San Vincenzo la Costa. Tiene banco il caso scuola: ecco la sentenza del Tar che sconfessa il sindaco

A San Vincenzo La Costa, piccolo centro in provincia di Cosenza, da qualche giorno studenti e genitori sono in piena fibrillazione perché il sindaco, tale Gregorio Iannotta, politico che ha cambiato mille casacche (l’ultima è stata quella della… Lega!), s’è messo in testa e non si capisce ancora perché una idea “fantastica”. Quale? Quella di spostare le scuole e gli studenti in un edificio a rischio frana (https://www.iacchite.blog/lettere-a-iacchite-san-vincenzo-la-costa-la-scuola-dei-nostri-bambini-su-un-terreno-a-rischio-frana-fermate-questi-incoscienti/). E il bello è che questo edificio sia a rischio non lo dicono gli studenti o i genitori ma addirittura il Tar, che ha clamorosamente bocciato il Comune di San Vincenzo La Costa, tutto proiettato ad ottenere la fruibilità dell’edificio accogliendo invece il ricorso del Ministero. La sentenza del Tar gira ormai da diverse ore sulle chat e sui whatsapp ed è il chiarissimo segnale che nessuno vuole prendere in considerazione la decisione del sindaco, che è chiaramente ispirata da motivazioni “politiche”. Tra l’altro le motivazioni del Tar non sono per niente tenere con gli amministratori di San Vincenzo… In attesa di approfondire la questione anche con altri protagonisti, è più che mai opportuno riportare in questa sede il contenuto della sentenza del Tar che boccia sonoramente il sindaco e i suoi scagnozzi. 

FATTO e DIRITTO
1. I1 Ministero ricorrente ha impugnato il provwedimento con cui il Comune di San Vincenzo la Costa ha disposto il “trasferimento delle attività didattiche presso
l’edificio scolastico sito in via (Jgo Foscolo per ripresa attività scolastica, a.s. 2020/2021 e chiusura plesso scolastico in via Gramscf’, poiché quest’ultimo deve essere sottoposto a lavori di riqualificazione e adeguamento sismico dell’edificio di via Gramsci, a seguito della Convenzione sottoscritta tra il Comune di San Vincenzo la Costa e la Regione Calabria.

Ha peraltro esposto che detto prowvedimento fosse già stato adottato dal Comune in
precedenza e che, a seguito di tavolo tecnico svoltosi presso la Prefettura di Cosenza in data 11.09.2020, lo aveva revocato in autotutela anche a seguito del parere reso dal Prefetto in detta sede.

2. Awerso tale provvedimento deduce:
– incompetenza del Comune all’adozione dell’atto, in quanto la chiusura e il trasferimento di un istituto scolastico non rientrano nell’ambito delle funzioni attribuite ai Comuni in campo scolastico, peraltro senza previa intesa con l’Istituto e l’Ufficio scolastico;
– eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, illogicitd e contraddittorietdà dell’istruttoria posta alla base del provwedimento gravato, anche per omessa valutazione di soluzioni alternative.
3. Resiste il Comune di San Vincenzo la Costa, che ha richiesto il rigetto del N. 01368/2020 REG.RIC.
ricorso siccome infondato.

4. Con ordinanza cautelare n. 65312020, d stata disposta la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, in quanto ‘hel bilanciamento tra gli interessi, entrambi pubblici, coinvolti, deve essere riconosciuta, allo stato, prevalenza a quello all’incolumità degli studenti e del personale scolastico, anche in considerazione della possibilità che le parti, tutte pubbliche, valutino approfonditamente la praticabilità di misure alternative al trasferimento presso l’istituto di via Ugo Foscolo”.

4. In vista della decisione, la parte resistente ha esposto che, con riferimento all’edificio sito in San Sisto, Via Ugo Foscolo, a seguito della determinazione del Responsabile del Servizio no 541 del 0411212020 con cui è stata affidata l’esecuzione dei lavori di regimazione delle acque pluviali di via U. Foscolo della Fraz. di San Sisto dei Valdesi, ed all’esito della regolare esecuzione dei lavori medesimi, ha proceduto, dopo aver accertato la regolarità e corrispondenza dei lavori eseguiti, a liquidare la ditta esecutrice (determina 163 del22 aprile 2021).
Inoltre, il Comune con determina no 180 del 2910412021 ha proceduto all’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per gli “Interventi di consolidamento e sistemazione dei versanti in frana in localitir Sciolle fraz. San Sisto dei Valdesi”.

