Discarica di Scala Coeli, Legambiente racconta la storia: il ruolo del commissario Giuseppe Bruno

L'architetto Giuseppe Bruno

La storia, nell’evidenza drammatica, inizia con il Decreto Dirigenziale del Dipartimento Ambiente della Regione Calabria, Prot.4180 del 29/03/2010, con cui viene rilasciata autorizzazione alla realizzazione di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi in località “Pipino” del Comune di Scala Coeli alla società privata Bieco S.r.l. con capacità di abbanco di metri cubi 93.000, le condizioni AIA allegate al decreto di autorizzazione n.4180/10 prescrivono: “in relazione ad eventuali aree demaniali interessate dall’intervento, preliminarmente alla realizzazione degli interventi previsti nel progetto, vengano attivate tutte le procedure previste dalle vigenti normative per l’acquisizione delle stesse aree o per le necessarie concessioni.

In seguito alla verifica della conformità e del rispetto delle condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale da parte dell’ARPACAL, avvenuta nel febbraio 2015 con nota prot. 4255/2015, la discarica entra in esercizio; (ABUSO O OMISSIONE DI ATTI D’UFFICIO) in realtà, le aste demaniali occupate non sono state ancora sdemanializzate, infatti l’Agenzia del Demanio con nota del 14 gennaio 2019, oltre a comunicare alla Regione Calabria Dipartimento Ambiente e Territorio c.a. Commissario ad Acta Dott. Antonio Infantino di aver rigettato e archiviato le richieste di sdemanializzazione della ditta proponente delle aste demaniali ricadenti nell’area di progetto dell’ampliamento in quanto non hanno perso i requisiti morfologici e funzionali della demanialità, per quanto concerne la discarica già realizzata, invitava l’amministrazione regionale a far conoscere se vi sia stata alterazione permanente e irreversibile dello stato dei luoghi e se le aste fluviali identificate con le particelle 289 e 290 del foglio di mappa 62, abbiano definitivamente perso le relative funzioni idrauliche, trasmettendo apposito parere idraulico aggiornato.

In ogni modo si ribadisce che a prescindere dalla procedura di sdemanializzazione, l’utilizzo sine titulo di aree demaniali costituisce ipotesi di occupazione abusiva, per il quale devono essere adottati i dovuti provvedimenti dal competente organo gestore, nel rispetto della normativa vigente.

La discarica è stata realizzata nel bel mezzo di una zona protetta poiché l’intero territorio del comune di Scala Coeli è coperta dal marchio DOP “Bruzio” menzione geografica colline ioniche presilane, tra vigneti, aranceti ed uliveti coltivati con il metodo dell’agricoltura biologica e dove resistono ancora gli ultimi allevamenti estensivi di razza podolica il tutto a pochi passi da torrenti affluenti del fiume Nicà che tracciando il confine tra le provincie di Cosenza e Crotone va a sfociare nel cristallino mare ionio fra i comuni di Cariati e Crucoli Torretta.

In data 08 giugno 2018 la struttura tecnica di valutazione STV esprimeva parere negativo relativamente al progetto di ampliamento della discarica di rifiuti speciali non pericolosi in località Pipino nel Comune di Scala Coeli, nonostante l’articolato parere negativo della STV, il parere non favorevole del Dipartimento Urbanistica della Regione Calabria espresso in data 22 giugno 2018 l’allora Commissario ad Acta Dott. Antonio Infantino (nella foto sopra) nella prima seduta della conferenza dei servizi svoltasi in data 25 giugno 2018 presso la Regione Calabria anziché rigettare la richiesta di ampliamento della discarica a fine conferenza si riaggiornava per convocare una ulteriore conferenza dei servizi.

In data 27 giugno 2018 intanto giungeva anche il parare contrario del Dipartimento Agricoltura infatti con protocollo siar n.22337 esprimeva parere negativo all’ampliamento.

