Codacons, rischio epidemia nelle scuole a seguito delle vaccinazioni

RISCHIO EPIDEMIA A SEGUITO DI VACCINAZIONI

Codacons diffida i sindaci calabresi ad emanare ordinanze a tutela della salute dei cittadini. “Vietare frequenza scolastica per almeno sei settimane ai bambini vaccinati, esami prevaccinali e informazioni su rischi e complicanze”. Ipotizzato crollo frequenze scuole dell’infanzia

Tutti i sindaci dei comuni calabresi stanno ricevendo in queste ore, tramite posta certifica o protocollo, una lunga e dettagliata richiesta-diffida affinchè venga emessa un’ordinanza urgente per tutelare la salute dei cittadini.

Ad inviarla il Codacons che a seguito della Legge nr. 119/2017, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, che prevede l’assunzione di 10 vaccini obbligatori, ritiene vi siano rischi concreti per la popolazione.

Il Codacons, considerato che prove scientifiche dimostrano che gli individui sottoposti ai vaccini resi obbligatori dal Decreto “Lorenzin” possono diffondere il virus per molte settimane o mesi ed infettare sia i vaccinati che i non vaccinati, visto che anche i foglietti illustrativi (c.d. bugiardini) riportano come chi venga vaccinato con vaccini contenenti virus attenuati vivi, possa essere portatore della malattia (per un periodo da sei settimane a sei mesi), ritiene necessario adottare alcune opportune precauzioni, atteso che proprio i bambini vaccinati possono infettare altre persone.

Ad oggi in Calabria non si ha alcuna grave e conclamata epidemia di una delle malattie ricollegabili alle vaccinazioni, tale da giustificare una vaccinazione di massa senza alcuna cautela per eventuali effetti avversi.
A ciò si aggiunge – afferma Francesco Di Lieto del Codacons – come sia sempre più concreto il rischio del crollo della frequenza nelle scuole dell’infanzia.

Occorre dare attuazione in ogni Comune – sostengono dal Codacons – al diritto all’informazione ed all’indagine prevaccinale come previsto dall’art 7 della legge 210/92, che stabilisce che “ai fini della prevenzione delle complicanze causate da vaccinazioni, le unità sanitarie locali predispongono e attuano progetti di informazione rivolti alla popolazione… alle persone da vaccinare e alle persone a contatto. I progetti di cui al comma 1 assicurano una corretta informazione sull’uso dei vaccini, sui possibili rischi e complicanze, sui metodi di prevenzione e sono prioritariamente rivolti ai genitori, alle scuole ed alle comunità in genere. Le regioni, attraverso le unità sanitarie locali, curano la raccolta dei dati conoscitivi sulle complicanze da vaccino, anche al fine di adeguare a tali dati i progetti di informazione e i metodi di prevenzione”.

Il Codacons chiede, quindi, ai sindaci, quale massima autorità sanitaria locale, che ai sensi dell’art. 32 della legge nr. 833/1978 e dell’art. 117 del D.L.vo nr. 112/1998, possono emanare ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, di emanare ordinanze urgenti a tutela della salute pubblica, onde vietare la frequenza scolastica per i ragazzi che hanno o che effettueranno le vaccinazioni tra quelle previste obbligatorie dal decreto “Lorenzin” per almeno 6 settimane dopo la vaccinazione, in modo tale da tutelare la salute dei ragazzi già ampiamente temporalmente vaccinati e anche di quelli ad oggi non vaccinati, alla luce dei gravi effetti e pericolo per la loro salute; di prevedere ogni indagine prevaccinale al fine di tutelare in ogni modo possibile i piccoli che vengono sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie per legge; di fornire, infine, informazione sull’uso dei vaccini e sui possibili rischi e complicanze degli stessi nonché sui metodi di prevenzione, ex Legge nr. 210/92.

Il Codacons diffida, inoltre, i sindaci a provvedere, con tempestività e senza ritardo, all’emanazione dell’ordinanza urgente per ragioni di “sanità”, con l’espresso avvertimento che in caso di omessa adozione dei necessari provvedimenti, saranno ritenuti corresponsabili di eventuali danni alla salute che dovessero ricevere i cittadini, anche per il delitto di rifiuto di atti d’ufficio ex art. 328 c.p. ed epidemia colposa ex art. 452 c.p.
Gli obblighi vaccinali previsti dal cosiddetto Decreto Lorenzin sono stati assunti in aperto contrasto con i consolidati orientamenti provenienti dalle esperienze europee, dove l’obbligo risulta perlopiù assente.

