ASP, lo scandalo della gara per vigilanza e portierato: il Cinghiale e l’amico di Luzzi

C’è una gara dell’ASP di Cosenza della quale non parla e non scrive nessuno e che rappresenta in pieno un altro scandalo. Si tratta della gara per vigilanza e portierato, indetta con un bando nel 2012 e poi clamorosamente annullata per un solo motivo: prorogare la ditta che c’era prima, evidentemente gradita al capo, cioè al solito Cinghiale.

Tonino Gentile, così, favorisce sfacciatamente ed in barba ad ogni legge un suo amico di Luzzi, tale Giovanni Corallo, titolare degli Istituti Riuniti di Vigilanza La Torpedine con sede in contrada Gidora, che da 4 anni gestisce l’importante servizio in regime di proroga, nonostante sia stata vinta una gara che fa risparmiare all’Asp diversi milioni di euro garantendo gli stessi servizi.

dossier

L’INCREDIBILE CASO DELLA GARA PER VIGILANZA E PORTIERATO

Con delibera generale n°3565 del 6 dicembre 2012 l’Asp di Cosenza autorizzava una procedura di gara ristretta (D. lgs. 12-4-2006) per l’affidamento del servizio di vigilanza e portierato delle strutture sanitarie, ospedaliere ed amministrative dell’Asp di Cosenza per un periodo di 5 anni + opzione di rinnovo per altri 2 anni.

Importo annuo presunto a base d’asta 2milioni 800mila euro con un importo complessivo stimato in 19milioni 600mila euro.

La selezione, pur avendo natura comunitaria, anche in considerazione dell’elevatissimo valore economico, veniva singolarmente svolta con ricorso alla modalità della procedura ristretta, ed alla stessa prendevano parte solo tre concorrenti e segnatamente:

a) Il RTI composto dalla società Sicurcenter Spa amministrato dal dottor Luciano Basile, dalla società Securpol Group Spa e dalla società Sicurcash srl

b) Il RTI composto dalla società Istituti di Vigilanza Riuniti Spa e dalla società La Torpedine Srl (già affidataria del servizio)

c) La società Sipro Spa

Il disciplinare di gara imponeva tra l’altro la presentazione di cauzioni provvisorie dell’importo pari al 2% del valore a base d’asta e comportava, dunque, l’immediata presentazione di cauzioni per un importo garantito compreso tra i 392mila euro e i 181mila euro, oltre all’assunzione di valido ed integro impegno a prestare garanzia definitiva a tutela dell’intero importo.

Salvatore D’Amato, titolare della Sicurcash srl società facente parte del RTI con Sicurcenter spa e Securpol Group srl di Palermo, ha fatto di tutto per vincere legalmente questa maledetta gara ma si sta trovando davanti una sorta di “muro di gomma”. Pubblichiamo doverosamente, quindi, ampi stralci dell’esposto delle ditte siciliane presentato a tutti gli organi di giustizia. Una sorta di vicenda kafkiana davvero ai limiti dell’assurdo e del grottesco.

L’RTI siciliana è stato l’unico dei tre concorrenti in gara a prestare la cauzione provvisoria nella misura richiesta con conseguente notevolissimo sforzo economico, stante la cospicuità dell’ammontare cauzionale.

Singolarmente, tuttavia, nel procedersi all’accertamento delle condizioni di ammissione alla gara, regolate per questo aspetto dall’art. 75 del D.lgs. n. 163/2006, le posizioni dei concorrenti che non avevano prestato la garanzia nella misura richiesta venivano ammesse a sanatoria. Ciò evidentemente in ossequio ai principi di legge sulla più ampia partecipazione alle gare d’appalto.

“… A fronte, tuttavia, dei successivi sviluppi della vicenda anche la suddetta circostanza appare oggi – si legge nell’esposto della ditta siciliana – sintomatica di un singolare, originario “favor” mostrato per taluno dei concorrenti nonché dell’utilizzo da parte della Commissione di Gara di parametri di valutazione non sempre rispettosi della par condicio tra i partecipanti alla selezione”.

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LE OFFERTE

Dopo l’ammissione di tutti i concorrenti si perveniva all’esame delle offerte tecniche sulla base delle prescrizioni del disciplinare di gara.

In data 1 aprile 2015 l’Asp di Cosenza provvedeva a comunicare i punteggi attribuiti all’offerta tecnica dei concorrenti e all’attribuzione dei punteggi finali sulla base dei ribassi espressi da ciascun concorrente.

VIGILANZA

RTI SC/Securpol -28,30% punti 26

RTI La Torpedine/Riuniti -7,24% punti 11,18

SIPRO -10,00% punti 15,6

PORTIERATO

RTI SC/Securpol -21,89% punti 12,74

RTI La Torpedine/Riuniti -30,35% punti 14

SIPRO -10,00% punti 6,07

Dallo sviluppo ed applicazione delle formule di calcolo indicate in uno degli allegati della gara emerge incontestabilmente che il punteggio complessivo finale che si sarebbe determinato all’esito della gara, avrebbe senz’altro determinato l’aggiudicazione della gara a Sicurcenter, che conseguiva complessivamente punti 86,38.

