Ferrovie della Calabria e cambi di contratto: ecco cosa dice la legge

Spett.le Redazione Iacchite’,

in riferimento all’articolo ultimamente pubblicato, relativo ai cambi di contratto nella Ferrovia della Calabria (https://www.iacchite.blog/lettere-a-iacchite-alle-ferrovie-della-calabria-posti-di-lavoro-in-vendita-ecco-le-tariffe/), si vuole precisare quanto segue.

La Ferrovia della Calabria è società di trasporto pubblico locale con servizi su ferro e gomma, di proprietà fino al 2013 del Ministero dei Trasporti e da tale data ceduta alla Regione Calabria. La Regione nomina il presidente della società che la rappresenta nell’applicazione dei programmi di esercizio, nel corretto utilizzo delle somme messe a disposizione nonché nella corretta applicazione delle leggi e delle normative di servizio.

I contratti nazionali regolano le relazioni industriali, stabiliscono i livelli di contrattazione, i soggetti trattanti nonché le materie di riferimento del livello nazionale e quello aziendale.

L’accordo nazionale del 28/03/1996 nel recepire l’accordo interconfederale del 20/12/1993 stabilisce come elemento trattante nella contrattazione aziendale, in rappresentanza dei lavoratori, le R.S.U. in sostituzione delle R.S.A.

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 25/07/1975, e le successive modifiche, stabiliscono i numeri e i motivi per cui possono essere concessi permessi sindacali. Tali motivi consistono nel partecipare alle riunioni degli organismi di cui si fa parte e alle trattative di competenza; con il C.C.N.L. 2015 anche per lo svolgimento delle funzioni a cui si è chiamati a rispondere, fermo restando che nel chiedere i permessi debbono essere indicati tutti i dati richiesti ed evitare qualsiasi abuso.

L’utilizzo senza il rispetto delle regole sopra citate dei permessi sindacali è un danno per l’erario (300 giorni di permesso sindacale costano 40.000 €). Inoltre, usufruire di permessi sindacali per oltre dieci anni in forma continua costituisce veramente un caso limite.

Il mancato rispetto della rappresentanza contrattuale viene vietato dall’art. 17 (sindacato di comodo) della legge 20/07/1970 n. 300 (statuto dei lavoratori).

Le sigle sindacali che rappresentano i lavoratori dei trasporti nella Ferrovia della Calabria sono oltre dieci.

Lo stato giuridico del personale è disciplinato dal regolamento contenuto nell’Allegato A del R.D.L. 08/01/1931 n. 148. Tale regolamento è stato integrato dalla legge 24/05/1952 n. 628 e dalla legge 29/09/1960 n. 1054 che riguardano rispettivamente il personale delle municipalizzate e il personale di autolinee private extraurbane (avendo minimo 25 unità di agenti a tempo indeterminato).

Legge 12 luglio 1988 n. 270. Art. 1 comma 2 – “Dalla stessa data le disposizioni contenute nel regolamento Allegato A al Regio Decreto Legge 08/01/1931 n. 148 possono essere derogate dalla contrattazione nazionale di categoria e i regolamenti aziendali non possono derogare dalla presente legge.”

Non esiste nel regolamento citato un cambio di contratto tra agenti di diverse aziende.

L’articolo 20 del Titolo V (Traslochi, ecc.) del succitato regolamento recita:

“Gli agenti sono obbligati a tenere o a trasferire la propria residenza dovunque sia stabilito dall’azienda…

I traslochi possono effettuarsi anche previo consenso della direzione:

  1. a) omissis
  2. b) omissis
  3. c) per cambio, su richiesta degli interessati anche fra diverse aziende e previo consenso di queste.

In quest’ultimo caso l’agente assume nella nuova azienda il posto lasciato libero dall’agente a cui subentra.”

Le condizioni per l’applicazione dell’articolo sono:

  • che le aziende di riferimento applichino il R.D.L. n. 148 del 1931;
  • che gli agenti abbiano qualifica omogenea e che raggiungano le nuove residenze (se l’agente della Ferrovia della Calabria contemporaneamente chiede il pensionamento per lo stesso giorno in cui si deve presentare nell’altra azienda il cambio non si perfeziona).

Le domande da porsi sono: Perché un lavoratore che ha fatto i salti mortali per essere assunto in una azienda pubblica in cui gode di migliore trattamento, si sposta in una azienda privata, rinunciando a circa 700 € al mese di contrattazione aziendale (per quanto occorrerebbe verificare la validità dell’accordo)? E nello stesso tempo, perché un datore di lavoro privato accetta di sostituire un lavoratore giovane con uno anziano, che gli costa 10.000 € all’anno in più?

il sindacato non è chiamato nell’applicazione della legge a svolgere nessun ruolo se non quello di controllare la sua corretta applicazione.

La firma di un accordo che interviene modificando il contenuto di una legge (art. 20 Allegato A del R.D.L. n. 148 del 1931) soggetto solo a modifiche nel rispetto della Legge 12 luglio 1988 n. 270 (Art. 1 comma 2) è perlomeno un illecito contrattuale che interessa tutti quelli che vi partecipano, persone e strutture da esse rappresentate.

Senza valutare che molte persone hanno ottenuto dei vantaggi illeciti da tutto ciò, inoltre si ritiene possibile che interventi contrattuali di tale natura siano molti (dal 2007 in poi) con condizionamenti pesanti sui bilanci dell’azienda e di abusi su molti agenti.

Lettera firmata