Metro, il Tar sconfessa il delirio di onnipotenza di Occhiuto e compari (di Matteo Olivieri)

di Matteo Olivieri

L’impianto legale predisposto dall’avvocato Piero Funari a difesa della sua assistita, la signora Milena Gabriele, ha retto in pieno, e così il Tar, dopo aver deliberato che venissero effettuati dei rilievi più approfonditi per capire se e come la chiusura della viabilità su Viale Parco producesse effetti negativi sulla redditività della stazione di servizio della ricorrente, ha discusso nel merito e ha dato ragione alla ricorrente.

Se le argomentazioni alla base del ricorso fossero state prive di fondamento giuridico, come sostenevano Comune di Cosenza e Regione Calabria, il giudice le avrebbe già rigettate. E invece no. Il giudice ha affidato alla Polizia stradale il compito di redigere una relazione esaustiva, che si avvalga anche dell’utilizzo di “documentazione fotografica e planimetria”, al fine di determinare i “percorsi e i punti di accesso pedonale e veicolare alla stazione di servizio automobilistica”. Sulla base delle risultanze di tale relazione indipendente, il giudice si è espresso e ha deciso la sospensiva.

La prima decisione si era resa necessaria poiché il giudice aveva ravvisato “discordanti dichiarazioni rese dalle parti sulla situazione di fatto, segnatamente in ordine all’impatto dei lavori in atto sull’accessibilità, pedonale e veicolare, alla stazione di servizio della società ricorrente, di dover disporre verificazione”.

In particolare, sia il Comune di Cosenza che la Regione Calabria nella propria memoria difensiva avevano argomentato che la viabilità su Viale Parco non sarebbe al momento inibita, bensì solamente invertita nel senso di marcia, e quindi – secondo loro – non ci sarebbero stati validi motivi per concludere che la delibera comunale producesse impatti negativi sul fatturato della stazione di servizio. Inoltre – così sostenevano Comune e Regione – alla stazione di servizio sarebbero state comunque garantite la via d’accesso e d’uscita e, quindi, anche questo argomento sarebbe da solo sufficiente a giustificare il rigetto del ricorso (!).
Infine, la Regione aveva chiesto al giudice di valutare come preponderante l’interesse pubblico rispetto a quello privato, in considerazione della mole di finanziamenti pubblici messi in campo (160 milioni di euro).

Tali argomenti, evidentemente, non hanno convinto il giudice che ha anzi chiesto degli approfondimenti e poi ha deciso di sospendere i lavori. Giusto per curiosità, tanto i documenti prodotti dal Comune in propria difesa quanto quelli della Regione non chiarivano lo stato del flusso veicolare neppure a livello di quartiere, ma si concentravano sul solo tratto di strada che riguarda la stazione di servizio della signora Gabriele. Troppo poco.

Un’analisi più ampia dei flussi di traffico avrebbe invece rivelato che il traffico veicolare non è più permeabile come in passato e, quindi, un cliente della stazione di servizio è impossibilitato a immettersi sulla strada in senso contrario, ma dovrebbe seguire un percorso obbligato e tortuoso attraverso le vie ormai congestionate della città. Tale situazione, di fatto, scoraggia anche gli automobilisti più volenterosi che, a quanto lamenta la signora Gabriele, hanno smesso di frequentare la stazione di servizio. Era legittimo attendersi che tutto ciò trovasse spazio nella relazione indipendente che verrà depositata dalla Polizia stradale e così è stato.

Infine, nella memoria difensiva prodotta dal Comune di Cosenza si chiedeva al giudice di rigettare il ricorso perché presentato oltre i termini di legge. Anche tale argomento, però, non è stato accolto dal giudice, il quale ha chiarito che i termini per il ricorso fossero tutt’altro che scaduti. Insomma, ad una lettura attenta del dispositivo del giudice, si evinceva già prima come gli argomenti prodotti da Comune e Regione fossero molto deboli e questa cosa evidentemente non è sfuggita al giudice. Al contrario, l’impianto legale difeso dall’avvocato Funari è stato molto articolato e ha toccato atti e provvedimenti, di cui è dubbia perfino l’efficacia amministrativa.

Oggi è innegabile che la decisione del Tar restituisce alle persone fiducia sul fatto che la giustizia alla fine trionferà.