Cosenza, i debiti di Occhiuto: Ufficio Legale ridicolo, ora metta mano al portafoglio

dalla pagina Fb #cosentiniconsapevoli, post di Francesco Morelli

L’attenta lettura della decisione n. 770 del 10.4.2019, emessa dalla Sez. II Civile della Corte d’Appello di Catanzaro, che ha respinto pressoché integralmente l’impugnazione n. 622 del 26.3.2018, avanzata dal solo Comune di Cosenza avverso la sentenza n. 53 del 9.1.2018, pronunciata dalla Sez. I Civile del Tribunale cittadino in materia dei noti e ingenti debiti personali, di varia natura, del sindaco Mario Occhiuto, fa sì che si possano sviluppare le seguenti, ulteriori, gravi e incontrovertibili considerazioni :

1) il Comune di Cosenza è stato condannato, altresì, al pagamento delle spese legali e di un’ulteriore somma per contributo unificato, giacché la soccombenza è stata essenzialmente integrale e le questioni trattate sono state di scarsa complessità.
Infatti, è stato precisato che, per fermo orientamento giurisprudenziale, già non si poteva non sapere che era inibito al Comune reclamare in materia di termini di pignorabilitá dell’indennità di carica del sindaco, prerogativa esclusiva di quest’ultimo, quale debitore esecutato, ma per nulla fatta valere in tale Sede, poiché rimasto ancora una volta contumace.
Ancor più va rilevato che avrà sicuramente influito sulla riferita condanna pecuniaria alle spese del Municipio anche l’aver violato l’art. 345 CPC, secondo cui non è possibile esibire atti nuovi in appello che non siano stati trattati in primo grado.
Dunque, con riferimento ai profili evidenziati, emerge manifesta la grave responsabilità amministrativa di chi ha assunto la pesante decisione di interporre l’appello in parola ;

2) sono palesemente insignificanti le giustificazioni addotte dall’Ufficio Legale comunale, perché le somme asseritamente accantonate (1/5) sono di gran lunga inferiori a quelle ritenute pignorabili dall’Autorità Giudiziaria con effetto dall’11.6.2012 (data di notifica del pignoramento) e dal momento che presto non tarderà a giungere il provvedimento d’assegnazione delle stesse ad Agenzia delle Entrate Riscossione, da parte del Giudice dell’Esecuzione, al quale quest’ultima tornerà a rivolgersi dopo l’epigrafata parentesi dell’obbligo del terzo oggetto delle due sentenze di cui sopra.
Peraltro, da non dimenticare gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, che certamente verranno a sommarsi, unitamente alle ulteriori spese legali per soccombenza, rendendo, così, il passivo ancor più pesante.

Bisognerebbe solo mettere la mano al proprio portafoglio e cercare di porre rimedio al baratro di prossima materializzazione e, in qualche modo, una pezza alla figuraccia già patita a livello nazionale, ma, a quanto pare, ciò non è nelle intenzioni degli indifendibili protagonisti, per cui bisogna procedere, con esemplare e immodificabile rigore, da parte della gente onesta che tiene veramente alla Città di Cosenza, a denunciare alla competente Autorità Giudiziaria Penale e Contabile una modalità di gestione della cosa pubblica in spregio alle più elementari norme generali e settoriali.