Nella seconda seduta della conferenza dei servizi del 18 dicembre 2018 è da rimarcare l’incomprensibile giravolta del Dipartimento Agricoltura che dopo aver espresso parere negativo, con il successivo prot. 392824 del 20/11/2018 esprime parere positivo fatte salve le norme di tutela del territorio agro-forestale di cui alla legge urbanistica regionale n. 19/2002, che è bene ribadirlo con la lettera d del comma 3 dell’art 51 della legge urbanistica regionale n. 19 del 2002 e s.m.i. ne vieta la realizzazione.

Mentre la STV confermava ancora una volta il parere negativo, anche in questo caso nonostante i pareri contrari all’ampliamento della discarica, il commissario ad Acta non ha inteso rigettare la richiesta di ampliamento e all’esito della predetta seduta, la società chiedeva un termine per la presentazione di un nuovo progetto rimodulato che, senza modificare la localizzazione dell’opera e senza modifiche alle caratteristiche sostanziali della stessa, potesse consentire di superare le criticità espresse dalla STV nel parere del 21 novembre 2018, il Commissario ad Acta in accoglimento della richiesta, fissava alla data del 04 gennaio 2019 la presentazione del progetto rimodulato, stabilendo altresì la data della terza seduta di conferenza dei servizi per il 24 gennaio 2019.

Alla terza seduta di conferenza dei servizi del 24 gennaio 2019 la Struttura Tecnica di Valutazione STV dopo i precedenti due pareri negativi con ulteriore parere del 22/01/2019 esprime parere positivo con numero 20 prescrizioni, restava comunque il parere contrario del Sindaco di Scala Coeli deliberato all’unanimità dall’intero consiglio comunale, oltre la conferma per il rigetto della richiesta di sdemanializzazione delle aste demaniali da parte dell’Agenzia del Demanio ed il parere negativo del dipartimento urbanistica regionale in quanto la lettera d del comma 3 dell’art 51 della legge urbanistica regionale n. 19 del 2002 e s.m.i. ne vieta la realizzazione.

A questo punto il Commissario ad Acta Dott. Antonio Infantino riaggiorna la conferenza dei servizi per acquisire ulteriori chiarimenti sia dall’Agenzia del Demanio che dall’Ufficio di competenza in merito al vincolo idrogeologico di cui al D.M. 3167 del 1923.

Successivamente a seguito delle dimissioni del Dott. Antonio Infantino il Prefetto di Cosenza nominava un nuovo Commissario ad Acta designando l’Architetto Giuseppe Bruno.

Nel corso di tutte le conferenze di servizio Legambiente Calabria presentava una serie di osservazioni, comunicazioni, ed inoltre chiedeva di convocare in seno alla stessa conferenza la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro, Cosenza e Crotone e il Dipartimento n.6 Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità, Settore n.2, Vigilanza Normativa Tecnica sulle Costruzioni e Supporto Tecnico Area Settentrionale di Cosenza per quanto concerne la normativa antisismica.

In data 07 febbraio 2019 a seguito dell’avvicendamento nelle funzioni di Commissario ad Acta la conferenza dei servizi veniva differita al 27 febbraio 2019.

Cambiano i Commissari ma la posizione di dipendenza specifica nei confronti della ditta rimane tale e quale infatti anche il nuovo Commissario ad Acta Arch. Giuseppe Bruno a richiesta del rappresentante legale della ditta che chiede di disporre un ulteriore rinvio al fine di acquisire le valutazioni dell’UOA Politiche della Montagna e Forestazione   ed al fine di acquisire l’autorizzazione paesaggistica acconsente e rinvia a data da destinarsi.

Nell’ultima seduta di conferenza dei servizi del 10 giugno 2019, il presidente della conferenza dei servizi Arch. Giuseppe Bruno, commissario ad acta nominato dal prefetto di Cosenza, in merito alla questione demaniale ha sostenuto quanto segue: “dal carteggio sopra indicato si ritiene, comunque, che, seppure non concluso positivamente il procedimento di sdemanializzazione, lo stesso non preclude il procedimento autorizzativo oggetto della conferenza, e la relativa conseguente trasformazione dell’area”.

