Cosenza, il Verona ha presentato reclamo già in fase di sopralluogo

Il tormentone di Cosenza-Hellas Verona inevitabilmente continua. C’è chi si appiglia alle condizioni dello stadio di Via del Mare di Lecce, dove però a differenza di Cosenza ieri si è giocato (ma la Salernitana non ha presentato reclamo prima della gara come prescrive il regolamento, particolare che sta sfuggendo a molti). C’è chi – come noi – ricorda le dichiarazioni di mister Braglia risalenti addirittura allo scorso mese di gennaio quando eravamo evidentemente in “pochi intimi” a vedere lo stato disastroso del nostro stadio, che spingeva il tecnico ad affermare testualmente di voler giocare da un’altra parte e di attaccare frontalmente “chi gestisce lo stadio” (http://www.iacchite.com/cosenza-cera-volta-lerba-del-san-vito-ora-ce-un-campo-patate/).

E c’è chi, a Verona, ricorda il regolamento in vista della decisione del palazzo del calcio sull’eventuale 0-3 a tavolino. Starà al giudice sportivo applicare il regolamento e a Verona in queste ore circolano queste notizie che vi riportiamo.

L’Hellas, in base all’articolo 59 comma 4 delle NOIF (Norme Federali), ha presentato reclamo per le irregolarità del terreno prima dell’inizio della gara (dopo aver verificato che il Cosenza non accettava la proposta di rinvio concordato della partita), già in fase di sopralluogo, e questo potrebbe risultare decisivo ai fini dell’assegnazione della vittoria d’ufficio.

4. I reclami per irregolarità del terreno di gioco devono essere presentati per iscritto prima dell’inizio della gara, mentre solo le irregolarità sopravvenute nel corso della stessa possono essere contestate anche in forma verbale. In entrambe le ipotesi, l’arbitro procederà alla verifica della regolarità o meno del terreno di gioco, mentre non darà luogo ad alcuna verifica per irregolarità già esistenti ad inizio gara ma contestate solo nel corso della stessa.

Poi, chiaramente, c’è anche l’articolo 17 del regolamento della Figc. Ecco cosa recita la norma: “La società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3, o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole, fatta salva l’applicazione di ulteriori sanzioni per la violazione dell’articolo 1 bis…”.

Le ulteriori sanzioni alle quali si riferisce l’articolo 1 bis riguardano la possibilità di un punto di penalizzazione e non solo, come recita anche l’articolo 18.

Art. 18
Sanzioni a carico delle società
1. Le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi:
a) ammonizione;
b) ammenda;
c) ammenda con diffida;
d) obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse;
e) obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori;
f) squalifica del campo per una o più giornate di gara o a tempo determinato, fino a due anni;
g) penalizzazione di uno o più punti in classifica