Regione, che fine hanno fatto il corso di formazione per addetti antincendio e gli estintori?

Nel corso di un incontro, nel mese di ottobre del 2016, il vicepresidente della Regione Calabria Antonio Viscomi si preoccupava di divulgare notizie tendenti a far credere che aveva a cuore la tutela della salute e il benessere organizzativo dei dipendenti regionali, rilasciando la seguente dichiarazione.

Ai fini della corretta gestione delle eventuali situazioni emergenziali che potrebbero verificarsi sul luogo di lavoro, è necessario assicurare in modo capillare le informazioni utili e importanti per gestire le situazioni di necessità anche mediante la formulazione di linee guida, di opuscoli informativi e di momenti formativi specifici. In ogni caso, saranno immediatamente indicati, per ogni macrostruttura, i nominativi dei lavoratori già formati quali addetti al primo soccorso ed i nominativi dei custodi delle chiavi della cassette di pronto soccorso, distribuite in numero di cinque per ogni piano dell’edificio della Cittadella regionale. Considerando i normali processi di mobilità e di pensionamento si provvederà a formare ulteriori lavoratori in sostituzione di quelli collocati a riposo o trasferiti in altri dipartimenti“.

Viscomi premurava inoltre di propagandare che era in fase di organizzazione il corso di formazione “addetti antincendio rischio alto” per cinquanta lavoratori della Cittadella, che doveva essere svolto dal Comando dei Vigili del Fuoco.

Ebbene, circolando nei corridoi del chiacchierato Dipartimento N. 7 sapete cosa abbiamo potuto rilevare?

Che non solo quanto propagandato non risulta essere stato attuato (del resto come la riorganizzazione del Dipartimento tanto voluta ma ancora in alto mare nonostante i tempi perentori di giorni dieci dalla pubblicazione della delibera di giunta di riorganizzazione dei Settori e della nomina dei dirigenti che hanno partecipato alla manifestazione d’interesse per l’assegnazione dei Settori), ma che addirittura gli strumenti minimi antincendio – e ci riferiamo ai normali estintori – non vengono controllati dal mese di luglio del 2016.

Saremmo curiosi di sapere se la ditta evidenziata sull’etichetta – “MAR” – viene regolarmente pagata e se gli addetti al servizio sicurezza dei lavoratori RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) ed RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione) svolgono regolarmente i compiti prefissati dalla legge 81 art. 2. “il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è descritto come la «persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali […] designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi».

Il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ed il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sono figure molto importanti per la sicurezza di un’azienda poiché partecipano attivamente alla gestione delle sicurezza sul lavoro nel Servizio di Prevenzione e Protezione e rappresentano punti di riferimento per i lavoratori con precisi compiti e ruoli.

L’RSPP viene nominato direttamente dal datore di lavoro, che non può delegare tale compito, per coordinare lavoratori, sistemi e mezzi dell’azienda al fine di prevenire e/o gestire i rischi per i lavoratori.
L’RLS non è scelto dal datore di lavoro bensì viene eletto o designato direttamente dai lavoratori e deve relazionarsi con l’RSPP e il datore di lavoro per rappresentare appunto le esigenze e le opinioni dei lavoratori circa la soluzione di problematiche legate alla salute e la sicurezza nell’azienda.

Inoltre, l’art. 35 del D.Lgs. 81/08 prevede l’organizzazione di una riunione periodica alla quale debbono partecipare le figure del Servizio Aziendale di Prevenzione e Protezione, ovvero datore di lavoro, RSPP, Medico Competente e RLS. Vengono eseguite regolarmente?

La riunione periodica è un’importante occasione di collaborazione tra RSPP e RLS, i quali rappresentano rispettivamente il datore di lavoro e i lavoratori sulle questioni legate alla sicurezza. Proprio per questo i due ruoli non possono essere ricoperti dalla stessa persona.

Uno dei principali compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è quello di partecipare alla redazione del Documento Valutazione Rischi, documento obbligatorio per lavalutazione dei rischi presenti sul luogo di lavoro come previsto dall’art. 28 del D.Lgs. 81/08.

Tale documento (DVR) viene aggiornato costantemente secondo le previsioni ed il triplicato personale che circola nel Dipartimento Lavoro e Formazione?

Sembra proprio di no.