Coronavirus, 14° giorno: ecco cosa prevede il decreto del premier Conte

Le scuole e le aule dell’università chiuse da oggi, 5 marzo, a domenica 15 marzo. E lo stop a manifestazioni ed eventi di qualsiasi natura. Compreso quelle sportive. Il rinvio di tutti i congressi e i convegni in cui è coinvolto il personale sanitario, lo stop agli spettacoli nei teatri e nei cinema. Ecco quali sono le misure previste dal decreto del presidente del Consiglio per combattere la diffusione del coronavirus quando siamo entrati

SCUOLE E UNIVERSITA’ CHIUSE, POSSIBILE ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA – “Limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del presente decreto e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza”.

ESCLUSI DA STOP CORSI PER PROFESSIONI SANITARIE – “Sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole di formazione attivate presso i ministeri dell’interno e della difesa”.

SOSPESE GITE ISTRUZIONE – “Sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”.

CERTIFICATO MEDICO DOPO 5 GIORNI ASSENZA – “La riammissione nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti”.

DIDATTICA A DISTANZA – “I i dirigenti scolastici, sentito il collegio dei docenti, attivano, ove possibile e per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”.

NO CONSEGUENZE ASSENZE SU ESAMI – Le assenze maturate dagli studenti a causa dell’emergenza Coronavirus “non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni”.

NO ACCOMPAGNATORI IN PRONTO SOCCORSO, LIMITI ACCESSO IN HOSPICE – “E’ fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto; l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione”.