Politica&Padroni, gli affari de iGreco in Umbria insabbiati a Terni: il concordato-farsa del Gruppo Novelli

L'avvocato Saverio Greco

TRIBUNALE DI TERNI
RICORSO EX ART. 702 BIS C.P.C.
Per: la società Gruppo Novelli S.r.l. in concordato preventivo

COSENZA-TERNI-iGRECO. DOTTOR LIGUORI MA LEI CI E’ O CI FA?

Continuiamo a pubblicare l’esposto-denuncia (in gergo tecnico ricorso ex articolo 702 bis del codice di procedura civile) che il Gruppo Novelli aveva presentato al Tribunale di Terni per chiedere l’annullamento della cessione delle aziende al gruppo iGreco (prima parte). Il Tribunale di Terni su questa denuncia doveva emettere una sentenza nel novembre 2017. Sono passati quattro anni e non si è ancora pronunciato a riguardo… In un primo tempo i maligni dicono che l’insabbiamento era dovuto all’arrivo di un giudice già “famoso” per aver snaturato l’inchiesta “Mafia Capitale” a Roma…, tale Rosanna Ianniello… Ma leggendo il libro di Palamara e approfondendo la nostra indagine ci siamo resi conto che il “regista” dell’operazione è il procuratore capo in persona, tale Alberto Liguori da Cosenza, sodale anzi allievo prediletto del Gattopardo del porto delle nebbie al secolo Mario Spagnuolo. Arrivato a Terni, guarda caso, proprio in quel periodo, anzi un anno prima: aprile 2016. 

Alberto Liguori, allievo prediletto del Gattopardo

Ma prima di spiegarvi nei dettagli e nei particolari chi è il soggetto e quali sono state (e saranno) le sue prossime “prodezze”, passiamo senz’altro alla seconda parte della denuncia. 

D. IL CONCORDATO DEL GRUPPO NOVELLI- IN PARTICOLARE: LA MANCATA ATTUAZIONE DEL PIANO E LE GRAVI RESPONSABILITÀ DEL VECCHIO MANAGEMENT.

18. In data 8 ottobre 2012, Gruppo Novelli, Novelli Partecipazioni, Novelli Service e Cantine Novelli, chiedevano al competente Tribunale di Terni, sezione Fallimentare, di essere ammessi alla procedura di concordato preventivo ex art. 161, sesto comma, L.F., (i quattro ricorsi saranno poi riuniti in un’unica procedura e la proposta diventerà unitaria).

19. Immediatamente dopo il deposito delle domande di cui sopra i membri della Famiglia Novelli hanno presentato le loro dimissioni da tutte le cariche in seno agli organi amministrativi delle Società istanti e, in data 31 ottobre – 6 novembre 2012, hanno provveduto a nominare un nuovo management nelle persone del Prof. Alessandro Musaio (Presidente del Consiglio di Amministrazione di Gruppo Novelli ed Amministratore Unico di Novelli Partecipazioni), del Dott. Gianni Tarozzi (membro del Consiglio di Amministrazione di Gruppo Novelli ed Amministratore Unico di Novelli Service) e del Dott. Alberto Alfieri (membro del Consiglio di Amministrazione di Gruppo Novelli).

20. Il nuovo management ha dunque avviato la dovuta analisi della situazione economico-finanziaria relativa a ciascuna delle Società del Gruppo, che ha portato poi alla definizione di quelle che il management stesso ha definito, nella Proposta, come le “linee d’azione funzionali al recupero delle condizioni di equilibrio economico e finanziario delle Società”, analiticamente illustrate anche nel Piano allegato alla domanda concordataria.

21. Dopo la riunione dei ricorsi depositati per le quattro società suddette e dopo il deposito della documentazione prevista dalla legge, il concordato medesimo (in continuità aziendale) – sottoposto al vaglio ed al voto favorevole dei creditori votanti – veniva definitivamente omologato dal Tribunale di Terni il successivo novembre 2013.

