggi. L’uso dei cani è consentito in numero massimo di due per cacciatore. L’esercizio venatorio è vietato in forma vagante sui frutteti, vigneti fino alla data del raccolto, coltivazioni di riso, soia e mais da seme.
  1. Omessa custodia dei cani da caccia. L’articolo 672 del codice penale “Omessa custodia e mal governo di animali” punisce chi lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti.
  1. “Polenta e osei”. Nei locali pubblici è vietato servire polenta e uccelli selvatici anche se sono appartenenti a specie cacciabili e abbattuti legalmente.
  1. Violazione di domicilio. L’articolo 614 del codice penale “Violazione di domicilio” punisce chi si introduce nei giardini e nelle pertinenze delle abitazioni civili.
  1. Uccisione di cani, gatti, animali da cortile. L’articolo 638 del codice penale “Uccisione o danneggiamento di animali altrui” punisce chi uccide o rende inservibili, deteriora o avvelena gli animali che appartengono ai privati.
  1. Bocconi avvelenati. L’articolo 727 del codice penale “Maltrattamento di animali” punisce anche chi causa la morte per avvelenamento di essi, mentre la legge sulla caccia punisce penalmente chi utilizza bocconi avvelenati.
  2. Disturbo delle persone. L’articolo 659 del codice penale “Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone” punisce chi con rumori molesti disturba le occupazioni o il riposo delle persone.
  3. Spari nei pressi delle abitazioni. L’art. 703 del codice penale “Accensioni ed esplosioni pericolose” punisce penalmente chi in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara con armi da fuoco.

Chi vigila sul rispetto delle leggi sulla caccia?

La vigilanza sull’applicazione delle leggi sulla caccia (art.27 L.157/92) è affidata a: guardie venatorie della Provincia, Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato, Polizia di Stato, Guardia di finanza, Polizia municipale, Guardie volontarie venatorie delle associazioni ambientaliste e venatorie.

A chi denunciare le violazioni sulla caccia?

La vigilanza sull’applicazione delle leggi sulla caccia (art.27 L.157/92) è affidata a: Guardie Venatorie della Provincia, Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, Guardie volontarie venatorie delle associazioni ambientaliste e venatorie. Il cittadino può denunciare gli illeciti penali ed amministrativi a ciascuno dei corpi citati.

Andrea Azzinnaro