A parere dello scrivente, stante il rigetto alla sdemanializzazione delle aste demaniali da parte del demanio, la mancata disponibilità dell’area è dirimente all’approvazione del progetto e di conseguenza il commissario dott. Bruno avrebbe dovuto chiudere negativamente la conferenza dei servizi.

Con il Decreto n.1 del 2019 rubricato al n. 14284 del 20/11/2019 nel Registro dei Decreti dei Dirigenti della Regione Calabria, il commissario ad Acta Arch. Giuseppe BRUNO ha autorizzato l’ampliamento della discarica e nello stesso decreto è riportato testualmente;

“°dal carteggio sopra richiamato, si ritiene non concluso positivamente il procedimento di sdemanializzazione delle aree demaniali site nell’area di intervento, e acquisito in senso negativo il provvedimento degli Uffici dell’Agenzia del Demanio;

° anche se, in sede di analisi degli atti progettuali e in sede di verifica in sopralluogo sul sito le aree ritenute demaniali per caratteristiche morfologiche, non sembrano mantenere, per percorso e quote, sezione, sviluppo longitudinale, generali caratteristiche fisiche, i caratteri di percorsi fluviali, si ritiene assorbente rispetto a tale valutazione l’attivazione del procedimento concessionario, al fine di precauzionale tutela di eventuali interessi pubblici di tutela demaniale inerenti il bene;

°ciò peraltro non impedisce che la realizzazione dei lavori possa essere effettuata in forza di provvedimento concessorio, sia perché, alla luce della relazione tecnica prodotta dal proponente le aree individuate catastalmente come demaniali non sembrano mantenere, a tutt’oggi, i requisiti morfologici e funzionali di demanialità OMISSIS con il presente decreto, pertanto, si rilascia nell’ambito dell’AIA, concessione all’utilizzo delle aree demaniali comprese nell’area di progetto…….”.

E di conseguenza, l’Arch. Giuseppe BRUNO, nelle vesti di commissario straordinario ha concesso alla ditta Bieco l’uso delle aste demaniali rinnegando il rigetto di sdemanializzazione espresso dagli uffici preposti e senza tenere conto che il gestore del demanio regionale aveva chiarito che le aste non potevano essere concesse.

Inoltre si evidenzia che con il rilascio del decreto di autorizzazione predetto, è stata avallata l’occupazione abusiva delle aste demaniali della discarica esistente.

Da notare che il Commissario ad Acta Arch. Giuseppe Bruno, nel decreto autorizzativo fa menzione di un sopralluogo effettuato sul sito della discarica, ma che agli atti dello stesso decreto questo verbale di sopralluogo non esiste, infatti da una richiesta di accesso agli atti effettuata dal Circolo Legambiente Nicà di Scala Coeli, presso il Dipartimento Ambiente Tutela dell’Ambiente Settore 4 Economia Circolare – Valutazioni Ambientali e Autorizzazioni Ambientali – Sviluppo Sostenibile della Regione Calabria, lo stesso Ufficio comunica testualmente “Non essendo lo scrivente settore a conoscenza di sopralluoghi presso il sito della discarica di Scala Coeli (CS), si trasmette per competenza la richiesta di accesso agli atti inoltrata dal circolo Legambiente Nicà. Settore Valutazioni Ambientali”, l‘Ufficio di cui sopra girava la richiesta di accesso agli atti al commissario ad Acta Arch. Giuseppe Bruno.

In data 19 febbraio 2021 il Presidente del Circolo Legambiente Nicà reiterava la richiesta di accesso agli atti con la seguente motivazione: “in considerazione di quanto asserito dal Commissario ad Acta nel decreto dirigenziale nr. 1162 dell’08 febbraio 2021 che testualmente si riporta – dal carteggio sopra indicato, il commissario non ha ritenuto concluso il procedimento di sdemanializzazione delle aree demaniali site nell’aria di intervento, e ha ritenuto acquisito in senso negativo il provvedimento degli Uffici dell’Agenzia del Demanio;

