Umile Bisignano non è stato assolto: vi spieghiamo perché

Umile Bisignano

La Corte Suprema di Cassazione ha rinviato ad altra sessione della Corte di Appello di Catanzaro, rigettando il ricorso proposto dal sindaco Umile Bisignano.

Ad onore di cronaca, e per informare correttamente l’opinione pubblica, risultano infondate le notizie apparse già nell’immediatezza di fine udienza sulla stampa locale/quotidiani online e su alcuni social network, i quali divulgavano a mezzo stampa una falsa prospettazione della realtà emersa dal dispositivo emesso dai giudici della Suprema Corte nell’udienza tenutasi a Roma giorno 19-05-2016.

Gli articoli in questione portavano la firma dei giornalisti Mario Guido che pubblicava sul giornale online Bisinews/NtaCalabria, Massimo Maneggio che pubblicava sul quotidiano La Provincia di Cosenza/Bisignano in rete ed infine Alberto De Luca inviato del quotidiano online CMNews, i quali probabilmente non hanno attinto notizie da fonti ufficiali quali possono essere i legali delle parti, o quantomeno il dispositivo scaturito dall’udienza pubblica che qui alleghiamo in attesa della sentenza definitiva.

La Suprema Corte era incaricata nella fattispecie di giudicare il primo cittadino di Bisignano, sul quale pendono più capi d’imputazione e nello specifico è accusato di concussione (art.317 Codice Penale) nei confronti dell’imprenditore Ivan De Bonis, e di violenza privata (art.610 Codice Penale) nei confronti del politico Alessandro Russo, reato successivamente prescritto.

Una delle presunte concussioni era stata riconfigurata in violenza privata e quindi anch’essa prescritta.

In sostanza in questo frangente si ritorna in aula, la Corte di Appello di Catanzaro tramite altre sezione è chiamata a emettere nuovo giudizio, in seguito della decisione della Suprema Corte che annulla la sentenza impugnata.

Tutte le sentenze della Corte di Cassazione presentano la peculiare caratteristica di non essere normalmente sottoponibili ad altri mezzi di impugnazione. Se la Corte riscontra l’infondatezza del ricorso, lo rigetta ed in questo caso il non accoglimento del ricorso rende definitiva la sentenza impugnata. Resta comunque  la possibilità della correzione di errori materiali o di calcolo ai sensi dell’art.287, nonchè della revocazione per errore di fatto ai sensi dell’art 395 n4.

Inoltre l’articolo 383 del Codice di Procedura Civile in merito di “Cassazione con rinvio” cita testualmente: La Corte, quando accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli richiamati nell’articolo precedente, rinvia la causa ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata [disp. Att. 125, 126, 129bis]. Nel caso previsto nell’articolo 360 secondo comma, la causa può essere rinviata al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull’appello al quale le parti hanno rinunciato. La Corte, se riscontra una nullità del giudizio di primo grado per la quale il giudice d’appello avrebbe dovuto rimettere le parti al primo giudice, rinvia la causa a quest’ultimo.
Nelle ipotesi di cui all’articolo 348 ter, commi terzo e quarto, la Corte, se accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli indicati dall’articolo 382, rinvia la causa al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull’appello e si applicano le disposizioni del libro secondo, titolo terzo, capo terzo, sezione terza.

Il processo viene rinviato, per la fase rescissoria, non allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza cassata, ma ad un organo di pari grado, cioè ad un altro tribunale, se ad essere cassata è sentenza di tribunale, ovvero ad altra corte d’appello se la sentenza proviene da corte d’appello.

Inoltre, per effetto del testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità (Legge Severino), e nello specifico l’articolo 11 “Sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali in condizione di incandidabilita’ “ al comma 6 cita testualmente:

“La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell’interessato venga meno l’efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorche’ con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell’albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell’organo che ha proceduto all’elezione, alla convalida dell’elezione o alla nomina.”

Questo comporterebbe il rientro in carica del sindaco al primo consiglio comunale, nonostante la materia risulti molto controversa, considerando che già prima dell’approvazione della legge Severino il reato di concussione determinava la sospensione obbligatoria alla carica di sindaco .

Non rimane altro che aspettare la sentenza che emetterà la Corte di Appello di Catanzaro confidando con piena fiducia nella magistratura sperando che si possa procedere rapidamente, lasciando il giudizio politico in merito all’operato amministrativo del sindaco Umile Bisignano alla cittadinanza che ben conosce la situazione attuale e le non poche difficolta che questa amministrazione deve affrontare.