Cosenza, danno erariale al Comune. Potestio comprava e pagava di tutto e di più

Nella sentenza di condanna emessa a carico di Mario Occhiuto – condannato a pagare la somma di 262.868,46 euro, per danno erariale –  i giudici della Corte dei Conti si soffermano sullo strano rapporto tra Mario Occhiuto e l’allora capogabinetto Carmine Potestio. In particolare i giudici contestano a Potestio di aver firmato, senza averne titolo, più di cento atti relativi ad attività gestionali dell’amministrazione. Atti ritenuti illeciti dai giudici dove Potestio, come vi raccontiamo da anni, sposta e concede denaro a chi gli pare e paice.

Le parole dei giudici:

“Segnatamente, ha rilevato che il collaboratore Potestio Carmine, assunto per supportare il Sindaco nell’attività di indirizzo politicoamministrativo, è stato impiegato dal Sindaco per svolgere attività gestionale dell’amministrazione. L’addebito trova pieno riscontro in atti. La copiosa documentazione prodotta dal requirente prova inequivocabilmente che il Potestio, nella sua qualità di dirigente di Staff, ha emesso atti di natura e contenuto squisitamente gestionale; ha acquistato beni strumentali (computer, tablet, postazioni informatiche di Sindaco e Capo Segreteria, ecc.); ha impegnato e liquidato spese per manifestazioni, feste ed eventi, per spese di rappresentanza, compartecipazioni a spettacoli teatrali; ha posto in essere atti di individuazione diretta di contraenti privati per forniture e servizi vari; atti di attribuzione di indennità per specifiche responsabilità a taluni dipendenti dell’ente (impiegati presso l’ufficio di staff); atti di rinnovo di incarichi; atti di noleggio bus per la finale playoff del Cosenza Calcio, acquisto di apparecchiature informatiche per il Progetto Amianto, e numerosi altri. Questo è ciò che emerge dalle determinazioni poste in essere dal Potestio (oltre cento) aventi tutte contenuto gestorio (cfr. allegato 12 all’informativa della GdF).

Il Potestio, dunque, si è direttamente e sistematicamente ingerito in attività riservate agli organi gestionali ben al di là dell’azione di supporto all’indirizzo-politico.

Ciò posto, dicono i giudici, l’art. 90 del TUEL, per quel che qui interessa, dispone: 1. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell’ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. ……. 3-bis. Resta fermo il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale (comma introdotto dal art. 11, comma 4, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114).

Il legislatore, dunque, concludono i giudici –  ha previsto la possibilità di costituire un ufficio alla diretta dipendenza del sindaco ma solo ed esclusivamente per lo svolgimento di funzioni di diretta collaborazione col vertice politico, ossia di supporto all’attività di indirizzo e controlli. Al contrario ha escluso, per i dipendenti dell’Ufficio del sindaco, la possibilità di svolgere compiti di amministrazione attiva o comunque gestionali”.

Come si dice: sciacqua Rosa e viva Agnese!