Cosenza corrotta: Sconza, Cucunato, Tucci e Potestio non potevano essere nominati dirigenti

La storia della consiliatura di Mario Occhiuto è quella più truffaldina della storia di Cosenza. Non c’è alcun dubbio in questo senso. La lettura degli atti di Mario il cazzaro è davvero quanto di più illegale possa esistere sulla faccia della terra. Non c’è atto che non sia inficiato da irregolarità, manfrine, sotterfugi e truffe. Poco più di un anno fa, il 7 aprile 2020, la Corte dei Conti ha smascherato un danno erariale da centinaia di migliaia di euro ed ha condannato Occhiuto e la sua banda di scagnozzi a risarcire il Comune per circa 500 mila euro. Ripercorriamo allora le tappe principali di questa squallida truffa ai danni dei cosentini. 

Con provvedimento sindacale del 13 giugno 2011 sono conferiti incarichi dirigenziali a Sconza Lucio, Cucunato Domenico, Tucci Lorenza.

Il provvedimento sindacale richiama il precedente atto di avvio di revoca del concorso regolarmente espletato e concluso. L’atto di avvio di revoca del concorso (Determine n. 955 e 966 del 09.06.2011) è motivato genericamente con l’esigenza di riorganizzare la macrostruttura comunale; la revoca del concorso è intervenuta con determina n. 1276 del 27/07/2011 a firma del dirigente avv. Sconza, nominato al posto dei vincitori del concorso espletato.

Lucio Sconza

Tanto per uscire un attimo dal burocratese, traduciamo in soldoni: Occhiuto annulla un concorso già espletato e concluso perché deve far entrare al Comune la sua “fezzamaglia” ovvero gente come Sconza e Cucunato suoi antichi sodali e la Tucci, che avanza soldi dal suo studio professionale.

Il provvedimento sindacale del 13 giugno 2011 testualmente richiama … “si è ritenuto individuare le persone dell’avv. Sconza, dell’arch. Cucunato e dell’arch. Tucci, aventi i provati requisiti di capacità e professionalità … documentate idoneamente nel curriculum in atti”.

Agli atti del Comune, non esisteva in quella data alcun curriculum dei professionisti. Il provvedimento sindacale, emanato in assenza di Giunta costituita e Consiglio non ancora insediato, a soli 13 giorni dalla proclamazione del sindaco, è stato poi convalidato con Delibera di Giunta n. 76 del 24.06.2011.

L’incarico è stato dunque conferito senza attivare la procedura di evidenza pubblica/manifestazione di interesse e la valutazione comparativa dei requisiti e dei titoli sulla base delle domande pervenute, come la legge imperativamente prescrive (c.d. Legge Brunetta, art. 40 del Dlgs 150/2009 che ha integrato l’art 19 del Testo Unico Pubblico Impiego Dlgs 165/2001).

Il provvedimento di convalida intervenuto è una delibera di Giunta la cui proposta è stata fatta dallo stesso Sconza…

ARRIVA ANCHE CARMINE POTESTIO

Ai dirigenti Sconza, Cucunato e Tucci si aggiunge, con delibera n. 186/2011, Carmine Potestio, che, sebbene sia in staff, svolge funzioni e compiti dirigenziali (testualmente nella deliberazione si legge: “… il dott. Potestio disimpegna in concreto funzioni di livello dirigenziale, con oneri di lavoro e responsabilità strettamente connessi a tale livello professionale”).

Si richiama in proposito la norma (art. 90 del Dlgs 267/2000): “Gli incarichi di staff riguardano rapporti fiduciari, non di posizione dirigenziale, da conferire intuitu personae, senza preventiva manifestazione di interesse o evidenza pubblica e valutazione dei curricula”. In sostanza, un’opportunità data dall’art. 90 del Dlgs 267/2000 all’organo esecutivo delle amministrazioni, che, per dare impulso e slancio al programma politico, può essere affiancato da figure professionali, anche qualificate, non destinate a svolgere attività gestionale, ma di indirizzo e di controllo.

Le funzioni che nella deliberazione 186/2011 si attesta vengono di fatto esercitate dal dott. Potestio riguardano invece l’attività di gestione, proprie della figura dirigenziale, e non funzioni e compiti di indirizzo e controllo.

Fatte salve le violazioni di norma di cui ai punti precedenti, i limiti numerici secondo la normativa vigente nel 2011 (l’art.19, commi 6 e seguenti, del D. Lgs. n.165/2001 in sostituzione della disciplina prevista dall’art.110, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000 TUEL) sono stati ampiamente superati.

Gli enti locali possono coprire posti di qualifica dirigenziale previsti in dotazione organica mediante contratti a tempo determinato nel limite dell’8% della stessa dotazione organica. Quindi su 20 dirigenti di ruolo si sarebbe potuto attingere a soli 2 dirigenti esterni a tempo determinato.

SCONZA, IL PENSIONATO MILIONARIO 

Con provvedimento del Sindaco Prot. n. 2441 /Gab. Sind. del 13.04.2015 si conferisce nuovo ed ulteriore incarico all’avv. Sconza, in violazione dell’art. 5 comma 9 del D.L. n. 95 del 2012, come modificato dall’art. 6 del DL n. 90 del 24 giugno 2014, interpretati per ultimo dalla Circolare “Madia” del 4 dicembre 2014 n. 6.

La norma è chiara e vieta il conferimento a soggetti in quiescenza di incarichi di studio e di consulenza, dirigenziali o direttivi, cariche di governo nelle amministrazioni, negli enti e nelle società controllate.

Ma c’è chi può e chi non può. E Occhiuto, fino all’altro giorno, ha potuto.

A questo punto, si spiegano tante cose. Ed è evidente che l’inerzia del Comune davanti ai debiti di Occhiuto e alle cause che si sono presentate, con tanto di assenza alle udienze e di “coperture” al limite del grottesco, si giustifica proprio con i favori fatti a Sconza, Cucunato e Potestio, che hanno reso possibile tutto quello che è accaduto. E non è finita qui.