Metro, l’ordinanza del Tar: verifica della Polizia stradale e nuova udienza a gennaio. Occhiuto continuerà i lavori?

Riportiamo di seguito l’ordinanza del Tar della Calabria che, di fatto, ha creato i primi seri ostacoli alla grande boiata della metro leggera a Cosenza. Il ricorso prodotto dalla signora Milena Gabriele, titolare dell’impianto di carburanti gravemente danneggiato dalla chiusura del Viale Parco, ha prodotto, per il momento, una verifica della Polizia stradale sull’impatto dei lavori stessi ai danni della signora e della sua attività lavorativa. Adesso starà al sindaco e ai suoi “consigliori” decidere se sospendere o meno la pantomima dei lavori per la metro e per il sedicente Parco del Benessere. Ma non c’è dubbio che l’ordinanza del Tar sia stata a tutti gli effetti come un primo round a favore della signora Gabriele, come spiega bene la stessa ricorrente nel comunicato che abbiamo pubblicato ieri sera (http://www.iacchite.com/metro-primo-round-a-favore-di-milena-gabriele-il-tar-si-mette-di-traverso-tra-occhiuto-e-oliverio/).

Il Tar, in sostanza, non sospende i lavori-farsa avviati da Occhiuto ma il Comune dovrà comunque rispettare il pronunciamento dei giudici e dovrà considerarne portata e contenuto e possibili conseguenze anche in relazione all’esecuzione di ulteriori possibili lavori. Insomma, una bella gatta da pelare per il cazzaro, Palla Palla, Iacucci servo di due padroni (più o meno come Arlecchino) e il quaquaraquà di Rende.

Ma ecco il testo integrale dell’ordinanza del Tar.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1325 del 2018, proposto da Milena Gabriele Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Paolo Funari, Albino Domanico….
contro
Comune di Cosenza, in persona del sindaco, rappresentato e difeso dall’avvocato Benedetto Carratelli….
nei confronti
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Franceschina Talarico…

a) per l’annullamento del provvedimento, di estremi sconosciuti, con il quale è stata disposta la chiusura al traffico del Viale Parco e si è dato avvio all’inizio delle lavorazioni

b) della deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Cosenza n. 102 del 15 giugno 2018, pubblicata sull’albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 18 giugno 2018 avente ad oggetto “approvazione progetto esecutivo Parco urbano rd approvazione posizionamento del tracciato Tramvia nella città di Cosenza”.

c) dell’accordo di programma sottoscritto in data 12 giugno 2017 tra Regione Calabria, Provincia di Cosenza, Comune di Cosenza e Comune di Rende, avente a oggetto “Accordo di Programma per la realizzazione di un sistema di mobilità sostenibile attraverso opere strategiche e il collegamento metropolitano tra Cosenza, Rende e Università della Calabria”.

d) della deliberazione della Giunta Regionale n. 389 del 10 agosto 2017 avente ad oggetto “Accordo di programma per la realizzazione di un sistema di mobilità sostenibile attraverso opere strategiche e il collegamento metropolitano tra Cosenza, Rende e Università della Calabria. Prresa d’atto e autorizzazione all’approvazione con decreto del Presidente della Giunta Regionale”.

e) del decreto della Giunta Regionale n. 86 del 4 settembre 2017 con il quale è stato approvato il predetto accordo di programma: e del provvedimento. di estremi sconosciuti, con il quale è stato approvato dal Comune di Cosenza il predetto accordo di programma.

f) ove e in quanto ritenuto necessario, del piano strutturale comunale e regolamento edilizio urbanistico della città di Cosenza, pubblicato sul BURC n. 75 del 7 agosto 2017 nonché, per quanto d’interesse, di tutti gli atti propedeutici al procedimento di adozione.

g) di qualsiasi altro atto annesso, ovvero connesso, presupposto o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati: visti tutti gli atti della causa: visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Cosenza e Regione Calabria; relatore nella Camera di Consiglio di giorno 24 ottobre il dottor Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto necessario, ai fini del decidere sull’istanza cautelare, avuto anche riguardo alle discordanti dichiarazioni rese dalle parti sulla situazione di fatto, segnatamente in ordine all’impatto dei lavori in atto sull’accessibilità, pedonale e veicolare, alla stazione di servizio della società ricorrente, di dover disporre verificazione;

Ritenuto di nominare un Verificatore nella persona del Responsabile della sezione Polizia stradale di Cosenza o di un funzionario da lui delegato, con facoltà di subdelega a un tecnico specialistico, al quale articolare il seguente quesito:

“esaminati gli atti di causa e accertato lo stato dei luoghi, il Verificatore, anche mediante l’utilizzo di documentazione fotografica e planimetrica, identifichi e descriva i percorsi e i punti di accesso pedonale e veicolare alla stazione di servizio automobilistico di cui è titolare la ricorrente”.

Ritenuto di poter assegnare ai fini del deposito della relazione conclusiva sulla verificazione, il termine del 16 gennaio 2019.

P. Q. M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per La Calabria (Sezione Prima) dispone che venga effettuata verificazione ai sensi dell’articolo 66 del c.p.a avente a oggetto quanto indicato in motivazione e rinvia, per la trattazione dell’istanza cautelare, alla Camera di Consiglio del 30 gennaio 2019.