5. La causa è passata in decisione in data 08.06.2021, senza discussione orale,

6. Il ricorso è fondato e deve essere accolto, cogliendo nel segno la seconda censura
formulata dal Ministero di eccesso di potere nella scelta del Comune. In tal senso, il ricorso si fonda su plurima documentazione tecnica, da cui appare effettivamente risultare la localizzazione dell’edificio scolastico di Via Ugo Foscolo, quando anche non direttamente alf interno della zona R4 del P.A.I. “a rischio idrogeologico molto eleveto”, comunque in una “eree con franositd di tipo profondo” e ad immediato ridosso di una z;ona ad elevato “rischio frana”, N. 01368/2020 REG.RTC.

risultando ciò dai sopralluoghi e relative perizie redatte, nell’ordine cronologico: (i)
dall’Ing. Rotundo nel 2016 e sulla cui base infatti si era provveduto a chiudere la sede scolastica;

(ii) dall’Ing. D’Aragona e dal geologo Lattari nel 2020;

(iii) nonch6 dall’Autoritir di Bacino Distrettuale dell’Appenino Meridionale, che, a seguito di sopralluogo effettuato in data 251912020, espressamente afferma “la perimetrazione e la classificazione della stessa area nel Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) attualmente vigente, che perimetra l’intero ambito di versante in cui ricade l’area esaminata come “area con franosità di tipo profondo;

Sempre con riferimento al PAI vigente, l’area di verifica si trova in prossimità del limite dell’area classificata a pericolosità da frano lP4, ed è lambita dall’area classificata a “Rischio R4″ nel PAI vigente. La stessa area è parzialmente interessata anche dall”‘Aree buffer” delia frana perimetrata nel PAI, estesa per 20 m rispetto al limite esterno della stessafrana;” .

Da ultimo, come risulta dalla nota prot. 2599 del 26.04.2021, l’Ing. Aragona ha rilevato, in sede di sopralluogo, che, nonostante le indicazioni espresse dall’Autorità di Bacino, “non risultano essere pervenuti agli uffici scolastici riscontri di risultati sulla effettuazione e/o pianificazione” di attività di monitoraggio.

Orbene, a fronte di tali evidenze documentali, pur in presenza anche di documentazione tecnica quantomeno in parte discordante, sulla cui base l’ente comunale ha adottato il provvedimento impugnato, nel bilanciamento di interessi e nella valutazione delle scelte da compiersi, assume rilievo centrale il principio di precauzione, il quale supporta f intervento restrittivo da parte della pubblica amministrazione, in presenza di un rilevante pericolo per interessi pubblici particolarmente sensibili, anche in assenza di una evidenza scientifica del nesso di causalità, secondo lo standard del c.d. più probabile che non, tra la circostanza
fattuale su cui si interviene e il pregiudizio che potrebbe arrecare.

In tal senso, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che il principio di precauzione d applicabile anche alla materia della tutela della salute; in particolare, quando sussistono incertezze riguardo all’esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, possono essere adottate misure protettive senza dover attendere che siano esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità di tali rischi, tenendo conto che la valutazione del rischio non può fondarsi su considerazioni meramente ipotetiche, ancorch6, qualora risulti impossibile determinare con certezza l’esistenza o la portata del rischio asserito a causa della natura insufficiente, non concludente o imprecisa dei risultati condotti, ma persista la
probabilità di un danno reale per la salute nelf ipotesi in cui il rischio si realizzasse,
il principio di precauzione giustifica l’adozione di misure restrittive.

Ha invero chiaramente affermato la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato che “il c.d. < principio di precauzione, di derivazione comunitaria impone che quando sussistono incertezze o un ragionevole dubbio riguardo all’esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, possono essere adottate misure di protezione senza dover attendere che siano pienamente dimostrate l’effettiva esistenza e la gravità di tali rischi;
l’attuazione del principio di precauzione comporta dunque che, ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un’attività potenzialmente pericolosa, l’azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche”.

7. Inoltre, nella medesima direzione, conduce una corretta applicazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa, che, come noto, impone una indagine in merito alla misura adottata dall’amministrazione secondo un modello trifasico: a) la sua idoneità a raggiungere 1o scopo, intesa come rapporto fra mezzo utilizzato e fine da raggiungere; b) la sua necessarietà, intesa come inesistenza di alternative piu miti per raggiungere il medesimo risultato; c) la sua adeguatezza o proporzionalità in senso stretto, intesa come tollerabilità da parte del  destinatario delf intervento posto in essere dalla p.a. (

Dunque, il principio di proporzionalità impone, quanto alla verifica della necessarietà della misura, che l’ente abbia valutato la praticabilità di soluzioni alternative a quella adottata, del pari idonee a raggiungere lo scopo perseguito, senza frustrare i controinteressi che, come rilevato in dottrina, non sono solo quelli privati, ma possono anche essere gli altri interessi pubblici coinvolti nell’esercizio del potere.

Orbene, nel caso di specie, l’azione amministrativa esercitata non pare conforme al principio di proporzionalità ora citato, sub specie di necessità della misura, in quanto, alla luce della peculiarità della vicenda, non pare motivazione sufficiente, per quanto resa, ritenere non praticabili soluzioni alternative per la difficoltà di ottemperare alle normative per il contrasto da Covid-I9, che renderebbero “difficilmente attuabile” la turnazione degli alunni.
8. In conclusione, per tutte le ragioni sopra esposte, il provwedimento impugnato d
illegittimo e deve essere annullato.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.