Cosenza, concorso-truffa all’Annunziata: tutte le menzogne di Achille Gentile e Filomena Panno

Soltanto a Cosenza un concorso-truffa che ha consentito l’assunzione di 17 (diciassette!!!) operatori di call center appartenenti alle cosiddette “categorie protette” riesce a passare senza che nessuno prenda l’unica decisione possibile: annullarlo! Soltanto a Cosenza un concorso-truffa dall’inizio alla fine può passare “inosservato” nonostante tre interrogazioni parlamentari. E non sono soltanto le procedure seguite ad essere false e farlocche, dalla commissione esaminatrice alla farsa dello svolgimento, ma addirittura la dottoressa Filomena Panno ricopre fraudolentemente l’incarico di Responsabile dell’Ufficio del Personale dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza.

Non avrebbe potuto ricoprire l’incarico poiché nei due anni precedenti la nomina ha rivestito incarichi in un’organizzazione sindacale violando di fatto l’art. 53, comma 1 bis del D. Lgs. 165/2001. Ma nessuno fa nulla, tutto regolare..

Perché la commissaria dell’Azienda Ospedaliera Panizzoli non ha sospeso la dirigente illegittima? E’ stato avviato quantomeno un procedimento disciplinare? Perché ha firmato la delibera n. 1 del 10 gennaio 2020 con la quale sono stati assunti gli ultimi 8 operatori call center del concorso-truffa nonostante questo sia un atto nullo poiché proposto e firmato da una dirigente illegittima?

A tutte queste domande oggi – finalmente! – e dopo mesi e mesi di attesa la commissaria ha risposto decretando la nullità dell’incarico conferito alla Panno ma tutto era giù chiarissimo da molto tempo (http://www.iacchite.blog/cosenza-azienda-ospedaliera-via-la-panno-dallunita-gestione-risorse-umane-saranno-annullati-i-concorsi-truffa/).

Ed ecco allora il dettaglio dell’interrogazione del senatore Claudio Fazzone di Forza Italia che spiega nei minimi particolari l’illegittimità della posizione della dottoressa Filomena Panno.

Al Ministro della salute. –

Premesso che, per quanto risulta all’interrogante:

in data 4 gennaio 2018, l’Azienda Ospedaliera di Cosenza ha pubblicato un avviso interno per il “conferimento di incarico di struttura complessa”;

con nota prot. n. 43 del 26 gennaio 2018, il direttore generale, dottor Achille Gentile, ha disposto di procedere al conferimento dell’incarico di direttore dell’unità operativa complessa gestione risorse umane alla dottoressa Filomena Panno;

con deliberazione n. 35 del 31 gennaio 2018, su proposta dell’unità operativa complessa programmazione e controllo di gestione, ha proceduto a conferirle l’incarico;

nel provvedimento il direttore generale Achille Gentile ha dichiarato che “la dottoressa Filomena Panno non si trova in alcuna delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39”;

l’art. 53, comma 1-bis , del decreto legislativo n. 165 del 2001, inserito dall’art. 52 del decreto legislativo n. 150 del 2009, attuativo della legge n. 15 del 2009, dispone che “Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni“;

il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza dei Consiglio dei ministri con la circolare n. 11/2010, al comma 6, così ha precisato utilmente sul piano operativo: “6. Dichiarazione di notorietà dell’interessato. Ai fini dell’osservanza della norma, le amministrazioni che intendono conferire un incarico su strutture deputate alla gestione del personale debbono acquisire apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte dell’interessato resa ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000”;

nella deliberazione di conferimento incarico n. 35/2018 non si fa alcun riferimento alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da parte dell’interessata che attestino l’assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità;

in data 27 novembre 2016 la dottoressa Filomena Panno è stata eletta quale membro della segreteria nazionale del sindacato FEDIR, già FEDIR Sanità, definito “il grande sindacato di tutta la dirigenza regionale e di quella tecnica, professionale e amministrativa di Regioni, Comuni e Sanità e che si contraddistingue per le sue battaglie a difesa del merito, delle competenze e della legalità in Asl e AO” per come si evince dall’articolo pubblicato sul sito “panoramasanita” il 29 novembre 2016;

ed ancora, in data 10 novembre 2017, sul sito web del sindacato FEDIR si legge che la dottoressa Filomena Panno risulta componente della segreteria nazionale;

il conferimento dell’incarico di direttore della struttura complessa a decorrere dal 1° febbraio 2018 risulta pertanto illegittimo per violazione dell’art. 53, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 in quanto la dottoressa Filomena Panno risulta aver rivestito negli ultimi due anni cariche in organizzazioni sindacali;

l’interrogante ritiene che la vicenda richiamata debba essere oggetto degli approfondimenti di competenza da parte dell’Anac e della magistratura penale e contabile,

si chiede di sapere:

se risulti al Ministro in indirizzo che l’interessata abbia rilasciato dichiarazioni mendaci non riportate nella delibera n. 35 del 2018, oppure abbia omesso di rilasciarle (con dolo o colpa) con l’avvallo della direzione aziendale che avrebbe conferito l’incarico senza preventivamente verificare l’insussistenza dei motivi ostativi;

quali urgenti e concreti provvedimenti di competenza intenda adottare per accertare le responsabilità e sanzionare le eventuali violazioni di legge che esporrebbero l’azienda ospedaliera di Cosenza al rischio di contenziosi per nullità degli atti prodotti dalla dirigente che avrebbe ricoperto illegittimamente l’incarico affidatole.