Cosenza, la vera storia di Raffaele Mauro: “depresso cronico” per vocazione

Il mese di febbraio deve portargli decisamente male. Quando gli hanno appioppato il divieto di dimora in Calabria era il 5 febbraio 2021 a due anni da quando si era dimesso, anzi “dimissionato” (9 febbraio), e c’è mancato poco che l’udienza preliminare per decidere il suo sacrosanto rinvio a giudizio non fosse fissata ancora a febbraio (è stata fissata per il 1° marzo…). E allora, arrivati a questo punto, è impossibile non ricordare l’incredibile storia di Raffaele Mauro, il direttore generale dell’Asp di Cosenza conosciuto in tutta Italia come il “depresso cronico”. Questa è la vera storia del celeberrimo Faccia di Plastica

In quale ASP d’Italia un dirigente medico viene considerato affetto da depressione endoreattiva e poi promosso a direttore generale due mesi dopo?
In quella di Cosenza, ovviamente.

Il dottore Raffaele Mauro, alias Faccia di plastica, come si legge nella sentenza del Tribunale di Cosenza del 27 novembre 2015, è stato considerato affetto da patologia depressiva dal giudice del lavoro Silvana Ferrentino.
La Ferrentino, il cui marito è un medico che lavora all’ASP,  ha deciso sulla base di una consulenza tecnica di ufficio. Mauro è uno psichiatra e medico legale e si può capire quale ascendente abbia sui suoi colleghi.

La Ferrentino nella sentenza riconosce a Mauro di avere acquisito questa patologia a causa dello stress enorme provato sul posto di lavoro. E non abbiamo motivo di dubitare che sia così. Benissimo.

E che fa la Regione? Prende una persona gravemente disturbata dallo stress e gli affida uno stress ancora più forte, il più terribile, e cioè quello di dirigere tutta  l’azienda? E in tutta questa situazione da teatrino il commissario Scura – oggi finalmente indagato insieme a lui – non è stato in grado di muovere un dito. Niente da fare. Mauro non è stato toccato fino a quando non è stato “dimissionato”. 
Dispiace che la sentenza porti la firma di un magistrato che stimiamo e che avrà avuto i suoi buoni motivi per decidere.
Siamo certi che il fatto che il marito della Ferrentino sia medico dell’ASP c’entri poco con la sentenza ma in questa terra purtroppo c’è poca armonia e, con tutto il rispetto per la Ferrentino, qualcosa che non quadra c’è eccome.

Dunque, a Cosenza abbiamo avuto un “depresso cronico”, vincitore addirittura di una causa di servizio per questa patologia, che ha diretto tutta l’ASP per più di tre anni, mica tre mesi…

“Depresso cronico” non è un insulto o una invettiva che viene utilizzata strumentalmente per screditare il professionista, mediante un giornale; in questo caso, come abbiamo accennato, si tratta di una certezza stabilita per sentenza.

Raffaele Mauro in data 27 novembre 2015, con la sentenza n” 2209113; RG n” 4691/B e n° 196971/13, si è visto riconoscere dal Giudice Dott.ssa Ferrentino che la patologia (ormai cronica in quanto permanente) da cui è affetto è dipendente da causa di servizio.

Nella stessa sentenza risulta difatti che il CTU nominato dal Giudice ha diagnosticato per il ricorrente Dott. Mauro una “depressione endoreattiva medio-grave”, cioè una turba psichica ormai permanente (in quanto riconosciuta per tale motivo) dovuta all’attività lavorativa espletata con disagio per il grosso carico di responsabilità, le continue pressioni dall’esterno, i conflitti e le segnalazioni effettuate tramite la stampa locale, etc…

Ebbene, malgrado questa sia stata la sentenza di alterazione psichica, a distanza di appena due mesi lo stesso dottor Mauro dalle istituzioni (politiche, amiche e massoniche) ha ricevuto l’incarico di gestire ed amministrare I’ASP di Cosenza.

Tutti i comportamenti che si sono manifestati durante la gestione condotta dal Direttore fino all’ultimo giorno d’altra parte risultano essere in linea con la diagnosi sentenziata.

Alla luce di codesta verità, stabilita dal Giudice del Lavoro, sarebbe stato opportuno nell’interesse della collettività che lo stesso direttore generale avesse fatto un passo indietro dimettendosi, ovvero, in caso di oblio, che la Magistratura inquirente fosse intervenuta per verificare se si fosse trattato di una sentenza amica (del CTU e del Giudice) oppure di un soggetto la cui condizione mentale si scontra con le logiche dell’amministrazione di un’azienda di rilievo, stante i risultati raggiunti con le varie decisioni assunte con l’ausilio del suo cerchio magico, certamente già compromesso con la giustizia.

LE PARTI SALIENTI DELLA SENTENZA

Sentenza TRIBUNALE DI COSENZA SEZTONE CONTROVERSIE DI LAVORO

OGGETTO: riconoscimento causa di servizio

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente notificato, conveniva davanti a questo Giudice l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, in persona del legale rappresentante, e chiedeva che fosse accertata come dipendente da causa di servizio l’infermità “sindrome depressiva”.

Si costituiva l’Azienda Ospedaliera eccependo l’inammissbilità della domanda per essere stato abrogato l’istituto della dipendenza da causa di servizio e nel merito chiedendo il rigetto deI ricorso.

Disposta CTU medico legale, si arrivava ai MOTIVI DELLA DECISIONE

“… Il  CTU nominato nella sua relazione ha evidenzlato come il ricorrente sia affetto da “depressione endoreattiva medio grave” e che detta patologia sia dipendente da causa di servizio… In particolare il CTU ha evidenziato come la documentazione presente in atti rende evidenza della diagnosi e del rapporto tra questa e l’attívità lavorativa e dei modi con cui è stata espletata.

Glí stati di disagio con ‘grosso carico di responsabilità, le continue pressioni dall’esterno, i conflitti, le segnalazioni effettuate tramite la stampa locale, il continuo stato di stress fisico ed emotivo dell’ambiente di lavoro, qli alterati negativi rapporti con l’utenza e superiori, il continuo gravame di mansioni ed incarichi, protratto per molti anni, ha determinato quel vissuto di situazioni negatíve, di patimento di atteggíamenti ingiusti in un clima lavorativo assai poco sereno…

Sulla base di tali considerazioni si può quindi ragionevolmente concludere che la depressione entro reattiva medio grave ovvero disturbo dell’adattamento cronico con ansia ed umore depresso rnisti sia stata contratta nell’esercizio e a causa del tipo di attività svolta dal ricorrente e per iI modo con il quale l’attività è stata svolta…

Le conclusioni cui è pervenuto il CTU sono sorrette da valide e convincenti argomentazioni di carattere scientifico e meritano di essere condivise.

Peraltro non sono state oggetto di contestazioni da parte della convenuta ASP.

La domanda va dunque accoÌta in tal senso.

P. Q. M.

Dichiara che le patologie da cui è affetto il ricorrente sono dipendenti da causa di servizio…

Condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di CTU che liquida come da separato decreto e delle spese di lite che liquida in € 2000,00 oltre Iva e CPA e rimborso spese forfettario.