RIBASSI E PREZZI REALI

RTI SC/Securpol  punti 86,38

Ribasso sulla vigilanza: 28,04%; prezzo ora 19,78 euro per 86mila 661 ore stimate

prezzo per vigilanza 1milione 714mila 166 euro

Ribasso sul portierato: 21,89%: prezzo ora 14,83% per 33mila 220 ore stimate

prezzo per portierato 492mila 652 euro

prezzo complessivo offerto annuo pari a 2milioni 206mila 819 euro e un risparmio a base d’asta annuale pari a 593mila 180 euro

Le altre offerte davano un prezzo per vigilanza pari a 2milioni 634mila euro (superiore di oltre 400mila euro) per La Torpedine e un prezzo complessivo pari a 2milioni 692mila euro (ancora più alto) per la SIPRO.

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L’INCREDIBILE ESCLUSIONE DELLA RTI SC/SECURPOL

Ebbene, anziché aggiudicare l’appalto alla RTI SC/Securpol, esso veniva “singolarmente” escluso. Infatti, nonostante il punteggio conseguito determinasse matematicamente l’aggiudicazione in favore di SC e Securpol e ciò con notevolissimo (milioni di euro) risparmio di denaro pubblico per l’ASP, la Commissione di Gara escludeva l’RTI siciliano in applicazione di una clausola notoriamente nulla.

In particolare, prima che si addivenisse all’adozione del provvedimento di aggiudicazione provvisoria, su istanza verbale del legale rappresentante della società IVR Spa, successivamente verbalizzata, la Commissione di gara prendeva atto della violazione di una (singolare e silente) clausola espulsiva contenuta nel disciplinare di gara.

Nella seduta pubblica dell’1 aprile 2015 la Commissione di Gara dichiarava l’inammissibilità dell’offerta economica dell’ATI Sicurcenter ai sensi dell’art.2 “sia per l’offerta economica relativa alle prestazioni ordinarie sia per quella relativa alle prestazioni straordinarie saranno comunque considerate inammissibili le offerte nelle quali il costo orario sia inferiore al costo della manodopera previsto dalla tabella ministeriale”.

Procedeva così all’esclusione dell’ATI Sicurcenter individuando come offerta economicamente più vantaggiosa quella della società Torpedine/Istituti Riuniti di Vigilanza.

L’esclusione è stata decisa sulla base di una clausola notoriamente nulla, poiché non espressamente prevista dal Codice degli Appalti e in conseguente violazione del principio di tassatività delle clausole di esclusione.

Clausola assolutamente atipica, non reperibile in alcuna fonte legale sovraordinata al disciplinare, radicalmente nulla e peraltro palesemente illegittima nella parte in cui richiamava in modo del tutto singolare, le tabelle ministeriali sul costo del lavoro.

La lamentata nullità della clausola sarebbe stata correttamente rilevata dal TAR della Calabria senza che tuttavia ad oggi la Commissione di Gara abbia doverosamente aggiudicato l’appalto in favore dell’ATI Sicurcenter.

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I RICORSI ALL’ANAC E AL TAR

L’ATI presentava ricorso anche all’ANAC, l’Anticorruzione, chiedendo l’annullamento in autotutela del bando e formulando istanza di parere alla stessa ANAC. Nonostante un’indicazione precisa dell’Autorità, all’ASP hanno fatto finta di niente e così l’ATI ha interposto ricorso al TAR.

Il TAR con sentenza 1067/2015 ha deliberato sull’illegittimità della previsione di esclusione dei concorrenti per mancato rispetto della soglia minima di prezzo, essendo una simile previsione nulla siccome posta in bando in violazione dell’art. 46 comma 1/bis (nullità delle clausole non contemplate dalla legge).

Ebbene, l’ASP, rifiutandosi di provvedere a dare esecuzione alla sentenza del TAR ha provveduto ad annullare l’intera procedura di gara con deliberazione del commissario straordinario n° 1322 del 23 luglio 2015.

“… L’ASP di Cosenza con la propria condotta – si legge ancora nell’esposto – ha deliberatamente disatteso un ordine del giudice, stigmatizzato in una sentenza avverso la quale peraltro non è stato proposto appello e che pertanto ha acquisito autorità di res giudicata.

Tale provvedimento oltre a porsi in stridente contrasto con quanto statuito dall’Autorità Giudiziaria comporta la proroga sine die del servizio già affidato e conseguente notevole aggravio di costi per l’amministrazione. La lievitazione delle spese per l’espletamento dell’appalto conseguenti all’annullamento della gara non appare certamente in linea con l’interesse pubblico al contenimento dei costi.

Gli accadimenti come sopra esposti, fanno supporre che da parte dell’ASP vi sia stato il tentativo di affidare, ab origine, ad altri il servizio in oggetto, in violazione del pubblico interesse al contenimento dei costi e di un ordine legalmente dato dall’Autorità Giudiziaria”.

Con sentenza n.95/2016 del TAR Calabria, il giudice ha annullato la deliberazione n. 1322 del 23 luglio 2015 del commissario straordinario dell’ASP di Cosenza con la quale era stata annullata, asseritamente in autotutela, la gara in oggetto.

L’ATI Sicurcenter ha impugnato la delibera per effetto della quale è stata categoricamente smentita l’asserzione dell’ASP di aver agito in esecuzione di precise indicazioni dell’ANAC.

Eppure, l’ASP lascia in servizio l’amico luzzese del Cinghiale e si guarda bene dal dare ragione ai siciliani. Tanto, la procura non esiste e nessuno osa sfidare il volere del Cinghiale.

Ma è possibile andare avanti così?