Mafia e politica, scioglimento dei Consigli: casi pratici per capire meglio

Scioglimento di consigli comunali per infiltrazioni mafiose. Abbiamo scritto che a Cosenza non si può escludere il rischio di una soluzione del genere, viste e considerate le inchieste in corso sulle elezioni comunali del 2011.

Offriamo ai nostri lettori uno studio specifico sul delicato argomento.

Tutti gli step della procedura amministrativa: casi pratici per capire meglio

di Giovanni Tartaglia Polcini (il Sole 24 ore)

L’iter amministrativo per lo scioglimento degli enti locali prevede il potere d’iniziativa in capo al Prefetto che, informato dalla magistratura o dalle Forze di polizia, del potenziale rischio di infiltrazioni mafiose in un ente locale, avvia la procedura di accesso agli atti.

La relazione prefettizia

L’articolo 143, comma 2 del Tuel dispone che il procedimento di scioglimento di un’amministrazione comunale o provinciale «è avviato dal prefetto della provincia con una relazione che tiene anche conto di elementi eventualmente acquisiti con i poteri delegati dal Ministro dell’Interno ai sensi dell’articolo 2, comma 2-quater, del decreto legge 29 ottobre 1991 n. 345 convertito dalla legge 30 dicembre 1991 n. 410, e successive modificazioni ed integrazioni».

La commissione d’accesso di nomina prefettizia, svolge un’attività d’indagine sull’operato dell’amministrazione locale, valutando la consistenza degli elementi sui quali fondare la proposta di scioglimento, rappresentati dai vizi e dalle anomalie dell’azione amministrativa dell’ente. Della commissione d’accesso fanno normalmente parte vice prefetti, funzionari di prefettura e funzionari delle forze dell’ordine (un funzionario della Polizia di Stato, un ufficiale dei Carabinieri ed un ufficiale della Guardia di Finanza).

La commissione, al termine dei lavori, redige una relazione diretta al Prefetto che, a sua volta, invia un rapporto al Ministro dell’Interno, affinché valuti l’opportunità di giungere ad uno scioglimento.

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Alla relazione prefettizia, nel caso di riscontro di elementi che integrino gli estremi dello scioglimento, segue l’emanazione, da parte del Presidente della Repubblica, del decreto che dispone lo scioglimento dell’Ente. Tale decreto viene emanato dal Capo dello Stato su proposta del Ministro dell’Interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il decreto stesso viene trasmesso contestualmente alla sua emissione alle Camere e conserva i suoi effetti «per un periodo da dodici a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali» (articolo 143, comma 3, del Tuel) e viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Finalità precipua dell’istituto dello scioglimento è quella «[…] di assicurare il buon andamento delle amministrazioni e il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati».

Avverso il decreto di cui all’articolo 143 Tuel è ammessa tutela giurisdizionale da esercitarsi nelle forme ordinarie (ricorso al Tar in prime cure ed eventuale, successivo, ricorso al Consiglio di Stato). Legittimati attivi nel giudizio sono i componenti degli organismi disciolti, mentre i legittimati passivi sono la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministro degli Interni, il Prefetto della provincia di appartenenza dell’ente sciolto, la Gestione straordinaria dello stesso e l’Ente.

La gestione post scioglimento

Sciolta l’amministrazione, si segue una procedura molto simile a quella dello scioglimento per motivi ordinari. Viene difatti contestualmente nominata «una commissione straordinaria per la gestione dell’ente, la quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il decreto stesso» (articolo 144 del Tuel). Tale commissione è composta di tre membri «scelti tra funzionari dello Stato, in servizio o in quiescenza, e tra magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa in quiescenza» (articolo 144 del Tuel). La stessa permane in carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile. Nel caso dei comuni, vengono nominati tre commissari straordinari, prevalentemente provenienti dalla carriera prefettizia, cui vengono conferiti i poteri di sindaco, giunta e consiglio. Nessun potere straordinario, quindi, come potrebbe lasciar intendere il nome attribuito alla commissione.

Proposte di scioglimento: i casi pratici più comuni

Le cause che concorrono alla formazione di proposte di scioglimento possono essere diverse, anche molto eterogenee e, poiché vi è un esteso ambito di discrezionalità, si è formata una consistente giurisprudenza di casi tipici i più comuni dei quali vengono riportati di seguito.

Legami, frequentazioni e parentele con mafiosi. Connivenze e procedimenti penali a carico di amministratori. Condizionamento delle consultazioni elettorali con voto di scambio politico/mafioso. Attentati ed atti intimidatori contro amministratori. Corruzione mafiosa di funzionari e dipendenti pubblici. Irregolarità amministrative. Omicidi, faide e pericoli per l’ordine e la sicurezza pubblica.

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Proposte di scioglimento, tecnica di redazione delle richieste

La procedura per lo scioglimento prevede il potere d’iniziativa in capo al Prefetto. Ne consegue che si possono determinare, in estrema sintesi, due diverse situazioni.

  • In un primo caso potrebbe essere il Prefetto stesso che, motu proprio, rilevata la sussistenza di un fumus di condizionamento, predispone la procedura di accesso agli atti, secondo le modalità già descritte.
  • In alternativa, il Prefetto potrebbe ricevere un impulso da parte della Magistratura o da parte delle Forze dell’ordine.

Quando ad attivare il Prefetto è la Magistratura, si è in presenza di un procedimento penale che può anche non essere definito. Ad esempio, può essere sufficiente che vi sia la conclusione delle indagini preliminari, con la relativa notifica delle informazioni di garanzia, oppure che vengano eseguite delle misure cautelari, dalle quali emerga un potenziale quadro di infiltrazione mafiosa in un ente pubblico. Molto più spesso, a dare impulso all’azione del Prefetto sono le Forze dell’ordine e, in diversi casi, ciò avviene indipendentemente dalla conduzione di specifiche attività di indagine nell’ambito di un procedimento penale.

Le Forze di polizia sono infatti in grado di rilevare la potenziale presenza di infiltrazioni mafiose in un ente locale per mezzo dello svolgimento della propria attività informativa, una parte consistente della quale riguarda il monitoraggio delle amministrazioni comunali. Ad essere particolarmente efficace, in questo ambito, è l’attività svolta dall’Arma dei Carabinieri, anche e soprattutto grazie alla distribuzione capillare dei suoi presidi e all’automazione del processo informativo. La fase di «acquisizione di notizie», primo passo del processo informativo, si sviluppa proprio sul territorio.

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L’attività informativa iniziale finalizzata al rilevamento di potenziali condizionamenti degli enti locali si può tradurre, in definitiva, in due tipi di atti, entrambi destinati al Prefetto, sebbene in due fasi diverse:

– l’eventuale proposta formulata al Prefetto dalle Forze dell’ordine, che ha la finalità di presentare gli esiti del monitoraggio dell’ente, evidenziando gli elementi indicativi del potenziale condizionamento e ponendo quindi il Prefetto in condizione di ordinare l’accesso;

– la relazione conclusiva della Commissione di accesso all’ente, base della relazione che il Prefetto presenterà al Ministro dell’Interno, fornendo al decisore politico gli strumenti per valutare se applicare o meno la misura di rigore.