22. In particolare, il Tribunale dava atto – in sede di omologa – non solo della fattibilità del Piano ma anche della verosimiglianza dei risultati in esso prospettati, ritenendo di poter concordare con la disamina effettuata dai Commissari Giudiziali (dottori Angeli, Sillani e Sitoni o Pepparoni) per cui il piano sarebbe stato costruito con cautela, “non tenendo conto di eventuali ma di realistici attesi incassi di crediti vantati verso la clientela e, nello scenario base, dei flussi attesi dalla eventuale valorizzazione degli asset ritenuti non strategici e infine che la soluzione fallimentare non sembrerebbe offrire alla massa creditizia alcun vantaggio sintetizzabile in maggiori importi e/o minori tempi di realizzo rispetto alla soluzione concordataria”.

23. Si chiarisce sin d’ora come il decreto di omologa prevedesse, tra le altre cose, l’obbligo per il legale rapp. te delle società debitrici (i.e. il Presidente del cda dott. Musaio):
(i) di depositare note trimestrali attraverso le quali tenere “informati il Giudice Delegato (“GD”), i Commissari Giudiziali (“CCGG”) e il Comitato dei Creditori (“CdC”) sullo stato di attuazione del programma concordatario, indicando le variazioni intervenute”;
(ii) di redigere, ogni 6 mesi, “un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato da una situazione contabile economica e finanziaria di periodo definitiva … vistata dall’organo amministrativo e aggiornata a non oltre 30 giorni prima, per ciascuna società concordataria. Nel rapporto dovrà essere indicato e giustificato ogni significativo scostamento tra gli effettivi risultati di periodo e quelli prefigurati nel piano industriale concordatario…

24. Sempre l’omologa, prevedeva che i CCGG sorvegliassero “sullo svolgimento del piano concordatario” e tenessero “informato il CdC e il GD di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori (ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione), informando questi ultimi dell’iniziativa loro riservata ai sensi dell’art. 186 L.F.”

25. Il concordato si basava sul già citato Piano – debitamente votato dai creditori – che prevedeva in maniera analitica le modalità attraverso cui Gruppo Novelli avrebbe dovuto far fronte alla crisi che aveva investito (per le ragioni su esposte) il Gruppo medesimo, risanare la situazione debitoria e, successivamente, rilanciarne nuovamente le sorti, attraverso un crescendo di produttività e redditività i cui frutti sarebbero stati percepiti in termini di risultati già a partire dall’anno 2015.

26. Sinteticamente e volutamente semplificando, il Piano concordatario unitario prevedeva il risanamento del Gruppo (nell’arco di tempo che sarebbe dovuto andare dal 2013 al 2017) attraverso la prosecuzione dell’attività aziendale e – inter alia:
a. la ottimizzazione e valorizzazione dei settori core (come il settore uova a marchio Ovito);

b. l’uscita definitiva dagli altri business considerati no core (come i mangimi, il petfood, il vino)

c. la conseguente ridefinizione della struttura societaria ed organizzativa.

In tal senso, a seguito dell’omologa del concordato era prevista (i) la fusione inversa (poi effettivamente realizzata) da Novelli Partecipazioni nella Gruppo Novelli nonché (ii) il successivo apporto in quest’ultima società delle quote partecipative detenute dai quattro fratelli Novelli nelle società agricole del Gruppo e (iii) il conferimento di alcuni asset aziendali delle società agricole nella Gruppo Novelli;

d. la dismissione ed il conseguente realizzo degli asset “no core” (come il PetFood, lo stabilimento di panificazione di Latina, ecc.), con interessanti valori di realizzo (circa 23 milioni di Euro);

e. la rimodulazione del debito finanziario esistente (anche attraverso l’accollo dei debiti di Novelli Service da parte della Gruppo Novelli);

f. la razionalizzazione di una serie di costi e altre attività strategiche commerciali e produttive.

