martedì, Maggio 21, 2024
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Avvocati: niente più cancellazione dall’Albo per chi non paga i contributi

Niente più cancellazione dall’Albo per l’avvocato che non paga i contributi annuali al Consiglio dell’Ordine e alla Cassa di previdenza. A renderlo noto il Consiglio di Stato all’indomani della richiesta avanzata dal Consiglio Nazionale Forense ed accolta dal Ministero della Giustizia.

Il Consiglio Nazionale Forense aveva chiesto l’eliminazione della norma sulla cancellazione automatica dell’avvocato dall’albo professionale qualora non abbia pagato la Cassa di previdenza, o almeno di riscriverla concedendo dei margini di tempo o una dilazione. Il Consiglio Nazionale, infatti, sostiene che l’esercizio della professione forense non deve passare dal reddito: andava quindi cancellato – così come è avvenuto – il riferimento al pagamento dei contributi al Consiglio dell’Ordine o alla Cassa (settimo e ottavo requisito) come requisiti per esercitare la professione di avvocato. Del resto, l’aspetto reddituale è già disciplinato dalla legge forense, che prevede specifiche sanzioni apposite.

Per conservare l’iscrizione all’Albo sarà piuttosto necessario rispettare altri requisiti come il trattare almeno cinque affari l’anno, avere uno studio, la Pec, il telefono e la polizza professionale. L’obbligo di pagare Ordine e Cassa Forense per restare nell’Albo degli avvocati scompare perché si tratta di adempimenti collegati, per quanto indirettamente, all’entità del reddito professionale, il quale è esplicitamente escluso dalla legge forense come presupposto essenziale per la continuità dell’attività professionale .

Il Consiglio di Stato, inoltre, invita il Ministero della Giustizia a riconsiderare la scelta sulla introduzione di una specifica ipotesi di sanatoria in caso di accertata carenza dei requisiti, tramite un invito all’interessato da parte del Consiglio dell’Ordine.

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