anche se, in sede di analisi degli atti progettuali e in sede di verifica in sopralluogo sul sito, le aree ritenute demaniali per caratteristiche morfologiche, non apparivano mantenere, secondo il commissario, per percorso e quote, sezione, sviluppo longitudinale, generali caratteristiche fisiche, i caratteri di percorsi fluviali, si ritiene assorbente rispetto a tale valutazione l’attivazione del procedimento concessorio, al fine precauzionale di tutela di eventuali interessi pubblici di tutela demaniale inerenti il bene”, per quanto sopra il commissario ad Acta Arch. Giuseppe Bruno ha trasmesso dopo più solleciti, comunicava testualmente “In relazione alla richiesta in oggetto, si riscontra quanto segue.

L’Associazione Legambiente fa istanza di copia dei verbali delle visite di sopralluogo effettuate dallo scrivente in qualità di commissario ad acta per un procedimento di ampliamento di discarica in località Scala colei.

Come precisato per le vie brevi in occasione degli incontri di conferenza dei servizi, si precisa che: i sopralluoghi sono stati effettuati dallo scrivente per la presa visione dei luoghi in relazione al detto progetto, non sono stati trascritti in appositi verbali, in quanto non prescritto né ritenuto necessario, e l’esito degli stessi è stato riportato nelle premesse degli atti adottati in qualità di commissario ad acta.

Confidando di avere chiarito rispetto a quanto richiesto, si resta a disposizione per gli approfondimenti eventualmente ritenuti necessari”.

Il commissario Ad Acta in quest’ultima risposta oltre a mentire spudoratamente attesta di essersi recato sul posto in più di una occasione e di non aver trascritto in appositi verbali i sopralluoghi da lui effettuati, inoltre omette anche di indicare il giorno è l’ora dei sopralluoghi da lui effettuati.

Quando si effettuata un sopralluogo, la redazione del relativo verbale che attesti quanto emerso nel corso dello stesso è consigliabile farlo, infatti in tal modo, i risultati dell’attività svolta possono essere cristallizzati e assumere rilevanza giuridica.

A tale ultimo fine, nel redigete il verbale è tuttavia necessario rispettare alcune fondamentali prescrizioni.

La prima è di forma: un verbale di sopralluogo, per essere valido e utile, deve essere redatto per iscritto, mentre non è possibile attribuire un qualsivoglia valore probatorio a un verbale orale.

Il verbale di sopralluogo, per avere valenza giuridica, inoltre deve contenere, ovviamente, in maniera dettaglia tutte le attività compiute ed indicare:

  • la data e il luogo in cui il sopralluogo è stato effettuato;
  • le generalità di tutti i soggetti che vi hanno partecipato;
  • tutte le osservazioni delle parti ritenute rilevanti;
  • la data;
  • le firme di chi redige il verbale e degli altri partecipanti al sopralluogo.

Al verbale può poi essere allegata anche documentazione fotografica a sostegno di quanto in esso affermato.

A nostra richiesta una nota dove asserisce nessun verbale di sopralluogo.

Inoltre nel decreto autorizzativo il Commissario ad Acta asserisce che durante i lavori della conferenza dei servizi la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro, Cosenza e Crotone non ha espresso parere di competenza mentre in realtà la stessa soprintendenza con il prot.6590 del 06/06/2019 scrive di non essere stata convocata in conferenza dei servizi. Anche in questo caso il commissario ad acta, sostituendosi all’ente preposto asserisce che l’area di ampliamento non è soggetta a vincolo paesaggistico.

L’Agenzia del Demanio ha presentato ricorso n. 62/2020 al TAR Calabria Sezione di Catanzaro per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia del decreto di autorizzazione n. 14284/2019 .

I lavori di ampliamento della discarica hanno avuto inizio in data 09/12/2019 senza la prescritta autorizzazione sismica poi ottenuta in sanatoria e modificato irreversibilmente lo stato dei luoghi e le aste demaniali ivi comprese.

