Le omissioni di atti d’ufficio di Occhiuto che il Tribunale non “vede” (di Gabriella Marini Serra)

di Gabriella Marini Serra
Martedì mattina esce sulla Provincia un articolo sull’archiviazione della denuncia fatta ad Occhiuto per omissioni di atti d’ufficio sulla questione di S Teresa.
Rimango senza parole perché il provvedimento non era stato notificato dalla Cancelleria a nessuno dei due avvocati  (né a me e né a Carratelli). Il provvedimento risultava  depositato in cancelleria già da  sabato 24/9/2016….mah…(molto strano che si abbia il tempo di depositarlo in cancelleria e non di notificarlo).
Leggo le motivazioni e mi trovo nell’incipit: RISULTA AGLI ATTI , IN PARTICOLARE, NON APPAIONO DOCUMENTATI I PRESUPPOSTI PER IL RICORSO ALL’ORDINANZA URGENTE E CONTINGIBILE EX ART 9 L QUADRO 447/95, essenziale presupposto onde valutarne la sua rilevanza sotto il profilo dell’omissione degli atti di ufficio per cui si procede”

Ritrascrivo il testo della legge:

9. Ordinanze contingibili ed urgenti
1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente il sindaco, il presidente della Provincia, il presidente della Giunta regionale, il prefetto, il Ministro dell’Ambiente, secondo quanto previsto dall’articolo 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, e il Presidente del Consiglio dei ministri, nell’ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate attività. Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Restano salvi i poteri degli organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.”

In atti c’ era un faldone pieno di perizie, e l’istruttoria fatta dall’ufficio di PG in procura di oltre 100 pagine per miei esposti e comunicazioni sparse confermava omissioni di atti d’ufficio !!!

Ebbene, le 10 perizie Arpacal tutte attestanti il superamento dei decibel in orario notturno e dunque inquinamento acustico della zona, l’esercizio non autorizzato di intrattenimento musicale da parte dei locali aventi tutti licenza di tipo A e B (ristorazione e somministrazione bevande) e non di tipo C (intrattenimento musica), i decreti penali di condanna per disturbo della quiete pubblica in danno di tutti i gestori, i certificati medici di molti residenti, tutti agli atti non sono stati presi in considerazione per valutare l’urgenza dell’ordinanza e le omissioni di Occhiuto nel non emetterla.

La situazione eccezionale e urgente che avrebbe giustificato l’emissione dell’ordinanza accade a maggio 2015 e provvedo a depositare in Comune un’ istanza firmata da 7 amministratori dei sette condomini della zona i quali richiedono l’emissione della predetta ordinanza. A questo non segue alcun riscontro del Comune.

Subentra il Commissario a Marzo 2016 ed entro 7 giorni dall’insediamento emette l’ordinanza, sulla base delle perizie, delle difformità nell’esercizio delle attività presenti a Santa Teresa rispetto alle licenze e a tutto quanto prodotto nel procedimento penale oggi concluso con l’archiviazione.

Questa situazione ancora di più avvalora che a maggio 2015 i presupposti c’erano ed Occhiuto non è voluto intervenire incorrendo in gravissime omissioni, potendo solo lui emettere quel tipo di ordinanza.

Il Tar, a seguito di impugnazione dell’avvocato Morcavallo (difensore dei locali), sospende l’ordinanza di chiusura anticipata dei locali per un vizio formale ovvero al suo interno indicava una eventuale possibilità di “proroga”, facendo venir meno il carattere d’urgenza… Il Tar dice anche che  il Comune avrebbe dovuto effettuare e adottare una regolamentazione programmatica della movida adottando dei regolamenti che ovviamente non ha mai fatto ed è stato fatto rilevare da me nel giudizio penale… ma anche qui il GIP Dott. Alfredo Cosenza non ha ravvisato alcuna omissione di atti d’ufficio.

L’attività svolta in sede di indagini preliminari ha accertato l’effettiva omissione di atti d’ufficio e nessuno tra il PM ed il Gip ha ratificato. Mi chiedo il perché… Anzi leggo presunte annotazioni di indagine della “polizia penitenziaria” ma questo reparto non ha mai svolto indagini e/o accertamenti e frequenti controlli del comandante Scaramuzzo….ma questi ultimi interventi attengono a marzo 2016 (dopo una serie di mie querele in danno di tutti i dirigenti e lo stesso comandante Scaramuzzo) nella fase commissariale e non a maggio 2015, cioè un anno prima.

Infine, il provvedimento che il GIP Cosenza doveva emettere era una ordinanza motivata di archiviazione e non un decreto. Come ha fatto !?

Inosservanza della legge penale ex art. 606 co. 1 lett. b) c.p.p., con riferimento all’art. 409 co. 6 c.p.p.: 

IL G.I.P. Dott Alfredo Cosenza ha erroneamente provveduto sull’opposizione proposta, a seguito dell’udienza camerale del 15/7/2016 adottando, quale provvedimento, un decreto e non già una ordinanza. In particolare, proprio in base a quanto disposto dal codice di rito, a seguito dell’opposizione tempestiva all’istanza di archiviazione del PM, il GIP fissa l’udienza in Camera di Consiglio e, a seguito dell’udienza, qualora non ritenga utili ulteriori indagini e intenda rigettare l’opposizione proposta, emette ordinanza di archiviazione e non già come nel caso di specie decreto motivato.