28. Purtroppo, quello che emergerà dopo appena 3 anni dall’omologa del concordato in esame è che nessuna delle previsioni contenute nel Piano sia stata mai soddisfatta. E così, a mero titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività: (i) gli asset no core non sono stati affatto dismessi (né si è tentato di farlo). Per contro è stato semplicemente ed immotivatamente chiuso il PetFood, nonostante ci fossero richieste di prodotto dalla clientela (il business plan prevedeva che l’attività del PetFood sarebbe stata in grado
di realizzare circa 500.000 euro di utile annuo!).

Per contro è rimasto immotivatamente attivo – per esempio – il business di Cantina Novelli (una delle società partecipate, attiva come detto nella produzione dei vini) che
continuava a registrare invece sistematiche perdite ogni anno;

(ii) nessuno dei creditori concordatari ha mai ricevuto alcun tipo di pagamento, nonostante il piano prevedesse riparti parziali in tempistiche ben definite sin dall’anno 2014 (ossia dopo la moratoria di un anno, ai sensi dell’art. 186 bis LF – cfr. pag. 81 e seguenti della Proposta);

(iii) l’ex management – in via del tutto generale – ha compiuto scelte aziendali ingiustificabili e gravemente letali per l’azienda, tali da portare il gruppo ogni anno in costante perdita, fino ad arrivare alla fine dell’anno 2016 con il monte debiti finanziari addirittura raddoppiato rispetto al 2013 (circa 114.000.000 di Euro!!), ed i debiti fiscali e contributivi addirittura triplicati in poco più di 30 mesi (+329%!!); il tutto, come detto, senza aver soddisfatto nessuno dei creditori, concordatari e non concordatari (di tale
condotta – per quanto più importa in questa sede – non solo l’ex management ma anche tutti i potenziali soggetti responsabili saranno chiamati presto a rispondere innanzi alle autorità giudiziarie competenti, civili e penali);

(iv) il vecchio organo amministrativo non ha mai provveduto a rispettare il termine imposto dal Tribunale di Terni in sede di omologa, per il deposito delle note trimestrali e dei rapporti riepilogativi semestrali, provvedendo a relazionare gli organi della procedura, per l’ultima volta, nel mese di ottobre 2015, in maniera incompleta e, da quanto emerge anche dalle relazioni dei Commissari Giudiziali, parzialmente inveritiera. Solo il giorno 16 gennaio 2017 (ossia lo stesso giorno in cui è stato revocato, come si dirà) l’ex organo gestorio hadepositato tardivamente ulteriori n. 2 rapporti riepilogativi semestrali, il primo alla data del 31 marzo 2016 e il secondo alla data del 30 settembre 2016. Il contegno tenuto sin da subito dal vecchio consiglio di amministrazione è stato oggetto di numerose ed apre censure da parte dei CCGG che, fino all’ultima relazione – datata 24 gennaio 2017 – hanno sollevato numerosi dubbi sull’operato dell’ex cda del Gruppo, con particolare riferimento alle informazioni contenute nelle relazioni semestrali medesime e al corretto adempimento della fase attuativa del Piano concordatario.

(v) infine, a compimento di un percorso che aveva nel frattempo portato il Gruppo Novelli praticamente allo sfacelo e dopo una serie di condotte reiterate in danno della società comparente ed in spregio degli obblighi concordatari, il 22 dicembre 2016, l’ex cda ha “completato l’opera” con una operazione, tristemente nota a questo Tribunale, di dismissione di tutti gli asset aziendali della Gruppo Novelli in favore della neo costituita Alimentitaliani S.r.l. verso il corrispettivo di 1 euro!.

La Cessione – come è divenuto evidente poi successivamente – si innesta in un disegno, a questo punto, portato avanti intenzionalmente dal vecchio gruppo dirigente e si palesa come un atto gravissimo ed illegittimo, dalle conseguenze nefaste, che la Società attrice
ha intenzione di scongiurare proprio con la presente azione, volta ad ottenere la declaratoria di nullità e/o comunque l’inefficacia della Cessione, con riapprensione di tutti gli asset (s)venduti ad Alimentitaliani.

2 – (continua)