Presso la Procura della Repubblica di Catanzaro è accesso un Procedimento Penale iscritto al n.1914/20 R.G.N.R. al momento contro ignoti per abuso d’atti d’Ufficio, inoltre presso la Procura della Repubblica di Castrovillari, sono state inviate numerose segnalazioni e richieste tra cui una segnalazione/esposto firmata dai cittadini del territorio ed anche dai parlamentari del M5S datata 06 aprile 2020.

Estratto della sentenza TAR del 23 giugno 2021

Nel merito si evidenzia che il TAR Calabria nella sentenza 1547/2021 asserisce testualmente  “Va premesso che, dando atto del diniego dell’Agenzia del demanio di sdemanializzazione del 14.1.2019 delle aree del demanio idrico, la Regione ha ritenuto dare alla società concessione in uso delle aree demaniali per procedere agli interventi sulle aste demaniali preannunciando all’esito la sussistenza dei presupposti di sdemanializzazione e tale contraddittoria determinazione a danno dell’attuale assetto del demanio ha reagito con il ricorso l’Agenzia del demanio.

Tale concessione trova titolo nell’art. 89 d.lgs. 112/1998 che ha attribuito le funzioni in materia di gestione del demanio idrico alle Regioni, con mantenimento, tuttavia, la titolarità in capo allo Stato.

 Conseguentemente, le Regioni – pur competenti al rilascio delle concessioni –  non hanno potere di incidere sui procedimenti che attengono alla consistenza del demanio medesimo, compresi i procedimenti di sdemanializzazione.

Essendo la concessione stata rilasciata per consentire lavori che avrebbero avuto l’effetto di far venir meno i requisiti della demanialità è evidente che la Regione ha ecceduto nell’esercizio delle sue funzioni: con tale concessione non ha, evidentemente, provveduto alla mera gestione del demanio fluviale, bensì ne ha autorizzato il venir meno, in disparte dalla valutazione – esulante anche dalla competenza della Regione come anche di questo Giudice – del sussistere o meno all’epoca dei presupposti della demanialità.

Non a caso il nulla osta idraulico regionale del 2018 rilasciato alla prevista sostituzione delle aste demaniali con fossi di guardia di idonea portata ha precisato che il nulla osta ai soli fini idraulici è espresso anche ai fini della sdemanializzazione delle aste fluviali ricadenti nell’area di ampliamento, ma non costituisce autorizzazione all’uso ed all’occupazione delle aste stesse; ciò potrà avvenire solo dopo il perfezionamento della relativa sdemanializzazione”.

Ancora il medesimo dipartimento regionale delle infrastrutture in esito alla apposita richiesta di chiarimenti dell’Agenzia, con nota del 7.1.2019, ha ulteriormente precisato che “ […] la funzione delle aste demaniali ricadenti all’interno dell’area di ampliamento, viene di fatto sostituita dai fossi di guardia che dagli atti risultano adeguatamente dimensionati e ciò è stato presupposto fondamentale per il rilascio del nulla osta idraulico […]” precisando, altresì “[…] che ad opere realizzate non vi sarebbero effetti negativi indotti al regime idraulico a condizione del rispetto delle prescrizioni impartite nel parere emesso […]”, ma ribadendo l’impossibilità di rilasciare un titolo concessorio per l’utilizzo delle aree demaniali “[…] in quanto una discarica comporterebbe una trasformazione permanente dello stato dei luoghi.

Tuttavia, l’istituto della concessione potrebbe essere attivato solo nelle more della definizione dell’iter procedurale della pratica di sdemanializzazione, dietro esplicita richiesta di Codesta Agenzia (del Demanio), qualora dovesse essere necessaria la disponibilità dell’area anche prima dell’emissione di un eventuale Decreto di classifica […]”.

Non a caso, nel riassumere le posizioni delle Autorità che parteciparono alla conferenza il decreto impugnato dà atto per la Regione Calabria- Gestione Demanio Idrico da un lato del parere favorevole – nulla osta ai fini idraulici e dall’altro del parere non favorevole per la concessione delle aste (v. pag. 12 del decreto impugnato).

La difesa della Regione di superamento del diniego di demanializzazione sulla base delle regole del silenzio assenso nella conferenza di servizi non coglie nel segno.