Resta poi l’impossibilità di ricorrere ai vaccini in forma singola e l’indisponibilità sul mercato dell’antidifterico se non abbinato ad altri vaccini; per tale ulteriore motivo il Codacons ricorrerà contro il decreto del CdM per portarlo alla Corte Costituzionale e, se necessario, anche alle Corti di Giustizia Europee poiché a livello europeo appare molto più sentito ed attuato il diritto all’informazione ed all’indagine prevaccinale come previsto dall’art 7 della legge 210/92, diritti non riconosciuti però al livello sostanziale di attuazione.
Al fine di ottemperare al precetto impartito dalla Suprema Corte, si fa sempre più urgente la necessità di elaborare progetti di informazione coerenti ed efficaci riguardo l’uso dei vaccini ed i possibili rischi legati al loro utilizzo scriteriato nonché sui metodi di prevenzione e le modalità di messa in atto di tali iniziative e ogni indagine prevaccinale al fine di tutelare in ogni modo possibile i piccoli che vengono sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie per legge.

Coma già accennato le analisi prevaccinali sono auspicate da tempo da più parti ed in particolare dalla sentenza della Corte Costituzionale 258/1994 che recitava circa 23 anni or sono: invero, proprio per la necessità, già sottolineata, di realizzare un corretto bilanciamento tra la tutela della salute del singolo e la concorrente tutela della salute collettiva, entrambe costituzionalmente garantite, si renderebbe necessario porre in essere una complessa e articolata normativa di carattere tecnico (…) che alla luce delle conoscenze scientifiche acquisite individuasse con la maggiore precisione possibile le complicanze potenzialmente derivabili dalla vaccinazione e determinasse se e quali strumenti diagnostici idonei a prevederne la concreta verificabilità fossero praticabili su un piano di effettiva fattibilità.
Essendoci una dilagante disinformazione sull’argomento “vaccini” e soprattutto “vaccini in età pediatrica” anche semplicemente in merito alle disponibilità degli stessi diventa sempre più urgente dare applicazione al dettame dell’art 7 Legge 210/92.
Appare, infatti, non più procrastinabile ogni indagine prevaccinale al fine di tutelare in ogni modo possibile i piccoli che vengono sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie per legge. I soggetti-enti responsabili della mancata effettuazione delle indagini prevaccinali saranno altresì ritenuti responsabili ex art 28 Cost che recita “i responsabili ed i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato e agli enti pubblici”.

Riteniamo – afferma ancora Francesco Di Lieto del Codacons – che sia doveroso contrastare una riforma che, com’è stato autorevolmente ritenuto, “che mira al profitto delle industrie farmaceutiche a scapito della salute dei bambini e dei ragazzi fino a 16 anni, contro la volontà della stragrande maggioranza degli italiani”.
A ciò si aggiunge come nessuna informazione sia stata fornita circa i rischi alla salute e sui danni economici alle famiglie in caso di possibili reazioni avverse.
In buona sostanza, sono stati imposti medicinali e sieri che ancora oggi possiamo definire sperimentali e possono incidere negativamente sui bambini dal punto di vista organico, come è accaduto in migliaia di casi.

Ciò emerge dalla sentenza della Corte Costituzionale nr. 307/1990, che ha avuto quale relatore il Giudice Calabrese Dott. Aldo Corasaniti, secondo cui la legge impositiva di un trattamento sanitario dà luogo al risarcimento del danno ex art 2043 cc se sia carente “la comunicazione alla persona che vi è assoggettata o alle persone che siano tenute a prendere decisioni per essa, di adeguate notizie circa i rischi di lesione nonché delle particolari precauzioni che, allo stato della conoscenze scientifiche , siano rispettivamente verificabili e adottabili”.
Per concludere dei numeri che dimostrano come le nostre preoccupazioni non siano del tutto peregrine. A tutto il 2016 le segnalazioni di reazioni avverse relative solo ai vaccini, con insorgenza nel 2014, sono state ben 8.873.