Pizzo. Meglio tardi che mai, il Comune presenta il conto alla Pubbliemme: l’ordinanza del Tar confermata dal Consiglio di Stato

A Pizzo Calabro si sono accorti tutti – e non era per niente scontato – che il sindaco ha oscurato la pubblicità dentro i pannelli pubblicitari della famigerata Pubbliemme, società editrice della sedicente “corazzata” dell’informazione calabrese che predica legalità ma razzola… truffe. D’altra parte, l’amministrazione di Pizzo ha fatto solo il suo dovere e peraltro con parecchio ritardo, dal momento che il Tar aveva già “ordinato” a gennaio scorso questa operazione di oscuramento.

PIZZO, PANNELLI OSCURATI (https://www.iacchite.blog/pizzo-e-lotta-allabusivismo-pubblicitario-oltre-350-pannelli-da-oscurare/)

Quella che ripubblichiamo oggi è proprio l’ordinanza del Tar della Calabria (poi confermata dal Consiglio di Stato) decisa il 12 gennaio e pubblicata il 25 gennaio, che dà torto alla Pubbliemme del signor Maduli Domenico da Limbadi e dice nero su bianco che i suoi impianti pubblicitari a Pizzo sono tutti abusivi e da demolire. Ma prima di entrare nel merito è giusto leggere PER INTERO l’ordinanza del Tar.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
ORDINANZA


sul ricorso numero di registro generale 1899 del 2023, proposto da Pubbliemme S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Esposito
contro
Comune di Pizzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Izzo
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia,
– della nota prot. n. 19296 del (e notificata il) 20/09/2023, avente ad oggetto:
“Revoca concessioni nn. 18/2007, 9/2009, 7/2013 e della Voltura della concessione n.54 del 23/06/2015”;
– nonché di ogni atto presupposto (tra cui la nota prot. n. 13810 del 03/07/2023 con cui si comunicava l’avvio del procedimento di revoca delle suddette concessioni) ed ogni altro atto anche connesso, collegato o consequenziale a quelli impugnati, ancorché non conosciuti dalla ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Pizzo;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2024 la dott.ssa Simona Saracino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato, con i limiti propri della sommaria cognizione della fase cautelare, che
– le censure mosse dalla ditta ricorrente non sembrano assistite da sufficiente fumus boni iuris atteso che le concessioni temporanee rilasciate nel 2007, nel 2009 e nel 2013 prevedevano espressamente la facoltà del Comune di revocare o modificare in autotutela il titolo concessorio in qualunque momento per motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale senza dover corrispondere alcun indennizzo;

– sotto tale profilo risultano chiaramente esplicitate nell’impalcatura motivazionale del provvedimento avversato le ragioni che hanno indotto l’amministrazione comunale alla revoca (rectius decadenza per inadempimento consistente nell’installazione abusiva, in quanto non autorizzata, di mezzi pubblicitari) delle concessioni n. 18/2007, n. 9/2009, n. 7/2013 nonché della voltura della concessione n. 54/2015 per il venir meno del fattore fiduciario che deve accompagnare, per tutta la sua durata, il rapporto tra concedente pubblico e concessionario privato;

– né può condividersi quanto sostenuto dalla ricorrente circa la ravvisabilità di una sorta di legittimo affidamento circa la scelta dell’amministrazione, operata negli anni precedenti, di procedere con strumenti di natura conservativa (concessioni in sanatoria) piuttosto che revocatoria, rivelandosi tale doglianza non conferente nella misura in cui tali strumenti si riferivano al regime applicabile sul piano tributario (ove è stato affermato anche dal competente organo di giustizia tributaria, con pronuncia definitiva, un esonero dal pagamento dell’imposta di pubblicità e del canone di occupazione rispetto agli impianti oggetto di concessione in sanatoria di cui all’allegato “A”), differendo tale problematica dal nodo centrale del presente giudizio consistente nella legittimità o meno del provvedimento di revoca a fronte del presunto abusivo impiego di segnaletica pubblicitaria non autorizzata;

Ritenuto che
– l’insussistenza del fumus boni iuris renda superflua l’indagine sul periculum in mora;
– le spese della presente fase debbano seguire la soccombenza ed essere liquidate in dispositivo;

P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) rigetta la domanda cautelare.
Condanna la Pubbliemme alla rifusione nei confronti del Comune di Pizzo delle spese della presente fase cautelare che liquida in euro 1.000,00.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2024
con l’intervento dei magistrati:
Giancarlo Pennetti, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
Simona Saracino, Referendario, Estensore
25/01/24, 10:45 N. 01899/2023 REG.RIC.

L’ESTENSORE       IL PRESIDENTE
Simona Saracino Giancarlo Pennetti