In proposito il Collegio ritiene di far proprie le affermazioni del Giudice delle acque pubbliche e la conclusione di inapplicabilità del silenzio assenso alla sdemanializzazione. “Preliminarmente pare il caso di rammentare che, come risulta incontestato, la titolarità dei beni del demanio idrico resta allo Stato, e che la scelta di sdemanializzare un bene pubblico presuppone l’accertamento della avvenuta perdita dei requisiti morfologici e funzionali della demanialità dell’area, e implica la valutazione di una molteplicità di interessi pubblici di tipo ambientale, dominicale, idrogeologico, paesaggistico, posti in comparazione per verificare se effettivamente sia divenuto insussistente l’interesse pubblico al mantenimento della destinazione originaria del bene (conf. sul punto TSAP, sent. n. 198/2017).

Ciò detto, sebbene sia innegabile che l’istituto della conferenza di servizi sia rivolta a soddisfare esigenze di snellimento e velocizzazione delle procedure di approvazione di progetti; pure, occorre porre in risalto in primo luogo l’autonomia e le peculiarità del procedimento e del provvedimento di sdemanializzazione, rispetto alle autorizzazioni e agli assensi, comunque denominati, ai quali fa riferimento il citato art. 14, comma 4.

Sotto un primo aspetto, il procedimento che conduce alla sdemanializzazione è indubbiamente specifico e autonomo, e si conclude, come rilevato, con un d. i. del MEF e del MATTM.

Il procedimento di sdemanializzazione, pur prevedendo una fase istruttoria a livello territoriale, riguarda essenzialmente livelli di funzione amministrativa superiori a quelli, regionale e di ufficio statale dislocato sul territorio, coinvolti — in casi particolari come quello odierno – in sede di VIA di competenza regionale.

Sul piano sostanziale, poi, il provvedimento di sdemanializzazione differisce ontologicamente dagli atti di assenso richiamati dagli artt. 14 e seguenti della I. n. 241/1990.

Data la natura dispositiva del provvedimento in questione, che comporta il trasferimento di un bene dal Demanio alla categoria del Patrimonio disponibile dello Stato o di altro ente territoriale, con il contestuale assoggettamento del bene medesimo a un regime normativo del tutto distinto, dal momento che il bene classificato ed entrato a fare parte del patrimonio disponibile potrà essere dato a terzi in locazione o alienato a un privato; la sdemanializzazione si differenzia nettamente dagli atti, elencati all’art. 14 della 1. n. 241/1990 e aventi, tutti, carattere autorizzatorio in senso lato.

Gli atti di assenso menzionati nel suddetto art. 14 non integrano manifestazioni di volontà della p.a. in grado di trasformare il bene pubblico demaniale in bene patrimoniale.

Sono invece atti destinati, esclusivamente, a rimuovere eventuali ostacoli esistenti tra la volontà dell’autorità amministrativa (o del privato) in ordine all’uso di un determinato bene, e la concreta realizzazione di tale volontà.

Il provvedimento di sdemanializzazione muta radicalmente le caratteristiche del bene in discussione, e non può farsi rientrare tra gli assensi comunque denominati.

L’aggettivo “tutte” di cui all’art. 14, comma 4, è da ritenere che riguardi, cioè, la cerchia delle autorizzazioni e degli assensi, alla quale è estranea la sdemanializzazione.

E dunque, le oggettive peculiarità, del procedimento e del provvedimento di sdemanializzazione, sono da ritenersi tali da non consentire una “confluenza” della sdemanializzazione medesima — ammesso, ma non concesso, che la scalssifica delle aste fluviali sia effettivamente “necessaria” ai fini della realizzazione del progetto in discussione — nella procedura unica di VIA / AIA di competenza regionale, di cui al citato art. 14”.

In merito al disastro ambientale del 22 giugno 2023 è in fase di preparazione la denuncia querela che verrà depositata nei prossimi giorni presso la Procura della Repubblica di Castrovillari.

Grazie dell’attenzione.

 Il Presidente Circolo Legambiente Nicà Nicola Abruzzese