Perché non vogliono riaprire il caso dell’omicidio di Davide Chiappetta? Il casino dei pentiti

RIASSUNTO DELLE PUNTATE PRECEDENTI

Tra i tanti Cold Case di casa nostra, ce n’è uno del quale non abbiamo mai scritto ma che è vergognoso esattamente come tutti gli altri. Un caso, tra l’altro, per il quale i pentiti manovrati dalla procura di Cosenza hanno fatto di tutto per non arrivare alla verità.

Ci riferiamo all’omicidio dell’imprenditore edile Davide Chiappetta, perpetrato barbaramente il 29 dicembre 1992, in località Petraro di Rose (CS). A poco più di due anni da un altro gravissimo omicidio maturato sempre nello stesso ambiente del mercato edilizio: quello del costruttore e consigliere comunale di Rende Pino Chiappetta.

Il legale della famiglia Chiappetta, l’avvocato Vincenzo Belvedere, ha invitato la DDA di Catanzaro a riaprire le indagini oltre un anno fa e lo ha fatto con un approfondimento di indagini di grande livello.

Nonostante la presenza di importanti e significativi elementi, l’otto luglio 1998 il G.I.P. dr. Paola Della Vecchia ha emesso il decreto di archiviazione del procedimento penale N. 1183/96 nei confronti di Chiappetta Beniamino, Chiappetta Gino e Chiappetta Daniele, in ordine al reato di omicidio aggravato.

Il 28 aprile 2008 il G.I.P. dr. Antonio Battaglia ha autorizzato la riapertura delle indagini, a seguito della richiesta del Pubblico Ministero, dott.ssa Raffaela Sforza, Sost. Procuratore della Repubblica presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, il 09 aprile 2008.

Sebbene sia apparso necessario intensificare l’attività investigativa, il 26 febbraio 2013 il Pubblico Ministero, dott. Pierpaolo Bruni ha, purtroppo, richiesto al G.I.P. di disporre l’archiviazione del procedimento penale N. 1761/08 R.G.N.R. mod. 21 D.D.A.

In aggiunta, non si può non evidenziare che le motivazioni che hanno accompagnato i decreti di archiviazione sono state spesso inconsistenti, in violazione dell’art. 125 comma 3 c.p.p.-

IL GRAN CASINO DEI PENTITI

Davide Chiappetta
Davide Chiappetta

Maurizio e Franco Ippolito Chiappetta, figli della vittima, avevano raccontato quanto avevano appreso riguardo all’accaduto. Tale raccomandata è datata 31 maggio 2007. Attraverso le parole di Franco Pino, Umile Arturi e Francesco Garofalo erano venuti a conoscenza dell’identità dei mandanti dell’uccisione del padre.

Franco Ippolito Chiappetta, risentito durante le attività investigative, dichiara che a rivelargli l’identità degli assassini sarebbero stati Umile Arturi, Franco Vitelli e Francesco Tedesco. La versione raccontata dai denuncianti corrisponde a quella raccontata dai collaboratori di giustizia. In entrambi i casi, mandanti ed esecutori sarebbero da ritenersi Beniamino Chiappetta e due suoi figli, Gino e Daniele.

A proposito dei verbali del dibattimento e dell’interrogatorio acquisiti, occorre fare delle precisazioni in merito alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che sono state raccolte durante l’attività investigativa.

I collaboratori di giustizia interrogati hanno descritto le medesime vicende, individuando i medesimi mandanti e gli stessi esecutori. Franco Pino ritiene, in base alle sue dichiarazioni, che tra i colpevoli debbono essere annoverati anche Ennio Serpa e Mario Musacco.

pernaInoltre, una differenza presente è il mancato riconoscimento della responsabilità di Franco Perna come mandante dell’omicidio da parte di Vitelli Francesco Saverio. Posizioni, dichiarazioni, convinzioni sulle quali è indispensabile fare chiarezza. In riferimento alle dichiarazioni discordanti dei collaboratori di giustizia, è opportuno specificare che negli ultimi anni si sono formati due diversi orientamenti giurisprudenziali in materia.

Secondo il primo e maggioritario indirizzo, nel caso in cui l’unica fonte di accusa fosse stata rappresentata dalle dichiarazioni del collaboratore, le stesse avrebbero dovuto essere “riscontrate ab externo, ovvero sulla scorta di elementi ulteriori rispetto a quelli provenienti dal dichiarante, ritenuti assolutamente necessari e funzionali al giudizio di credibilità del chiamante. Tale operazione, in parte, è già stata eseguita durante l’attività investigativa.

Altro, contrapposto e minoritario orientamento negava, invece, la necessaria sussistenza di riscontri esterni alle chiamate in reità, ritenendo che le dichiarazioni dei collaboratori, qualora dotate dei requisiti della chiarezza, della indipendenza, della convergenza, della specificità e della attendibilità intrinseca, fossero da sole, sic et simpliciter, sufficienti ad integrare la gravità indiziaria richiesta per l’emissione della misura custodiale.

corte di cassazioneLe Sezioni Unite della Cassazione sono intervenute, nel 2006, al fine di dirimere il contrasto giurisprudenziale suddetto: la questione giuridica su cui sono state chiamate a pronunciarsi è, sostanzialmente, se, a fini della gravità indiziaria di cui al codice di rito, la chiamata in reità – comunque intrinsecamente attendibile – debba essere confermata da “riscontri esterni individualizzanti”.

Il Supremo Consesso ha chiarito come le dichiarazioni dei collaboratori possono integrare i gravi indizi di colpevolezza di cui all’art. 273 c.p.p. I suddetti riscontri assolvono ad una funzione essenziale: quella di suffragare, in termini di oggettività e concretezza, quelle che altrimenti sarebbero delle mere – e, sic et simpliciter, processualmente inutilizzabili – dichiarazioni di penale responsabilità rese da un soggetto a carico di altro individuo.

Attraverso una comparazione della maggior parte dei verbali in cui sono contenute le dichiarazioni dei collaboratori è possibile raffigurare una medesima vicenda, supportata da riscontri esterni individualizzanti come quelli emersi da altri processi.

Alla luce dei numerosi elementi acquisiti, si sollecita una riapertura delle indagini.

4 – (fine)